Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Il delitto di falsità in scrittura privata, commesso con alterazione del libro-soci di una società a responsabilità limitata, ha quali persone offese i soci e la stessa società. (Fattispecie in cui l'alterazione del libro-soci era consistita nell'attestazione della cessione delle partecipazioni dei soci, pari all'intero capitale sociale, all'amministratore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 40845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40845 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 25/09/2007
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 895
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 011730/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CH IG, N. IL 01/05/1940;
avverso SENTENZA del 10/06/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
udito il P.G., in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b), per irritualità della querela, e delle statuizioni civili relative. Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa l'I Luglio 2002 il Tribunale di Roma dichiarava LI CH LU colpevole del reato di ricettazione del libro- soci della s.r.l. IS (più tardi Sier s.r.l.), provento di furto in danno dell'ex amministratore LV SA, o, alternativamente, di appropriazione indebita da quest'ultimo commessa;
nonché del reato di falso in scrittura privata per aver alterato, o fatto alterare, il medesimo libro-soci mediante apposizione di false scritturazioni di trasferimento delle quote:
dapprima in favore del LV e poi a se stesso.
Per l'effetto, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa;
oltre al risarcimento del danno da liquidare in favore della parte civile SE MA. In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d'appello di Roma con sentenza 10 Giugno-9 Agosto 2004 dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di falso, estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di ricettazione in un anno uno e mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Confermava nel resto la sentenza impugnata. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1) l'improcedibilità del reato di falso perché la querela era stata presentata da SE MA, carente di legittimazione perché non socio, ne' amministratore della Sier s.r.l.;
2) la nullità della condanna al risarcimento dei danni in favore di SE MA, non legittimato a costituirsi parte civile per le ragioni suesposte;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al reato di ricettazione, in difetto di prova del reato presupposto: non potendosi considerare tale la mancata giustificazione, da parte dell'imputato, del legittimo possesso del libro-soci. All'udienza del 25 Settembre 2007, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, il ricorrente deduce l'improcedibilità del reato di falso e la nullità della condanna al risarcimento dei danni in favore di SE MA.
Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Persone offese del reato di falso in scrittura privata sono, nella specie, i soci - che nel libro-soci contraffatto risultano aver ceduto al LV le loro partecipazioni, pari all'intero capitale sociale - nonché la stessa Sier s.r.l. cui appartiene il libro soci. La sentenza impugnata non mostra di avere accertato se il querelante, SE MA rivestisse la qualità di socio (come tale, direttamente danneggiato dalla falsa annotazione del trasferimento), nè di amministratore al momento, rispettivamente, della consumazione del reato e della presentazione della querela;
ne' tanto meno se fosse munito di procura speciale in rappresentanza dei diversi soggetti, in ipotesi, danneggiati.
Non appare, invece, giuridicamente corretta l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui, testualmente, "prescindendo dal ruolo formalmente rivestito nell'ambito della IS s.r.l., SE MA era legittimato a proporre l'istanza di punizione, quale componente della famiglia proprietaria dei due appartamenti la cui gestione costituiva sostanzialmente l'oggetto sociale della IS srl". La titolarità del diritto ad ottenere il risarcimento, mercè costituzione di parte civile, e la legittimazione a presentare la querelaci reato di falso sono individuate secondo la regole dell'imputazione formale: e dunque competono ai titolari dell'interesse leso dalla condotta criminosa. Nella specie, appartengono ai soci, apparentemente alienanti la loro partecipazione, ed al legale rappresentante della società medesima, ai sensi dell'art. 120 c.p. e art. 337 c.p.p.. In difetto di accertamento della prefata qualità, la sentenza dev'essere quindi annullata sul punto.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al reato di ricettazione, in difetto di prova del reato presupposto.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Roma ha fornito adeguata motivazione della sussistenza del reato presupposto: alternativamente individuato nel furto del libro-soci ai danni del precedente amministratore, o in subordine nell'appropriazione indebita da parte di quest'ultimo. Al riguardo, ha addotto la consapevolezza, oggetto di ammissione dell'imputato, che i veri proprietari della società fossero gli SE, e che egli si proponesse il profitto ingiusto di rivendicare la titolarità del capitale sociale e, tramite esso, dei cespiti immobiliari costituenti l'attivo patrimoniale della IS s.r.l..
Appare altresì corretta la valorizzazione della totale mancanza di prova della partecipazione diretta al furto da parte del BE CH, possessore senza titolo, idonea a suffragare la versione difensiva subordinata della sottrazione diretta del libro-soci in danno del LV.
La sentenza d'essere quindi annullata relativamente al delitto di falso ed alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
e confermata nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di falso e dispone che gli atti siano rimessi ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007