Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
La mancata partecipazione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a un corso di riqualificazione professionale previsto da un accordo intervenuto tra datore di lavoro, sindacati e Ministero del lavoro in vista di una riutilizzazione dei lavoratori sospesi all'interno dell'azienda non è di per sè presupposto sufficiente di un licenziamento dei lavoratori stessi per giustificato motivo soggettivo o oggettivo. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto i licenziamenti impugnati legittimi per la sussistenza di un giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, che la mancata riqualificazione non poteva assumere rilievo prima della cessazione della cassa integrazione e senza la considerazione in concreto della impossibilità di ricollocazione dei singoli lavoratori e, sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, che - a parte la mancata considerazione delle giustificazioni addotte dai lavoratori e della possibilità degli stessi di partecipare ad altri corsi programmati - sarebbe stata necessaria, data la disciplina e gli effetti della cassa integrazione, la espressa previsione pattizia del licenziamento quale sanzione della mancata partecipazione ai corsi, alla luce anche di quanto osservato dal punto di vista del giustificato motivo oggettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE HE LO, EL GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ING C OLIVETTI & SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE IZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8816/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/09/96 R.G.N.779/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'avvocato CACCAMO per delega SPAGNUOLO VIGORITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lettere in data 20 settembre 1994 la S.p.A. TI comunicava ai dipendenti De CO ND e AN GE il loro licenziamento per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, previa trascrizione nelle stesse delle missive di contestazione dell'addebito per assenza ingiustificata.
In particolare precisava che il motivo soggettivo del recesso trovava supporto nel fatto che i predetti lavoratori, entrambi C.I.G.S., non si erano presentati ingiustificatamente al corso di riqualificazione professionale da frequentarsi a Napoli a partire dal 21.3.1994 - e ciò malgrado sollecitazioni espresse della Società -, corso previsto dall'Accordo intervenuto tra datore di lavoro, sindacati e Ministero del Lavoro in data 17 gennaio 1994 e volto ad assicurare la continuazione del rapporto, e pertanto l'occupazione all'interno dell'Azienda dopo la riqualificazione in settori produttivi pertinenti;
che quello oggettivo del licenziamento andava riferito, in via distinta ed autonoma, all'impossibilità di ricollocare detti lavoratori nell'azienda senza la prevista riqualificazione, trattandosi sostanzialmente di personale in esubero.
Avverso tali provvedimenti espulsivi i dipendenti proponevano ricorso davanti al competente Pretore di Milano, chiedendone la declaratoria di illegittimità con varie motivazioni, afferenti soprattutto alla ricorrenza dei presupposti di legge per procedere ad entrambi i recessi come congiuntamente qualificati da parte datoriale;
alla impossibilità di frequentare a Napoli i corsi cennati per un lungo periodo, risiedendo essi a Milano con la famiglia;
all'evidente profilo discriminatorio dei licenziamenti subiti, in relazione ad una loro precedente contestazione della C.I.G.S. nel 1992.
Resistente la Società convenuta, la quale instava per il rigetto dei ricorsi in considerazione della loro infondatezza, evidenziando di avere agito correttamente ed in applicazione dell'Accordo indicato, nonché ai sensi dell'art. 25 - Disciplina Generale - Sez. III del vigente C.C.N.L. del settore, il giudice adito respingeva le domande, ritenendo fondati i licenziamenti sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, con sentenza del 29 aprile 1995, la quale, all'esito dell'appello dei lavoratori, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 28 settembre 1996. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che la Società aveva congruamente e fondatamente evidenziato nelle comminatorie espulsive sia il motivo soggettivo, sia quello oggettivo di supporto, in relazione alle finalità dell'Accordo del 1994; alla necessità, accertata, della riqualificazione professionale volta al mantenimento del posto di lavoro, sia pure in altri settori aziendali;
alla impossibilità di ricollocazione in dipendenza della non giustificata rinuncia (o rifiuto) di partecipazione ai relativi corsi;
alla non configurabilità dei presupposti per il ricorso alla procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4 legge n. 223/1991; alla palese insussistenza di ogni aspetto discriminatorio nel comportamento della Società.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
resiste la convenuta con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 604/1966, per insussistenza e difetto di prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, nonché violazione degli artt. 1362 segg. Cod. Civile, per erronea o riduttiva interpretazione dell'accordo sindacale del 17 gennaio 1994, riflettentesi sul difetto della ricorrenza del giustificato motivo soggettivo del recesso, contrariamente a quanto emergente dalla impostazione della sentenza del Tribunale, atteso che i giudici di merito hanno individuato il primo nella oggettiva impossibilità, asserita in via apodittica e senza validi elementi di supporto, di un proficuo reimpiego dei lavoratori nelle strutture aziendali (come da contestazione datoriale), in carenza della predisposta loro riqualificazione;
ed il secondo nella loro ingiustificata assenza al corso di riqualificazione professionale cui erano stati assegnati, nonché nel comportamento rinunciatario pur dopo le sollecitazioni societarie in data 20 luglio 1994; laddove tali circostanze, ove valutate alla stregua dei principi generali in tema di C.I.G.S., non avrebbero potuto giustificare il comminato licenziamento, da ritenere illegittimo anche in relazione all'intero contenuto del menzionato Accordo, esaminato soltanto in parte dai giudicanti. Il motivo è fondato in entrambe le direzioni in cui è
articolato.
Anzitutto, ed in via preliminare, va evidenziato che nella specie non ricorre la ipotesi del licenziamento collettivo, come, sia pure tardivamente e soltanto in questa sede, hanno prospettato i ricorrenti, difettandone i presupposti e trattandosi di licenziamento individuale (neppure plurimo).
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il primo è caratterizzato dalla necessità di ridurre il personale in conseguenza di una necessitata ed insindacabile decisione datoriale circa le dimensioni dell'azienda, e dall'esistenza del nesso di causalità tra la contrazione dell'attività economica ed il numero delle risoluzioni intimate, senza che a tal fine possa essere sufficiente una mera esigenza temporanea di riduzione del personale dovuta ad una crisi che non abbia i caratteri di prevedibile stabilità, e nel quale la scelta dei lavoratori da licenziare va effettuata sulla base dei criteri di cui agli accordi interconfederali di riferimento (rispettando comunque il divieto di discriminazione ed il principio di correttezza e buona fede); mentre in ipotesi di licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo detti presupposti e condizioni non sono necessari. Giacché, come nella specie prospettato in via di principio, tale situazione risulta conseguenziale alla esigenza, di natura qualitativa e non meramente dimensionale, di ristrutturazione dell'azienda o di alcuni suoi reparti e servizi per ragioni di carattere tecnico e produttivo, comportanti la soppressione di determinati posti di lavoro;
sicché, in questo caso, da un lato, i lavoratori da licenziare devono essere individuati in relazione alle mansioni da essi svolte, in quanto correlate alla necessità di ristrutturazione e di ridimensionamento del settore, e dall'altro detti dipendenti, fermo restando il diritto a che parte datoriale, sulla quale incombe il conseguente onere, dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo, non possono invocare, diversamente dal licenziamento collettivo, situazioni personali per ottenere che la scelta dei licenziandi cada su altri soggetti, quali che siano le ragioni prospettate a sostegno della pretesa, trattandosi di scelte strettamente connesse a fattori oggettivi scaturenti dalla crisi dello specifico settore di occupazione (cfr. Cass. Nn. 6460/87 e 4688/91).
Ciò posto, e ribadito che nel caso in esame il Tribunale ha avallato la ricorrenza sia del motivo soggettivo del licenziamento, sia di quello oggettivo nell'ottica di cui in narrativa, in quanto giustificati alla stregua delle evidenziate motivazioni, ritiene il Collegio che, come puntualmente dedotto in censura, nella specie siano configurabili le violazioni di legge ed i vizi di cui al gravame, sia in ordine alla sussistenza del primo, sia per ciò che attiene alla concretizzazione del secondo.
Al riguardo va osservato che i giudici di merito, a seguito di lettura parziale del ripetuto Accordo del 1994, non hanno approfondito l'indagine, anzitutto, circa le complessive previsioni dello stesso in materia, omettendo di accertare le modalità periodicamente fissate in ordine alle scaglionate fasi di partecipazione ai corsi di riqualificazione del personale cassintegrato, pur sollecitati in tal senso dai ricorrenti, ne' hanno individuato le eventuali clausole pattizie di riferimento, sanzionatorie del licenziamento in ipotesi di mancata partecipazione obbligatoria a detti corsi, volti alla riconversione delle attitudini lavorative dei dipendenti e finalizzati al mantenimento dell'occupazione; ma, per di più, e quale conseguenza palese di tale lacuna di fondo, hanno ritenuto apoditticamente che il licenziamento avesse il suo naturale supporto in detta mancata partecipazione, indipendentemente da ogni causa giustificativa addotta e quale naturale effetto (motu proprio) della stessa, nell'ottica di una non dimostrata impossibilità eziologica di ricollocazione dei soggetti. Il tutto, poi, senza avvadersi dell'errore di fondo correlato al fatto che, continuando ad operare nelle more il mantenimento dei ricorrenti in Cassa integrazione, e dunque gli effetti connessi a detto istituto in favore di tali lavoratori, pur avendo rifiutato la partecipazione ai corsi, in carenza di specifiche previsioni contrarie essi non potevano essere licenziati nel periodo utile della menzionata operatività, permanendo il loro stato di soggetti in C.I.G.S. e potendosi adottare gli opportuni provvedimenti espulsivi eventualmente soltanto all'esito finale della stessa e, comunque, soltanto in ipotesi di ulteriore rifiuto a partecipare al previsto secondo turno di riqualificazione. Sicché, in tale situazione, non è dato comprendere in base a quali elementi il Tribunale abbia potuto configurare la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo di recesso, posto che palesemente quello evidenziato nel senso che precede non ne poteva costituire un valido supporto e che il comminato licenziamento non poteva attingere alcun requisito di validità neppure aliunde, ed anzi contrastava con la permanenza in Cassa integrazione.
Nè, d'altronde, risultano evidenziati in sentenza i tipici presupposti che possano indurre a ritenere in concreto la ricorrenza del richiamato e contestuale giustificato motivo oggettivo di licenziamento per entrambi i ricorrenti, in quanto si profila con evidenza l'error in procedendo in cui è incorsa la sentenza impugnata, atteso che la stessa ha ricollegato la misura espulsiva immediatamente alla mancata riqualificazione, siccome ipoteticamente foriera di una impossibilità di ricollocazione dei lavoratori in azienda, quasi che dalla prima derivasse necessariamente la seconda. Laddove, escluso questo paradigma alla stregua dei rilievi esposti, e ritenuto che la posizione dei dipendenti andava considerata intangibile in corso di cassa integrazione (in ordine alla quale la mancata partecipazione ai corsi non costituiva causa di decadenza), è indubbio che, al fine di pervenire al licenziamento in tal modo qualificato, occorreva non solo attendere l'esito della sperimentazione dell'ulteriore corso programmato nel ripetuto Accordo, ma anche la fine del periodo di assoggettamento alla C.I.G.S., e quindi fornire (da parte datoriale) soprattutto rigorosa prova della perdurante crisi aziendale, e della impossibilità di ricollocazione dei ricorrenti nell'ambito dei vari settori dell'azienda appunto in conseguenza della mancata riqualificazione;
con onere di eventuale prova contraria incombente sui lavoratori, finalizzata anche alla indicazione di posti compatibili con le proprie attitudini ed allo scopo di una ricollocazione in base ai diversi profili professionali.
Su tali punti, essenziali in ordine al thema decidendum, la pronuncia del Tribunale, impostata sugli erronei presupposti evidenziati, risulta del tutto carente di motivazione, atteso che i giudici di merito hanno affrontato argomenti non pertinenti a fini decisori, per di più facendo malgoverno delle norme di legge applicate, e pertanto incorrendo nelle violazioni e nei vizi denunciati nella censura in esame, inficianti irrimediabilmente la sentenza impugnata;
la quale, dunque, in accoglimento dello specifico gravame e per tale parte, va cassata, rimanendo assorbiti gli altri due motivi del ricorso, afferenti alla omessa sperimentazione della procedura di mobilità ed all'asserito profilo discriminatorio di entrambi i licenziamenti.
Per l'effetto, va disposto il rinvio della causa, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale, designato come da dispositivo, il quale porterà l'indagine demandatagli sui punti indicati, attenendosi ai principi ed allo schema delineati.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Lodi. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999