Sentenza 15 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0371/ 02 REPUBBLIC IN N POL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11099/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 12925/99 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron. 747 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Rep. M 6 Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 27/06/01 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente €1,55 L.3000 S EN TEN ZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: NUNZIANTE PASQUALE, D'ADDIO ASSUNTA, NUNZIANTE LUIGI, 88, DF023435elettivamente domiciliati in ROMA CSO TRIESTE presso lo studio dell'avvocato RECCHIA GIORGIO, difesi dall'avvocato ATRIPALDI MARIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SACCHI GENNARO;
UFFICIO COPIE intimato Richiesta copia studio ISOLE 24 ORE dal Sig. e sul 2° ricorso n° 12925/99 proposto da: per diritti EN 2002 SACCHI GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CANCEL VICHE 2001 CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato BARUCCO 1418 FERDINANDO, difeso dall'avvocato CIANCIO MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
NUNZIANTE PASQUALE, D'ADDIO ASSUNTA, NUNZIANTE LUIGI;
- intimati avverso la sentenza n. 2365/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione IV emessa il 18/11/1998, depositata il 27/11/98; RG.2551/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE VALENTI (per delega Avv. Mario Antripaldi); udito l'Avvocato MARIO CIANCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il principale, assorbito quello rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA SQ e D'IO TA esponevano che il 14 aprile 1986 il loro figlio minore IG, intro- dottosi, con alcuni coetanei, in una costruzione abusi- va incustodita, era venuto a contatto con un cavo dell'alta tensione, che attraversava lo spazio aereo del lastrico solare ad un'altezza di circa un metro, 2 riportando gravi lesioni, con amputazione della mano sinistra. Convenivano pertanto in giudizio CC EN, proprietario della costruzione, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 dicembre 1995, rigettava la domanda. La Corte d'Appello, con sentenza del 27 novembre 1998, ha re- spinto il gravame dei soccombenti. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono NU AN SQ, D'IO TA e IA IG, di- ventato maggiorenne, sulla base di un unico motivo. Il CC resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato anch'esso a un unico motivo. I ricorrenti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la riunione dei ricorsi. Con l'unico motivo i ricorrenti principali, denun- ciando la violazione degli artt. 2051 e 2697 C.c. e 115 C.p.c. nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), sostengono che il CC, proprietario e cu- stode del manufatto, non ha provato l'esimente del caso 3 fortuito. Infatti il giudice "a quo" non ha tenuto conto che il CC aveva costruito l'edificio, abusivamente, ap- pena al di sotto del cavo dell'alta tensione, della cui pericolosa presenza era dunque consapevole. Erra pertanto la Corte nel ritenere "adeguatamente custodita" la costruzione "de qua”, solo perché l'accesso alla terrazza era sbarrato da una porta di ferro chiusa a chiave, che sarebbe stata aggirata dal minore con un'acrobatica manovra. Il CC avrebbe do- vuto impedire con più rigorose misure l'ingresso nella sua proprietà e altresì segnalare adeguatamente il pe- costituito ricolo dalla linea dell'alta tensione. Del resto, se il manufatto fosse stato chiuso con un idoneo recinto, i ragazzi non sarebbero riusciti a entrarvi, mentre vi penetrarono, come riconosce la stessa sentenza, senza nulla forzare, ma solo attraver- SO un "punto più largo" della staccionata chiusa con filo di ferro. Non si comprende quindi come possa ritenersi asso- lutamente imprevedibile ed eccezionale, così da confi- gurare un caso fortuito, l'introduzione del minore in un manufatto protetto in modo inadeguato e insufficien- te, tanto da potersi considerare incustodito. Né il comportamento del minore potrebbe essere ri- 4 tenuto fortuito prendendo a raffronto non l'intero fab- bricato ma le sue singole parti, giacchè, per accedere al terrazzo, bastava semplicemente aggirare una porta, senza necessità di compiere nessuna acrobazia;
sicchè la porta stessa non aveva alcuna vera funzione di chiu- sura. In ogni caso il tragico evento sarebbe stato evita- to se il CC avesse eliminato il pericolo o con la demolizione del fabbricato o con la richiesta all'ENEL di disattivare i cavi. M Col ricorso incidentale il resistente, denunciando violazione dell'art. 116 C.p.c., in riferimento la all'art. 360 n. 3 e 5 C.p.c., lamenta, in via gradata, che la Corte non abbia preso in esame le difese con le quali è stato sempre sostenuto che il sinistro non può essersi verificato nella proprietà CC, stante l'incredibilità della versione dei fatti fornita dagli attori. Il ricorso principale è destituito di fondamento. La sentenza impugnata, dopo aver accertato che i ragazzi si introdussero nell'immobile "in modo anoma- lo", ossia "infilandosi in un punto più largo" della staccionata chiusa col fil di ferro, rileva che costituente la zona pericolosa "l'accesso al terrazzo, perché sovrastata dai cavi dell'alta del manufatto, 5 tensione (...), era chiuso da una porta in ferro munita di lucchetto", che, secondo le deposizioni testimonia- li, venne aggirata dal IA. Pur non potendosi negare, prosegue la sentenza, l'obiettiva pericolosità del manufatto, per la presenza dei cavi dell'alta tensione, esso tuttavia "era adegua- tamente custodito, in quanto l'accesso al terrazzo non era possibile a causa della predetta porta in ferro, che non fu, infatti, aperta". Non era quindi "ragionevolmente prevedibile che il minore, acrobaticamente e spericolatamente, raggiunges- se il terrazzo stesso con il suo tetto spiovente all'ultimo piano (...), aggirando e scavalcando una porta sporgendosi nel vuoto per di ferro chiusa a chiave, compiere siffatta manovra". Dopo aver ricordato che, per costante insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della responsa- bilità per danni da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 C. c., il caso fortuito, idoneo a supera- re la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento del danneggiato, al- lorchè questo sia dotato di autonomo impulso causale e sia per il custode medesimo imprevedibile e non evita- bile;
la Corte conclude che, per l'appunto, nella fat- tispecie, "la condotta colposa del IA integra 6 gli estremi del caso fortuito, ai sensi del cit. art. carattere di impreve- 2051 C.C., in quanto, per il suo dibilità ed eccezionalità, con riferimento non già all'ingresso nel fabbricato attraverso la staccionata, ma all'aggiramento della porta di accessO al terrazzo, costituisce la causa esclusiva dell'evento pregiudizie- vole". Osserva il Collegio che l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e dell'interruzione di tale nesso ad opera della condotta т terzo avente le caratteristiche del caso fortui- di un che segna il limite della responsabilità sancita to, dall'art. 2051 C.C., è indagine di fatto, demandata al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se ade- guatamente motivata. Nella specie la Corte, con una motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici, per un verso ha ritenuto irrilevante, ad ogni effetto, l'ingresso dei ragazzi nel fabbricato, avvenuto con relativa facilità attraverso il varco esistente nella staccionata;
per altro verso ha accertato che l'introduzione nella zona effettivamente pericolosa del fabbricato era invece ef- ficacemente ostacolata e che l'ostacolo, insuperabile con mezzi ordinari, fu vinto con un'anomala, rischiosa danneggiato, ossia con un e irrazionale manovra del 7 comportamento talmente imprevedibile con la comune di ligenza da integrare il fortuito (cfr. Cass. 10 maggio 1999n. 4616). I ricorrenti, sotto l'apparenza di denunciare ine- sistenti violazioni di legge o vizi di motivazione, in realtà oppongono al convincimento manifestato dal giu- 129,11 dice "a quo" personali valutazioni e una loro interpre- tazione delle risultanze processuali, in tal modo in- 20,66 troducendo nel giudizio di legittimità un'inammissibile Ox149,77 istanza di riesame del merito della causa. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spe- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato a cata 10070 2002 4 se del presente giudizio di legittimità 149.77Re15132 versate C.
P. Q. M.
EN (euro p. Il NI RC (Dott.ssa Maria Crazic/PILIPPO) La Corte riunisce i ricorsi;
Il Responsabile Servizio Gludiziari (Dr. M. PACCHINI) rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del presente giudi- zio. Così deciso a Roma, addì 27 giugno 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Dautet al. Fiducia Deposition to Cascelleria 15.11.02 IL CANCELLIERE C1 IL CAM Gina Czsoli Jasoll 8