CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18920 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15026/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ON ON TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATANIA 1, presso lo studio dell’avvocato SGANDURRA ELENA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANALLI NADIA ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 18920 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 04/07/2023 2 di 6 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARA n. 986/2019 depositata il 04/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Si dà atto che il pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ON TE EN presentava domanda di rimborso ai sensi della Convenzione Italia – Portogallo del 14.05.1980, ratificata con l. n. 562/1982, per ritenute alla fonte Irpef operate dall'Inps sul reddito da pensione per l’anno di imposta 2016, ammontanti ad € 6.612,03. A seguito della formazione del silenzio rifiuto proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Pescara. 2. La CTR dell’Abruzzo rigettava quindi l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della Convenzione Italia-Portogallo sulla doppia imposizione e riconoscendo il diritto al rimborso delle maggiori somme versate. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con ricorso sorretto da tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. 4. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 18 della Convenzione Italia Portogallo contro le doppie imposizioni ratif. dalla L. 562/1982, dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23.05.1969 sul diritto dei trattati, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.” 3 di 6 RM l'Amministrazione ricorrente che la sentenza impugnata debba ritenersi in contrasto con la ratio delle norme volte ad evitare la doppia imposizione laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione delle norme convenzionali fosse sufficiente una residenza nell'altro Stato contraente, prescindendo totalmente dalla assoggettabilità al pagamento delle imposte nello Stato in cui il pensionato è residente, anche qualora risultasse provato, come nel caso di specie, che nello Stato di residenza il reddito da pensione sarebbe esente da imposta. 2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 DPR 917/86, in combinato disposto con la L. 470/88 ed il DPR 323/89 e degli artt. 4, 18 e 27 della Convenzione Italia Portogallo, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.” L’Amministrazione ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti dell'istanza di rimborso per la mancanza di un documento espressamente richiesto dalla Convenzione (art. 27 comma 2, che prevede a corredo dell'istanza di rimborso l'attestazione ufficiale dello Stato contraente in cui il contribuente è residente che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni previste dalla Convenzione). 3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Convenzione Italia Portogallo, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in particolare lamentando che il giudice di appello avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il presupposto della residenza indicato dall’art. 4 della Convenzione il requisito della “residenza non abituale” certificata dal Portogallo, che – a determinate condizioni – comprende, oltre ai soggetti che permangono nello Stato estero per un periodo di 183 giorni nell’anno, anche quelli che vi permangano per un periodo inferiore 4 di 6 purché dimostrino anche l’intenzione di fissarvi la residenza, mediante un contratto di locazione o acquisto di un immobile. 4. Il primo motivo è infondato. Premesso che l’art. 18 della Convenzione richiamata dispone che “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“, il principio applicato dalla CTR è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, ha sul punto statuito che in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica (cfr. in rel. alla Conv. Italia-Svizzera Cass. 10706/2019; in rel. alla Conv. Italia-Giappone Cass. n. 6583 del 22/03/2011; con specifico riferimento alla Conv. Italia- Portogallo Cass. 3343/2023). Analogo orientamento questa Corte ha assunto in materia di tassazione dei dividendi percepiti da azionisti non residenti, affermando che la condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax”), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cass. 17/04/2019, n. 10706; Cass. 29/01/2020, n. 1967, al 5 di 6 paragrafo 3.8.; seguono nello stesso senso decisioni conformi sino ad epoca recente e recentissima, es. Cass. n.26307 del 2020 e n.11035 del 2021, nonché nn. 6248, 16834, 7108, 5145, 5152 e 25196 del 2022; da ultimo Cass. 29/05/2023 n. 15068). 5. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi – in sostanza - racchiudono una contestazione di errata applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte della CTR, sono infondati. La Commissione regionale ha ritenuto provata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della Convenzione ad esito di accurata analisi della produzione documentale della contribuente che comprendeva, in aggiunta alla documentazione intesa a dimostrare la effettività della residenza in Portogallo per più di 183 giorni nel 2016 (certificato di iscrizione all’AIRE del Comune di Milano, iscrizione al Servizio sanitario portoghese, contratto di locazione di immobile ad uso abitativo nella città di Porto, la dichiarazione dei redditi presentata al Ministero delle Finanze portoghese), documenti provenienti dallo Stato portoghese e segnatamente la dichiarazione (doc.
3 - doc. n. 3/b allegato al ricorso in primo grado) emessa dall’Autorità fiscale del Portogallo con il quale viene certificata la data di acquisizione della residenza portoghese dal 27/05/2016 e il certificato della residenza fiscale estera proveniente dal Ministero delle Finanze e Amministrazione Pubblica del Portogallo correlato del relativo Certificato dell’Autorità Tributaria - Direzione dei servizi delle relazioni internazionali (doc. 2 - doc. n. 3/a allegato al ricorso in primo grado). Non sussiste peraltro la dedotta violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte della CTR, avendo questa esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e ritenuto dimostrata la residenza della contribuente in Portogallo per il periodo richiesto dall’art. 4 della Convenzione (183 gg.) a seguito di esame e valutazione dei fatti risultanti dal compendio 6 di 6 documentale e in particolare, con riguardo alle specifiche censure dell’Agenzia, i) valorizzando ai fini del requisito di cui all’art. 27 della Convenzione le equipollenti certificazioni provenienti dallo Stato portoghese, ii) non limitandosi a fondare la propria valutazione in via esclusiva sulla certificazione di residente non abituale, in astratto non necessariamente coincidente con quella prevista dalla Convenzione. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/06/2023.
3 - doc. n. 3/b allegato al ricorso in primo grado) emessa dall’Autorità fiscale del Portogallo con il quale viene certificata la data di acquisizione della residenza portoghese dal 27/05/2016 e il certificato della residenza fiscale estera proveniente dal Ministero delle Finanze e Amministrazione Pubblica del Portogallo correlato del relativo Certificato dell’Autorità Tributaria - Direzione dei servizi delle relazioni internazionali (doc. 2 - doc. n. 3/a allegato al ricorso in primo grado). Non sussiste peraltro la dedotta violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte della CTR, avendo questa esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e ritenuto dimostrata la residenza della contribuente in Portogallo per il periodo richiesto dall’art. 4 della Convenzione (183 gg.) a seguito di esame e valutazione dei fatti risultanti dal compendio 6 di 6 documentale e in particolare, con riguardo alle specifiche censure dell’Agenzia, i) valorizzando ai fini del requisito di cui all’art. 27 della Convenzione le equipollenti certificazioni provenienti dallo Stato portoghese, ii) non limitandosi a fondare la propria valutazione in via esclusiva sulla certificazione di residente non abituale, in astratto non necessariamente coincidente con quella prevista dalla Convenzione. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/06/2023.