Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Le norme penali "in bianco" sono caratterizzate dal riferimento, ai fini dell'integrazione del precetto, a norme extrapenali anche di fonte amministrativa sicché l'omessa indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle stesse, ove non desumibili implicitamente dalla descrizione del fatto, risolvendosi in una mancata individuazione del precetto violato, è causa di nullità del decreto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2008, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO IE - Presidente - del 16/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 114
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37723/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
TZ IE, nato a [...] il 27 agosto del 1964;
avverso la sentenza del tribunale di Venezia del 28 maggio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 28 maggio del 2007, il tribunale di Venezia condannava TZ IE alla pena di Euro 300,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 1231 c.n., perché non osservava un provvedimento data dall'autorità conducendo un'imbarcazione a velocità superiore a quella consentita per motivi di sicurezza della navigazione e provocando altresì notevole moto ondoso. Fatto commesso in Venezia il 18 giugno del 2006. Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del difensore denunciando:
la violazione dell'art. 552 c.p.p., per l'indeterminatezza del fatto, in quanto nel capo d'imputazione non si era indicato il provvedimento amministrativo violato ne' si era precisato il limite di velocità o il luogo dove era stato commesso il fatto, non essendo sufficiente l'indicazione della sola città;
la nullità della sentenza per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione perché la totale omissione del fatto non consentiva alcun logico percorso argomentativo essendo del tutto incomprensibile il motivo per il quale il prevenuto era stato condannato.
IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato per la mancata indicazione del provvedimento amministrativo violato
L'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c) prevede che il decreto di citazione a giudizio debba contenere "l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge". Il comma 2 precisa che la mancanza o l'insufficienza di tale requisito determina la nullità del decreto. Il decreto di citazione è nullo quindi quando manca o è insufficiente la descrizione del fatto. Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte (21 giugno del 2000, Franzo) l'omessa indicazione della norma di legge violata non determina la nullità del decreto allorché dalla formulazione del fatto sia possibile la sua univoca individuazione: ad esempio dall'addebito della sottrazione di una determinata cosa altrui, si può individuare facilmente la norma penale violata (art. 624) o dalla menzione nella contestazione del concorso di cinque o più persone si può facilmente individuare l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n.
1. Nella fattispecie però tale principio, a parere del collegio, non può essere applicato perché non è univoca l'individuazione della norma alla quale si è inteso fare riferimento nella contestazione. Si osserva anzitutto che l'art. 1231 c.n. contestato al prevenuto, rubricato come "inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione", costituisce un tipico esempio di norma penale in bianco diretta a recepire sotto l'aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della navigazione. Ora poiché nelle norme penali in bianco l'indicazione del provvedimento amministrativo violato serve ad integrare il precetto, la sua omessa indicazione determina di per sè la mancata individuazione del precetto violato. Invero ,senza l'indicazione dell'atto amministrativo violato, il mero richiamo all'art. 1231 c.n. non è sufficiente a determinare il fatto addebitato tanto più che i provvedimenti dati per ragioni di sicurezza della navigazione sono diversi. Inoltre con la L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 27 il legislatore ha disposto che "Le
violazioni della disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi del D.Lgs. 31 marzo del 1998, n. 112, art. 105 comma 2, lettera d) non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'art. 1231 c.n.". Per le ragioni anzidette ai fini della determinatezza del fatto e dello stesso precetto violato era indispensabile indicare lo specifico provvedimento amministrativo violatoci quale, peraltro, non è stato indicato neppure dal giudice nella sentenza impugnata. Probabilmente l'accusa ha inteso fare riferito alla norma regolamentare che disciplina i limiti di velocità dei natanti lungo i canali del comune di Venezia. Nelle norme penali in bianco però
l'individuazione del precetto non può essere rimessa alla intuizione soggettiva del giudice, ma deve essere indicata nel capo d'imputazione dal pubblico ministero specialmente quando l'atto amministrativo non possa inequivocabilmente desumersi dal fatto contestato, giacché l'imputato non può difendersi se ignora il precetto violato.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008