Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE NT - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE NI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, "giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 383/01 del Tribunale di BARI, depositata il 24/09/01 R.G.N. 1351/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari NT AC chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità. Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di Bari in grado di appello, disposta nuova consulenza tecnica, con sentenza del 24 settembre 2001 riformava tale decisione condannando l'INPS al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dal gennaio 1994.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale AC resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.47 D.P.R. n. 639/70, 1 e 2 legge n. 222/1984, nonché difetto di motivazione.
L'INPS rileva che il sig. AC ha presentato domanda in sede amministrativa solo per ottenere l'assegno di invalidità, e non per conseguire la pensione di inabilità; sostiene dunque, richiamando il principio affermato da questa Corte con la sentenza 17 maggio 1999 n. 4782, che la domanda giudiziale relativa alla pensione di inabilità deve ritenersi radicalmente improponibile perché mancante di un indefettibile presupposto dell'azione, rappresentato dalla domanda amministrativa.
Il motivo non merita accoglimento. L'improponibilità della domanda giudiziale integra indubbiamente una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;
l'accertamento in proposito nel giudizio di Cassazione è peraltro subordinato dalla acquisizione al processo degli elementi necessari, stante il divieto in sede di legittimità di nuove indagini ed accertamenti di fatto. Nella specie, la censura prospetta inammissibilmente per la prima volta in questo giudizio un tema di contestazione diverso da quelli dedotti nelle fasi di merito, il quale implica nuovi accertamenti di fatto.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.200,00 per onorali di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004