CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NiNi baLA ex(i.i -rizi A Nei cobf-g0,0,; -n bi ET RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 6365 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/10/2022 Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente ai limiti delle fasce orarie di cottura. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministro della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 aprile 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da ET RO, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in ordine al mancato inserimento nel c.d. modello 72 di una serie di prodotti alimentari consentiti ai detenuti non sottoposti al regime penitenziario differenziato e alla previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato era consentito cucinare. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35-bis, 41-bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. e 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. la previsione di fasce orarie per la cottura delle pietanze attiene alle modalità di regolamentazione del diritto di cuocere al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare;
tale previsione, invece, non è idonea a incidere o pregiudicare un diritto soggettivo del detenuto, anche considerando che la sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ai detenuti di cuocere cibi, senza che, però, ciò implichi la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso. Nel caso di specie, infatti, la previsione di fasce orarie nelle quali ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato è consentito cucinare non aveva violato il principio di parità di trattamento (anche considerando che tali detenuti avevano a disposizione i fornelli dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per riscaldare le pietanze), posto che tale decisione era giustificata dal fatto che nel circuito di media sicurezza ogni cella ospitava più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate ore avrebbe potuto creare dei problemi correlati alla salubrità dell'aria e avrebbe comportato il rischio di creare un'ingiustificata sovrapposizione tra le attività, tenuto conto del fatto che, in tale circuito, vi erano plurime attività trattamentali offerte. Tale rischio, invece, non sussisteva nelle 2 i sezioni dedicate al regime detentivo particolare di cui all'art. 41-bis Ord. pen., atteso che ogni detenuto era allocato in una cella singola e le attività trattamentali erano limitate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato non consente di verificare l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza, che si è limitato a rilevare come la previsione di fascia oraria prevista per la cottura delle pietanze fosse stabilita solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato i quali, a causa della limitata possibilità di movimento di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., potrebbero avere l'esigenza di posticipare il pasto o riscaldare vivande in orari diversi da quelli previsti, senza perciò solo turbare l'ordinaria convivenza all'interno degli spazi detentivi. Dalla lettura del provvedimento, invece, non si evince che il giudice di merito abbia accertato che l'Amministrazione penitenziaria avesse esorbitato dall'esercizio del potere organizzatorio dell'Istituto, in modo avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e che la previsione di tali fasce orarie abbia compresso un diritto soggettivo dei detenuti e non costituisca soltanto una forma di regolamentazione dell'esercizio del diritto a cucinare cibi nella cella. 1.2. Va rigettato, invece il ricorso nella parte relativa alla edotta impossibilità di acquistare gli stessi beni dì cui al mod. 72 predisposto per i detenuti comuni, atteso che le motivazioni del Tribunale di sorveglianza appaiono congrue e il ricorso viene prospettato in modo generico. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orario per cucinare cibi.
P.Q.M.
r-,-) • Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per cucinare cibi con rinvio per nuovo giudizio sul punto al di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta nel resto il ricorso. L>r, Così deciso il 14/10/2022 l< 5
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 6365 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/10/2022 Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente ai limiti delle fasce orarie di cottura. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministro della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 aprile 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da ET RO, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in ordine al mancato inserimento nel c.d. modello 72 di una serie di prodotti alimentari consentiti ai detenuti non sottoposti al regime penitenziario differenziato e alla previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato era consentito cucinare. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35-bis, 41-bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. e 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. la previsione di fasce orarie per la cottura delle pietanze attiene alle modalità di regolamentazione del diritto di cuocere al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare;
tale previsione, invece, non è idonea a incidere o pregiudicare un diritto soggettivo del detenuto, anche considerando che la sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ai detenuti di cuocere cibi, senza che, però, ciò implichi la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso. Nel caso di specie, infatti, la previsione di fasce orarie nelle quali ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato è consentito cucinare non aveva violato il principio di parità di trattamento (anche considerando che tali detenuti avevano a disposizione i fornelli dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per riscaldare le pietanze), posto che tale decisione era giustificata dal fatto che nel circuito di media sicurezza ogni cella ospitava più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate ore avrebbe potuto creare dei problemi correlati alla salubrità dell'aria e avrebbe comportato il rischio di creare un'ingiustificata sovrapposizione tra le attività, tenuto conto del fatto che, in tale circuito, vi erano plurime attività trattamentali offerte. Tale rischio, invece, non sussisteva nelle 2 i sezioni dedicate al regime detentivo particolare di cui all'art. 41-bis Ord. pen., atteso che ogni detenuto era allocato in una cella singola e le attività trattamentali erano limitate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il provvedimento impugnato non consente di verificare l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza, che si è limitato a rilevare come la previsione di fascia oraria prevista per la cottura delle pietanze fosse stabilita solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato i quali, a causa della limitata possibilità di movimento di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., potrebbero avere l'esigenza di posticipare il pasto o riscaldare vivande in orari diversi da quelli previsti, senza perciò solo turbare l'ordinaria convivenza all'interno degli spazi detentivi. Dalla lettura del provvedimento, invece, non si evince che il giudice di merito abbia accertato che l'Amministrazione penitenziaria avesse esorbitato dall'esercizio del potere organizzatorio dell'Istituto, in modo avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e che la previsione di tali fasce orarie abbia compresso un diritto soggettivo dei detenuti e non costituisca soltanto una forma di regolamentazione dell'esercizio del diritto a cucinare cibi nella cella. 1.2. Va rigettato, invece il ricorso nella parte relativa alla edotta impossibilità di acquistare gli stessi beni dì cui al mod. 72 predisposto per i detenuti comuni, atteso che le motivazioni del Tribunale di sorveglianza appaiono congrue e il ricorso viene prospettato in modo generico. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orario per cucinare cibi.
P.Q.M.
r-,-) • Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per cucinare cibi con rinvio per nuovo giudizio sul punto al di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta nel resto il ricorso. L>r, Così deciso il 14/10/2022 l< 5