Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6742
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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La mancata partecipazione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a un corso di riqualificazione professionale previsto da un accordo intervenuto tra datore di lavoro, sindacati e Ministero del lavoro in vista di una riutilizzazione dei lavoratori sospesi all'interno dell'azienda non è di per sè presupposto sufficiente di un licenziamento dei lavoratori stessi per giustificato motivo soggettivo o oggettivo. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto i licenziamenti impugnati legittimi per la sussistenza di un giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, che la mancata riqualificazione non poteva assumere rilievo prima della cessazione della cassa integrazione e senza la considerazione in concreto della impossibilità di ricollocazione dei singoli lavoratori e, sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, che - a parte la mancata considerazione delle giustificazioni addotte dai lavoratori e della possibilità degli stessi di partecipare ad altri corsi programmati - sarebbe stata necessaria, data la disciplina e gli effetti della cassa integrazione, la espressa previsione pattizia del licenziamento quale sanzione della mancata partecipazione ai corsi, alla luce anche di quanto osservato dal punto di vista del giustificato motivo oggettivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6742
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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