Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D R REPUBBLICA ITÁLIANA L E D A T 2 S 4 6 . O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . U P R . P M . I D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SELTONE TERZ.90 /03 A B Oggetto . l D l 0379 a . E Espropriazione b T a N t mobiliare presso E 2 2 S terzi . E t r Composta dagl Sig ri Magistrati a R.G.N. 3274/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente 5094/00 Dott. Paolo ConsigliereVITTORIA Cron. 8723 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 1065 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere 36 183.73 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente co lle M CAMPIONE CIVILE To fee intermifer SENTENZA The delenit 5 N. 68821 The sul ricorso proposto da: в IFET SRL, con sede in Roma, in persona del suo legale pro tempore, Sig. Angelo Graziani, rappresentante domiciliata in ROMA VIA MANFREDI 17, elettivamente presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente - 7
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (già Ministero del Turismo e dello Spettacolo), COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE DI PADOVA;
2002 intimati - 2364 e sul 2° ricorso n° 05094/00 proposto da: ри PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IFET SRL, COMPAGNIA TEATRO STABILE DI PADOVA;
- intimati avverso la sentenza n. 2344/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 14/06/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 3378/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, l'assorbimento o in alternativa il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società IFET s.r.l., in virtù di precetto di pagamento della complessiva somma di lire 3.648.899, intimato alla Cooperativa Teatro Stabile di Padova in virtù di sentenza definitiva di condanna del tribunale ы 2 р di Roma, procedeva con atto notificato al Ministero del Turismo e dello Spettacolo al pignoramento delle somme dovute dal terzo, che citava innanzi al pretore per la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Non avendo il terzo reso la dichiarazione, ad istanza della società creditrice procedente veniva in- trodotto innanzi al tribunale di Roma il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Con sentenza depositata il 18.4.1988 il tribunale accoglieva la domanda in quanto, pur assumendo il Mini- stero di non essere allo stato debitore della Coopera- tiva per avere questa ceduto il suo credito a terzi in epoca anteriore al pignoramento, il terzo pignorato non aveva fornito alcuna prova del suo assunto, omettendo di adempiere all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti. Sulla impugnazione del Ministero decideva la Corte di appello di Roma, che, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo. Il ricorso per cassazione della società creditrice procedente era accolto da questa Corte con la sentenza n.6342 del 1996, la quale stabiliva che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto delle eccezioni, for- mulate tempestivamente dalla società, in ordine alla 3 и р validità ed alla efficacia degli atti di cessione del credito pignorato. In sede di rinvio, nel giudizio riassunto а cura della società nei confronti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e nel quale si costituiva la Presiden- za del Consiglio dei Ministri, la medesima Corte di ap- pello di Roma, con sentenza pubblicata il 20.7.1999, accoglieva il gravame del terzo pignorato e condannava la società creditrice alle spese del grado. I giudici di appello, premesso che la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio in sostitu- zione del soppresso Ministero del Turismo e dello Spet- tacolo aveva consentito la instaurazione del contrad- dittorio tra le parti, consideravano che era preclusa ogni valutazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 69 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, e che dagli atti di causa risultava che i documenti di cessione del credito in data anteriore al pignoramento erano intrin- secamente validi ed efficaci e risultavano opponibili al creditore alla stregua del principio di cui all'art. 2917 c.c. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso principale la società IFET s.r.l., che affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza. Resiste con controricorso la Presidenza del Consi- и р glio dei Ministri, che avanza impugnazione incidentale essa pure in base ad unica doglianza. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, che occorre esaminare preliminarmente essendo esso riferito alla dedotta inammissibilità del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 6342 del 1996 di questa Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -dedu- cendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 163 e 166 c.p.c. ed all'art.l del R.D. n. 1611 del 1933 nonché dei principi in materia di processo- assume che, poiché alla data del 23.10.1996 il Ministero del Turismo e dello Spettacolo era stato da tempo soppresso, la riassunzione del giudizio notifi- cato a detta data al suddetto Ministero doveva ritener- si proposta nei confronti di soggetto inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costitu- zione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva espressamente dichiarato di costi- tuirsi soltanto per sentire affermare la inammissibili- tà della riassunzione e che solo in via di stretto su- bordine aveva svolto la sua difesa nel merito, con ri- serva di gravame. ги 5 з La censura non è fondata ed il ricorso incidenta- le, perciò, è rigettato. La volontaria costituzione in giudizio della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri in sostituzione del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo trattandosi nella specie di riassumere un giudizio che necessariamente doveva proseguire nel litisconsorzio anche della Cooperativa Teatro Stabile di Padova, cui l'atto di riassunzione era stato tempestivamente noti- ficato- ha consentito di completare la instaurazione del regolare contraddittorio di tutte le parti legitti- mate,in controversia relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.), venendo così a sanare ogni eventuale irregolarità della citazione in riassunzione, in presenza della quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto ordinare, comunque, la integra- zione del contraddittorio nei confronti della Presiden- za del Consiglio dei Ministri nel caso in cui non vi fosse stato il suo volontario intervento nel processo innanzi al giudice del rinvio. Con l'unico motivo della impugnazione principale -deducendo la violazione di norma di diritto e la con- traddittoria motivazione circa la limitazione del giu- dizio di rinvio nonché la contraddittoria definizione di un punto essenziale della lite- la società ricorren- 6 ри te censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui il giudice del rinvio ha ritenuto che le cessioni dei crediti operate dal debitore fossero op- ponibili al creditore. Assume che, in proposito, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la regolarità delle cessioni e, perciò, constatare non solo ciò che essa società aveva tempestivamente dedotto, ma anche ciò che era sta- to dedotto tardivamente, giacché il suo compito era quello di verificare la sussistenza di tutti i validi presupposti delle cessioni medesime. condiviso l'assunto Specifica che non può essere secondo cui le cessioni risul- della Corte di merito tavano opponibili al creditore alla stregua del princi- pio di cui all'art. 2917 c.c.- dato che il giudice del rinvio non aveva valutato che la inefficacia delle ces- sioni era la conseguenza della mancanza di firme auten- ticate ex art. 69, terzo 18.11.1923, comma, del R.D. n.2440. Aggiunge, infine, che era la stessa P.A., che era nel possesso dell'originale dei documenti delle cessio- ni, che avrebbe dovuto denunciare la inopponibilità delle stesse ad essa società, senza attendere l'ordine di esibizione del giudice e senza farsi poi autorizza- re, dopo l'avvenuta produzione degli originali, a So- 7 ри stituirli con copie assolutamente indecifrabili. La censura non può essere accolta ed anche il ri- corso principale è, pertanto, rigettato. Con il ricorso per cassazione deciso con la sen- tenza n.6342/96 di annullamento con rinvio la società ricorrente aveva lamentato che il giudice di appello non aveva esaminato le proposte eccezioni circa la sus- sistenza della data certa dell'atto di cessione del 24.11.1976; circa l'avvenuta sottoscrizione di una del- le parti dell'atto di cessione in data 22.5.1981; circa la sussistenza di autentica notarile delle firme all'atto di cessione in data 22.5.1981. Questa Corte, con la predetta sentenza, individua- va le eccezioni che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare in quelle concernenti la cessione 24.11.1976, in quanto priva di data certa, e la cessione del 22.5.1981, in quanto mancante di una sottoscrizione, entrambe le eccezioni essendo state formulate nella comparsa di risposta. La questione relativa al difetto di autentica no- tarile della cessione in data 22.5.1981 risultava, per- tanto, preclusa all'esame del giudice di rinvio. Di quanto innanzi il giudice di rinvio ha dato espressamente atto, precisando, tra l'altro, che era preclusa al collegio giudicante ogni valutazione circa 8 zu la violazione dell'art. 69 del R.D. 18.11.1923, n.2440, poiché la relativa eccezione era stata tardivamente proposta soltanto in comparsa conclusionale. Lo stesso giudice di rinvio, inoltre, ha accerta- contrariamente all'assunto della società in questa to, sede ricorrente, che l'atto di cessione 24.11.1976 era di data certa anteriore al pignoramento presso terzi e che l'atto di cessione del 22.5.1981 recava, in prossi- mità della registrazione, la firma della cessionaria B.N.L. Ne consegue che non risulta violata la disciplina prevista dagli artt. 384 e 394 c.p.c., dato che la in- dagine del giudice del rinvio è stata esattamente cir- coscritta al tema cui avrebbe dovuto uniformarsi, e che le argomentazioni svolte a sostegno dell'adottata con- clusione circa la sussistenza della data certa e della sottoscrizione degli atti di cessione (conclusione, pe- raltro, rispetto alla quale la società ricorrente non espone alcun rilievo critico specifico) sono logiche e congrue. Quanto, infine, all'ultimo rilievo, secondo cui la P.A. avrebbe dovuto essa denunciare la inopponibilità delle cessioni, non merita censura la decisione della Corte di merito, la quale ha precisato che l'omesso de- posito in primo grado dei documenti comprovanti le ces- зи sioni poteva costituire comportamento idoneo ad incide- re solo in ordine al regime delle spese processuali del doppio grado, le quali erano state già compensate. I l rigetto della impugnazione principale e di quella incidentale giustifica la pronuncia di totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.q.m.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Roma, 29 novembre 2002. مسرGaman Fiducia Il Consigliere est. Il Presidente зный Dottawa Maria Arsin IL CANCE Depositate in Cancelleria 14.03.03 12 CANCELLIERS O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P R . P M . I D A B . l D l a E . b T a t N E 2 S 2 . E t r a 10