CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14842 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR IU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU Sgadari;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN CC, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentiti i difensori del ricorrente: Avv. Alfredo Gaito e Avv. Giovanni Salvaggio, in sostituzione dell'Avv. IU Giardina, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 14842 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 . del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27. ottobre 2022 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 67 della imputazione provvisoria - avente ad oggetto la società GM srls della quale il ricorrente era fittiziamente amministratore e titolare del capitale sociale - aggravato dal fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta radicata in Roma e facente capo ad AL ZO e RZ IO, il cui figlio RZ CO ed il coindagato NG AR EN erano individuati come cedenti il capitale sociale della GM al ricorrente al fine di eludere le misure di prevenzione nei confronti di RZ IO. 2. Ricorre per cassazione IU OR„ deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione carente in ordine alla individuazione dell'elemento soggettivo del reato, non focalizzando alcun dato dal quale desumere che il ricorrente potesse essere a conoscenza che dietro il soggetto con il qual egli aveva avuto rapporti societari - il coindagato NG AR EN - fosse presente occultamente altro soggetto interessato a schermare la sua posizione come RZ IO al quale faceva capo la compagine criminale organizzata. Non sarebbe stata neanche valutata la circostanza che l'indagato, diciannovenne all'epoca dei fatti, potesse avere solo formalmente assunto il ruolo imputatogli, essendo stato manovrato dal di lui padre OR Raimondo, al quale erano riconducibili tutte le operazioni relative ai passaggi che avevano interessato l'attività commerciale esercitata dalla società GM in via Tintoretto in Roma, circostanza idonea a giustificare tutte le incertezze manifestate dal ricorrente in sede di interrogatorio e valorizzate a suo carico dal Tribunale. Non vi sarebbero, inoltre ed a maggior ragione, elementi per sostenere la sussistenza dell'aggravante soggettiva della finalità di agevolare una cosca mafiosa;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della massima misura. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono state depositate note difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In punto di diritto, deve essere ricordato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo 2 o/( specifico di eludere le disposizioni di legge in materia . di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242). Nel caso in esame, la pur articolata ordinanza impugnata dà certamente conto di una fittizia attribuzione di beni in capo al ricorrente, soggetto nullatenente all'epoca dei fatti, ma non della sua consapevolezza che dietro la figura di NG AR EN (od anche di quella di RZ CO, figlio di RZ IO, il quale, insieme ad AL ZO, era componente di vertice della locale di Roma delineata dal Tribunale), fosse presente un sodalizio di stampo 'ndranghetistico che egli aveva voluto agevolare evitando che RZ IO fosse sottoposto a misure di prevenzione. La ripetitività di condotte di intestazione fittizia indicate dal Tribunale ed assurte a sistema operativo della cosca AL, afferiscono a vicende legate al NG ma non all'OR e risoetto alle quali non è stato adeguatamente rappresentato che il ricorrente ne fosse a conoscenza. Non è stata neanche vagliata, con la necessaria dovizia e sempre sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, l'ipotesi difensiva, sulla quale si soffermano anche le note depositate, che l'indagato, appena diciannovenne all'epoca dei fatti contestati, fosse stato una pedina nelle mani del di lui padre OR Raimondo, che era stato il soggetto che sembrava avere gestito le operazioni di intestazione incriminate e che, al contrario del ricorrente, aveva contatti con altri soggetti inseriti in quell'ambito criminale, come è stato precisato a fg. 32 dell'ordinanza impugnata. Per queste ragioni e sotto i cennati profili, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di merito, con assorbimento in questa sede degli altri profili di censura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05 04.2023. 3 h/L
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU Sgadari;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN CC, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentiti i difensori del ricorrente: Avv. Alfredo Gaito e Avv. Giovanni Salvaggio, in sostituzione dell'Avv. IU Giardina, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 14842 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 . del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27. ottobre 2022 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 67 della imputazione provvisoria - avente ad oggetto la società GM srls della quale il ricorrente era fittiziamente amministratore e titolare del capitale sociale - aggravato dal fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta radicata in Roma e facente capo ad AL ZO e RZ IO, il cui figlio RZ CO ed il coindagato NG AR EN erano individuati come cedenti il capitale sociale della GM al ricorrente al fine di eludere le misure di prevenzione nei confronti di RZ IO. 2. Ricorre per cassazione IU OR„ deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione carente in ordine alla individuazione dell'elemento soggettivo del reato, non focalizzando alcun dato dal quale desumere che il ricorrente potesse essere a conoscenza che dietro il soggetto con il qual egli aveva avuto rapporti societari - il coindagato NG AR EN - fosse presente occultamente altro soggetto interessato a schermare la sua posizione come RZ IO al quale faceva capo la compagine criminale organizzata. Non sarebbe stata neanche valutata la circostanza che l'indagato, diciannovenne all'epoca dei fatti, potesse avere solo formalmente assunto il ruolo imputatogli, essendo stato manovrato dal di lui padre OR Raimondo, al quale erano riconducibili tutte le operazioni relative ai passaggi che avevano interessato l'attività commerciale esercitata dalla società GM in via Tintoretto in Roma, circostanza idonea a giustificare tutte le incertezze manifestate dal ricorrente in sede di interrogatorio e valorizzate a suo carico dal Tribunale. Non vi sarebbero, inoltre ed a maggior ragione, elementi per sostenere la sussistenza dell'aggravante soggettiva della finalità di agevolare una cosca mafiosa;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della massima misura. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono state depositate note difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. In punto di diritto, deve essere ricordato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo 2 o/( specifico di eludere le disposizioni di legge in materia . di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242). Nel caso in esame, la pur articolata ordinanza impugnata dà certamente conto di una fittizia attribuzione di beni in capo al ricorrente, soggetto nullatenente all'epoca dei fatti, ma non della sua consapevolezza che dietro la figura di NG AR EN (od anche di quella di RZ CO, figlio di RZ IO, il quale, insieme ad AL ZO, era componente di vertice della locale di Roma delineata dal Tribunale), fosse presente un sodalizio di stampo 'ndranghetistico che egli aveva voluto agevolare evitando che RZ IO fosse sottoposto a misure di prevenzione. La ripetitività di condotte di intestazione fittizia indicate dal Tribunale ed assurte a sistema operativo della cosca AL, afferiscono a vicende legate al NG ma non all'OR e risoetto alle quali non è stato adeguatamente rappresentato che il ricorrente ne fosse a conoscenza. Non è stata neanche vagliata, con la necessaria dovizia e sempre sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, l'ipotesi difensiva, sulla quale si soffermano anche le note depositate, che l'indagato, appena diciannovenne all'epoca dei fatti contestati, fosse stato una pedina nelle mani del di lui padre OR Raimondo, che era stato il soggetto che sembrava avere gestito le operazioni di intestazione incriminate e che, al contrario del ricorrente, aveva contatti con altri soggetti inseriti in quell'ambito criminale, come è stato precisato a fg. 32 dell'ordinanza impugnata. Per queste ragioni e sotto i cennati profili, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di merito, con assorbimento in questa sede degli altri profili di censura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05 04.2023. 3 h/L