Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L 2 -7 O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T S 2 4 O 6 P . R . M P I . D R - Ă .B D U l l REPUBBLICA ITALIANA a E LA CORTE SUPREMA DI0 1 0 6 8 / 0 2 . T b a N t E 2 S 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . t r a 1 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVIL OPPOSIZIONE ALLA STIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16993/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente PANEBIANCO Consigliere Dott. Ugo Riccardo ADAMO Rel. Consigliere Cron. 2761 Dott. Mario Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. Ud. 16/10/2001 ConsigliereDott. Angelo SPIRITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE... sul ricorso proposto da: 1,55 per diritti 29 GEN. 2002 COMUNE DI GEROCARNE, in persona del Sindaco pro il IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO PESCI 32, presso l'avvocato FRANCESCO BARILLARD, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO ROMANO SCARMOZZINO, giusta mandato a CARRATELLI e ALFREDO margine del ricorso;
- ricorrente DG724624
contro
AR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l'avvocato FRANCESCO 2001 AR COMITE, che lo rappresenta e difende, giusta 2122 mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 227/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Marvasi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 28.5.1996 NN MB conveniva in giudizio avanti alla Cor- te di appello di Catanzaro il Comune di Gerocarne pro- ponendo opposizione avverso la stima di un proprio ter- reno effettuata dalla C.P.E., nel corso della procedura di esproprio del terreno medesimo. Precisava l'attore che la competente commissione aveva determinato l'indennità di esproprio del terreno di mq.
2.040 in complessive £ 30.572.435, cifra assolu- tamente incongrua, sia rispetto all'effettiva estensio- ne del fondo, maggiore di quella ritenuta dalla commis- sione, sia rispetto all'effettivo valore dell'area. 2 Chiedeva quindi che l'indennità di esproprio fosse fissata in complessive £ 65.437.500 e che fosse altresì liquidata l'indennità di occupazione legittima nella misura del 10% del valore del terreno, per ogni anno di occupazione. Si costituiva in giudizio il Comune di Gerocarne che resisteva alla domanda chiedendone la reiezione. Con sentenza in data 12.4.1999 la Corte di appello di Catanzaro, accoglieva per quanto di ragione la do- manda attrice e liquidava in favore dell'attore la som- ma di £ 37.045.380, a titolo di indennità di espropria- zione, e di £ 20.071.135, a titolo di indennità di oc- cupazione legittima, oltre accessori e spese di lite. Per la cassazione della sentenza dela Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi, il Comune di Gerocarne. Resiste con controricorso NN MB. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992. Rileva l'Amministrazione comunale che l'art. 5 bis su richiamato pone per la edificabilità dei suoli due condizioni: edificabilità legale, risultante dagli strumenti urbanistici applicabili ed edificabilità di 3 fatto. Entrambe tali condizioni non ricorrono nella spe- cie. Infatti il terreno de quo non era edificatorio al- l'atto dell'apposizione del vincolo, apposto conte- stualmente alla procedura di esproprio, ed inoltre non era neppure edificabile di fatto posto che si tratta di suolo relativo a strada preesistente, costituito da una striscia di terreno limitrofa ad una serie di fabbrica- ti, interessato da una serie di vincoli di rispetto, in riferimento ai fabbricati frontisti. Il terreno inoltre si configura come una striscia su di lunga e non sufficientemente larga da consentire esso la costruzione di un edificio. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto qua- lificare il terreno come agricolo. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero dall'impugnata sentenza risulta in fatto che terreno, alla data della pronunzia del decreto di il espropriazione, era inserito secondo la variante al P.d.F. in zona CE, espansione edilizia, e destinato a strada. Questa Corte suprema ha più volte precisato che al fine di accertare la natura di un'area sottoposta ad espropriazione si deve fare riferimento al momento del- 4 la pronunzia del decreto ( Cass. civ. sez. I 21.2.2001 n 2474; Cass. civ. sez. I 15.1.2000 n 425; e che delle destinazioni generali contenute nel P.d.F.si deve tene- re conto, in quanto vincoli conformativi e non vincoli sez. I, 15.2.2000 preordinati all'esproprio, ( Cass. civ. n 1698), mentre all'interno del P.d. F. le destinazioni di singoli terreni possono, al contrario, assumere va- lenza di vincoli preordinati all'esproprio quando non abbiano carattere e rilevanza generale. (da ultimo Cass. civ. SS.UU. 23.4.2001 n 17173) Consegue che rettamente la Corte territoriale ha tenuto conto della destinazione prevista dalla variante al P.d.F. che prevedeva l'edificabilità dell'area, in quanto inserita in zona CE, completamento edilizio, avendo tale destinazione, che interessava l'intero com- porto, natura conformativa, mentre non ha tenuto conto della destinazione a strada del fondo in quanto all'in- terno del comparto la destinazione a strada del terreno in questione aveva natura di vincolo preordinato al- l'esproprio, posto che si trattava di strada prevista a servizio del comparto, essendo inserita nel comparto stesso, giusta tavola di zonizzazione individuata e menzionata nell'impugnata sentenza. Per quanto attiene quindi alla edificabilità effet- tiva va rilevato che l'edificabilità di fatto in linea 5 generale rileva non al fine di escludere la natuta edi- ficatoria del terreno ma al fine di determinare il quantum dell' indennità di espropriazione, salvo che la conformazione dell'area, i vincoli urbanistici relativi ESTENSIONE alle distanze e la misura dell'area stessa non escluda- no in fatto l'edificabilità del terreno. Nella specie il ricorrente ha lamentato che il ter- reno non era edificabile in quanto: a) vincolato dai limiti di rispetto in relazione ai fabbricati frontisti;
b) costituito da una striscia non sufficientemente larga per consentire l' edificazione di un fabbricato. Entrambe le riportate doglianze non risulta siano state proposte espressamente nel giudizio di merito talchè vanno dichiarate inammissibili in quanto non de- ducibili per la prima volta nel giudizio di legittimi- tà. Il primo motivo va pertanto interamente respinto. Con il secondo motivo il Comune ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 5 bis L. 359/1992. Assume il ricorrente che anche a voler accedere al- la tesi sostenuta dalla Corte di appello, non si com- prende perchè tale interpretazione dovrebbe applicarsi retroattivamente anche al periodo 19.2.1993 6 27.2.1997, periodo durante il quale il terreno de quo era certamente e pacificamente agricolo, come dimostra- to anche dalla circostanza relativa al mancato pagamen- to dell'ICI da parte del MB. Infatti l'unico pagamento dell'ICI risale a data successiva alla richiesta di chiarimenti espressa dalla Corte territoriale ed è comunque relativo ad un solo anno. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero la censura in questione presupponendo un'in- dagine di fatto, al fine di accertare la natura del terreno nel periodo indicato dal ricorrente, non può essere dedotta nel giudizio di legittimità. Va d'altra parte rilevato comunque che l'indennità di ocupazione va calcolata in base all'effettivo reddi- to che il proprietario avrebbe potuto ricavare qualora avesse potuto disporre della sua proprietà e che il ri- ferimento agli interessi sull'indennità di espropria- zione è un criterio meramente residuale da applicarsi in difetto di prove specifiche sul punto, da prodursi a cura dell'interessato. Consegue che priva di pratica rilevanza appare la censura proposta dal ricorrente, trattandosi nella spe- cie di un sistema di calcolo che, in difetto di diversa fare riferimento prova attrice, deve necessariamente 7 all'indennità di espropriazione, rettamente calcolata dalla Corte di appello come in precedenza precisato. Anche il secondo motivo va quindi respinto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa о insufficiente motivazione Su un punto rilevante della decisione. Rileva che la Corte territoriale non ha: 1) motivato il rigetto delle considerazioni propo- ste da esso ricorrente;
2) non ha tenuto conto e non ha motivato il proprio parere contrario rispetto alla valutazione operata dal- l'ing. Ciampa;
3) non ha tenuto conto del mancato pagamento dell'. ICI da parte dell'attore; 4) non ha motivato l'implicito rigetto della ri- chiesta di pagamento delle migliorie avanzate dal Comu- ne. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero riguardo alla doglianze di cui ai nn 1 e 2 va rilevato che la Corte territoriale ha ampiamente mo- tivato il proprio convincimento mentre il ricorrente non ha precisato quali fossero le proprie considerazio- ni e non ha riportato il parere e le valutazioni dell' ing. Ciampa alle quali fa riferimento, per cui le cen- sure in esame vanno disattese in quanto generiche e in 8 Jullay contrasto con il principio di autosufficienza del ri- corso. Riguardo alla censura sub 3) va rilevato che la Corte di merito ha chiarito il motivo per cui non ha fatto riferimento all'art. 16 del D.lgs. n 504/1992, precisando che nei pochi mesi di possesso del fondo da parte dell'attore, fino alla data della disposta occu- pazione, il terreno non era utilizzabile a scopo edifi- catorio, essendo intervenuta la variante al P.d. F. solo nell'anno 1994. Statuizione questa non censurata specificamente dal Comune ricorrente Anche la censura sub 3) va quindi dichiarata inam- کے missibile. Infine in ordine alla censura sub 4) si osserva che si tratta di domanda nuova non essendo stata proposta nel giudizio di merito, come si evince dalle conclusio- ni riportate nell'epigrafe della sentenza. Il terzo motivo va pertanto dichiarato totalmente inammissibile. Con il quarto motivo l'Amministrazione ricorrente chiede la cassazione dell'impugnata sentenza per viola- zione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. Rileva che atteso l'esito globale della lite e te- nuto conto che non è stato possibile comporre la ver- 9 tenza prima del giudizio, а causa delle infondate ri- chieste dell'attore, la Corte di appello non avrebbe dovuto ritenere il Comune di Gerocarne totalmente SOC- combente ed avrebbe dovuto procedere pertanto alla com- pensazione totale o quanto meno parziale delle spese di lite. 109T 129,11 Si osserva che il governo delle spese di lite rien- tra nel potere discrezionale del giudice di merito con 453T 30,99 il limite ineludibile del divieto di condanna al paga- TOT. 160,10 mento delle spese della parte risultata vincitrice. 806T 6,0 Principio che nella specie risulta essere stato ri- 166, to spettato. Il ricorso va pertanto totalmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di legittimità di cui O L 2 L 7 - O € 149.600 # 0 per esborsi e £ 3.000.000 per onorari. 1 B - 6 I 2 D L E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- A D T 2 S 4 6 O . P la prima sezione civile, in data 16.ottobre.2001 R . M .P I D A B . l Il Presidente D Il Consigliere estensore l a . E b R T a t N Giovanni Losavio. E 2 Mario Adamo Mar, Mamo V S 2 . E t r a CORTE SUEDEMA SA Ana Sozione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti felibat H 29 GEN. 2002. 10 IL CANCELLIERE