Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 O 3 I 0 S 1 Z / . A 4 N / R 47 6 T 2 S A I . A I . G .R R F L E P L . A R C A T , UBBLICA ITALIANA A A U E A D D B T I I E S 1 R A T N 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E N 1 R S E A CORT0 56 2 0 /03 . J S E N A E T A M S LIONE QUENTA DIVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.: 8335/99 Doti. Enrico Рара Cron. 12541 Doll. Massimo Oddo Cons. Relatore Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Dott. Paolo Giuliani Ud: 2 ottobre 2002 Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / acc SENTENZA tamento / metodo duttivo / limiti.. sul ricorso proposto il 16 aprilo 1999 du: Ministero delle Finanzc-in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente для
contro
ON NZ rappresentato e difeso dall'avv. IO Leone di Livomo in virtù di procura speciale autenticala autenticata il 28 mar zo 2002 dal notaio Miccoli ed elettivamente domiciliato in Roma, al- la via Imera, n. 2, presso il rag. Giuseppe Pecoriello controricorrente sez. [II avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - n. 1078 de 2 marzo 1998. CAMPIONE CIVILE 3443 M П 2315/00 C T Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ot tobre 2002 dal Consigliere, dott. Massimo Oddo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 2 marzo 1998 la Commissione tributaria centrale, all'esito del giu- dizio di primo e secondo grado, accoglieva l'impugnazione proposta da IO ON avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati per l'anno 1988 ai fini I.r.pe.f. ed Ilo.r., a lui notifi- cato il 29 giugno 1994 dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Livorno. Il Ministero delle finanze ricorreva con un mezzo per la cassazione della sentenza, notificata all'Ufficio il 4 dicembre 1998, e il contri buente resisteva con controricorso notificato il 21 maggio 1999, ec- 20 cependo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dello stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' fondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente con riferimento agli artt. 325, 2° co., e 326, c.p.c., sul rilievo della proposizione dell'impugnazione oltre il sessantesimo giono successivo alla notifica della sentenza di terzo grado all'Ufficio distrettuale II.DD. In tema di contenzioso tributario, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione il 29 novembre 2000 della sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale, debbono ritenersi idonee ai fini della decorren- za del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributaric. le proc. n. 8335/99 R.G. 2 notificazioni delle pronunce stesse eseguite entro l'17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso, od omesso di emettere, l'allo impugnato e che non hanno esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, prevista dall'art. 12, 4° co., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (efr.: Cass. civ., sez. V, sent. 17 aprile 2001, n. 5648; Cass. civ., sez.. V, sent. 19 aprile 2001, n. 5797; Cass. civ., sez. V, sent. 3 maggio 2001, n. 6200; Cass. civ., sez. V, sent. 4 maggio 2001, 11. 6248). Il ricorso proposto il 16 aprile 1999 dal Ministero delle finanze per la cassazione della sentenza della commissione tributaria centrale, noti- ficata il 4 dicembre 1998 all'ufficio che aveva proceduto alla rettifi- ca, non risulta, quindi, rispettoso del termine di sessanta giomi stabi- lito per l'impugnazione dall'art. 325, 2° co., c.p.c., ed alla tardività dello stesso consegue la declaratoria della sua inammissibilità. Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'incertezza esistente all'epoca della proposizione del ricorso sull'interpretazione della normativa in materia, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 ottobre 2002. I consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Enrico Papa ماشین 10 APR. 2003 نانات me. n. 8335/90 R G A A alata