Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. PETTI GI Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI DO LI, DO NI, DO NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che li difende unitamente all'avvocato PATRIZIA MAGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA SOCIETÀ ASSICURATRICE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, difesa dall'avvocato GIULIANO STADERINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NE ID, ID CC, AS SPA, SOMIGLI SIMONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 21094/00 proposto da:
ID CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARONE, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO TRAVERSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSRIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, difesa dall'avvocato GIULIANO STADERINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
NE ID, AS SPA, SOMIGLI SIMONE, RI DO LI, DO NI, DO NI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 760/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 20/4/99, depositata il 24/06/99; RG. 1169/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per estinto ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione avanti al tribunale di Firenze, CA UI, premesso di avere subito gravi danni alla persona in conseguenza un incidente stradale avvenuto, il 29 luglio 1983, tra la moto sulla quale era trasportato, condotta da OM FI - deceduto - e l'auto Opel condotta da ID ER ed assicurata presso la società assicurazioni SA, chiese la condanna di ID ER e della SA al risarcimento dei danni subiti.
I convenuti, costituitisi in giudizio ed autorizzati dal giudice, evocarono in causa gli eredi di OM FI, la AS e ON MI, proprietario della moto, per esserne eventualmente manlevati.
Gli eredi di OM FI, si costituirono in giudizio ed a loro volta chiesero ad ID ER ed alla SA il risarcimento dei danni subiti per la morte del loro congiunto.
Si costituì anche ON MI e chiese la condanna della AS in rilevazione, per aver male gestito il sinistro.
Con sentenza depositata in data 6 marzo 1996, il tribunale di Firenze, dato atto che le parti avevano accettato la ripartizione delle responsabilità effettuata dalla sentenza penale, liquidò il risarcimento dovuto all'attore nella somma complessiva di lire 279.553.512, condannando in solido la SA ed ID ER, previa detrazione ex art. 1992 c.c., dell'acconto di lire 100.000.000 (rivalutato a lire 177.401.488) versato dal condebitore AS, al pagamento del residuo;
in accoglimento delle domanda di rivalsa proposta da ID ER e dalla SA, condannò in solido ON MI, gli eredi di FI e la AS in via solidale a mantenere indenni ID ER e la SA fino all'importo di lire 18.285.270, importo ancora a loro carico in eccedenza a quanto già corrisposto;
accolse, altresì, le domande degli eredi di OM FI, liquidando agli stessi le somme ritenute di giustizia. Con sentenza depositata in data 24 giugno 1999, la corte di appello di Firenze sui diversi appelli proposti dalle parti, così decise: - dichiarò cessata la materia del contendere tra AS e SA;
- in accoglimento parziale degli appelli proposti da SA e ER, accertò che agli eredi FI al momento della decisione spettava la minor somma di lire 98.150.976 e limitò l'obbligo della predetta SA all'ammontare complessivo di 250.000.000 lire, pari al limite attuale del massimale.
Per la cassazione della menzionata sentenza hanno proposto ricorso LI RR FI, GI FI e IA FI, cui hanno resistito con controricorso la società SA e CA UI, che ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Va rilevato che, in data 24 luglio 2003, è intervenuto atto di rinunzia da parte dei ricorrenti principali, debitamente notificata alla resistente Sai, per cui ricorrono le condizioni previste dalla legge per addivenire alla declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione limitatamente a tali parti.
3) Posto che la suindicata rinunzia non risulta notificata alle altre parti, occorre prendere in esame il ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale gli eredi di OM FI lamentano falsa applicazione, da parte della corte di appello, dell'art. 112 c.p.c., in punto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato sulle domande da essi proposte, relativamente alla rideterminazione del danno non patrimoniale da essi subito, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo della controversia.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Per quanto riguarda la prima parte del motivo, gli odierni ricorrenti, come è dato dedurre dall'esame degli atti - che è consentito a questa corte, trattandosi della deduzione di un error in procadendo - avevano concluso in primo grado, come da comparsa di intervento del 17 gennaio 1989, per una richiesta di danni indicati in complessive lire 266.277.230 riferita all'anno 1988 (oltre la rivalutazione), mentre il tribunale di Firenze ha attribuito ai FI complessivamente la somma di lire 750.000.000 e non la somma ben minore, risultante dallo incremento da rivalutazione della somma indicata dai danneggiati. A questi ultimi, pertanto, correttamente la corte di appello ha riconosciuto complessivamente la somma di lire 446.856.740, somma che, stante il ritenuto concorso di colpa nella misura del 70% del defunto OM FI, è stata, quindi, ridotta all'importo complessivo di lire 134.057.022.
La seconda parte del motivo è da ritenere inammissibile, stante la sua assoluta genericità.
4) Passando all'esame del ricorso incidentale, con esso il danneggiato UI censura la sentenza impugnata per avere proceduto alla rivalutazione del massimale della società assicuratrice SA, limitando la stessa a lire 250.000.000, somma determinata, per giunta, sulla base della mera indicazione della società SA, senza che questa ultima avesse dato prova alcuna di quanto affermato. Il ricorso è inammissibile.
È pacifico che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione, atteso che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e ciò anche nel caso in cui le questioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive involgenti comunque accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone.
Orbene, da quanto emerge dalla sentenza impugnata non risulta che nessuna delle parti danneggiate abbia contestato il metodo di rivalutazione utilizzato dalla SA e, quindi, fatto proprio dalla corte di appello, laddove è appena il caso di rilevare che l'odierno ricorrente si è limitato, con l'appello incidentale, a censurare la sentenza impugnata solo per la mancata liquidazione del danno patrimoniale.
5) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
con riferimento al ricorso principale, dichiara estinto il giudizio di Cassazione limitatamente al rapporto RR FI/SA e rigetta il ricorso medesimo nei confronti delle altre parti;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale di CA UI;
compensa le spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004