Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.546 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata previsione della illegibilità della sentenza quale causa di nullità, atteso che, a norma dell'art. 116 dello stesso codice, la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento che sia leggibile.
In tema di atti del procedimento, la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copia a proprie spese, deve essere intesa nel senso che tale diritto si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l'originale dell'atto tale non sia, l'ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la norma è preordinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2001, n. 21142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21142 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AO FATTORI - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. FABIO MAZZA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - N. 676
3. Dott. BENITO DE GRAZIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO BRUSCO - Consigliere - N. 44023/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SO RE nato ad [...] il [...];
2) MI AO nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza 14 giugno 1999 della Corte d'Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO
Sentito il Proc. Gen. Dott. Mario IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi comuni di ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;
annullamento con rinvio per AR OR limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva:
SO RE e MI AO hanno proposto ricorso avverso la sentenza 14 giugno 1999 della Corte d'Appello di Catania che ha confermato, riducendo la pena, la condanna loro inflitta in primo grado dal Pretore di Avola, per il delitto di furto aggravato. A sostegno del ricorso deducono entrambi: 1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546 c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra le cause di nullità della sentenza, la illeggibilità del suo testo (nella specie perché scritto a mano con grafia incomprensibile); 2) per le medesime ragioni si eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché priva di motivazione dovendosi considerare inesistente una motivazione illeggibile. Il solo SO ha dedotto, con un terzo motivo, la violazione dell'art. 164 cod. pen. perché il giudice di merito gli ha negato la sospensione condizionale della pena sul presupposto che ne avesse già fruito due volte mentre il beneficio gli era stato concesso una sola volta.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, la dichiarazione di inamissibilità dei motivi comuni di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SO RE limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Devesi preliminarmente rilevare che i ricorrenti propongono preliminarmente la questione di legittimità costituzionale in precedenza ricordata. Così posta la questione potrebbe configurare un'impugnazione diretta di una norma di legge davanti alla Corte costituzionale e la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile diverso essendo il sistema delineato dal legislatore per sottoporre al giudice delle leggi le questioni di legittimità costituzionale.
Com'è noto la Costituzione non ha precisato le modalità con le quali la Corte poteva essere adita al fine di risolvere le questioni di costituzionalità. Queste modalità sono state delineate nell'art.1^ della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e nell'art. 23 comma 2^ della L. 11 marzo 1953 n. 87. Dal combinato disposto di queste due norme si ricava che le questioni possono essere portate davanti alla Corte costituzionale soltanto se il giudice le ritenga rilevanti e non manifestamente infondate. La norma da applicare, della cui costituzionalità si dubita, deve essere applicata nel giudizio, ma il giudizio di costituzionalità non può costituire l'unico oggetto (o l'oggetto principale) del giudizio;
diversamente verrebbe surrettiziamente introdotta una forma di impugnazione diretta delle leggi davanti alla Corte costituzionale anche in assenza di qualsiasi controversia.
Peraltro, poiché i ricorrenti, subordinatamente al mancato accoglimento della questione proposta, eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per le stesse ragioni (illeggibilità) può interpretarsi il ricorso nel senso che la questione di costituzionalità sia stata proposta subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità proposta.
Ciò premesso (e invertendo, per le ragioni dette, l'esame dei motivi di ricorso) si osserva che l'eccezione di nullità è manifestamente infondata in quanto, per il principio di tassatività delle cause di nullità (art. 177 c.p.p.) non può essere dichiarata una nullità non prevista dalla legge e, per ammissione degli stessi ricorrenti, l'art. 546 c.p.p. coma 3^ non prevede, quale causa di nullità, l'illeggibilità della sentenza (nello stesso senso v. Cass., sez. 1^, 9 maggio 1992, Montecarino;
sez. 4^, 6 luglio 1988, Leoni). Nè può eludersi, come fanno i ricorrenti, la mancata previsione di nullità facendo rientrare il vizio dedotto nella mancanza di motivazione dovendosi intendere quest'ultima riferita esclusivamente alla mancanza grafica e non ad altri vizi formali di diversa natura. Il motivo deve pertanto essere considerato inammissibile. Va dunque esaminata la proposta eccezione di legittimità costituzionale. Non ignora la Corte (anche perché frequentemente il problema si pone davanti ad essa in relazione ai provvedimenti impugnati) la gravità del problema degli atti giudiziari resi di difficile comprensione dall'abitudine di redigerli a mano anche quando la persona da cui provengono abbia una calligrafia di difficile (e qualche volta incomprensibile) lettura. I problemi organizzativi degli uffici e le legittime opzioni sull'opportunità di utilizzazione di mezzi di riproduzione oggi largamente diffusi non possono però consentire di obliterare una regola che per un verso attiene al regolare svolgimento delle funzione e per altro verso costituisce una forma di rispetto per i cittadini che devono essere posti in grado di comprendere agevolmente il significato degli atti che li riguardano (e, per quanto riguarda le sentenze, in considerazione della loro natura pubblica, anche di atti che possono essere da tutti conosciuti).
Buona regola di amministrazione dovrebbe quindi essere quella di redigere gli atti giudiziari in modo da renderne comprensibile il significato e, fermo restando il diritto di redigerli a mano, rinunziare a questa opzione quando la grafia non sia comprensibile. Ciò premesso, e rilevato che il problema, sul versante della funzionalità dell'amministrazione non può che trovare una soluzione nell'adozione, se non già esistenti, di regole non solo organizzative ma altresì di natura deontologica, con i conseguenti interventi nel caso di ingiustificata violazione di esse, si osserva che, per quanto riguarda lo specifico problema processuale sollevato nel presente giudizio non può affermarsi, come sostengono i ricorrenti, che la mancata inclusione del vizio lamentato tra le cause di nullità della sentenza, si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa (semmai potrebbe invocarsi l'art. 97 sul "buon andamento" dell'amministrazione). Ritiene infatti la Corte che l'interessato (e non solo l'imputato o il suo difensore) possa trovare un'adeguata tutela del suo indubbio diritto alla comprensione degli atti giudiziari nella norma prevista dall'art. 116 c.p.p. laddove consente di ottenere il rilascio di copia a chi vi ha interesse. Questo diritto non può che riferirsi a copie leggibili e comprensibili per cui, ove l'atto tale non sia, l'Ufficio dovrà provvedere a fornirne copia che di tali caratteristiche sia dotato (ciò è avvenuto anche nel presente giudizio essendo stata trasmessa copia della sentenza impugnata trascritta a macchina). Se si interpretasse diversamente la norma il diritto ad ottenere copia degli atti sarebbe interamente vanificato perché un atto non comprensibile non adempie, evidentemente, allo scopo cui è preordinato (sul diritto di chiedere, ed ottenere, copia autentica dattiloscritta del provvedimento giudiziario di difficile o impossibile lettura v., nella vigenza del vecchio codice di rito, Cass., sez. 2^, 15 aprile 1987, Rampazzo;
sez. 5^, 27 maggio 1981, Gravagno;
sez. 5^, 6 marzo 1978, Cavezza). È invece fondato il motivo personale proposto da SO RE. La Corte di merito gli ha rifiutato la sospensione condizionale della pena sul rilievo che egli aveva già ottenuto, per due volte, il beneficio invocato. Verosimilmente la Corte ha equivocato la sua posizione con quella di MI per il quale soltanto è stato acquisito, in grado di appello, il certificato penale e nel quale risultano sottolineate a penna le due sospensioni;
MI, effettivamente, risulta aver ottenuto il beneficio due volte. SO invece risulta aver ottenuto una sola volta la sospensione condizionale e la nuova condanna, cumulata con quella precedente, non supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata, limitatamente a questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania che provvederà in merito alla richiesta tenendo conto che non esiste la condizione ostativa evidenziata nella sentenza impugnata.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente MI nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di SO RE limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Dichiara inammissibile il ricorso di MI AO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001