Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2001, n. 21142
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.546 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata previsione della illegibilità della sentenza quale causa di nullità, atteso che, a norma dell'art. 116 dello stesso codice, la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento che sia leggibile.

In tema di atti del procedimento, la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copia a proprie spese, deve essere intesa nel senso che tale diritto si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l'originale dell'atto tale non sia, l'ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la norma è preordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2001, n. 21142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21142
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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