Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a norma dell'art. 656 comma quinto cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 82
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 32003/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IS, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 15.6.2009 del Tribunale di sorveglianza di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, pronunziata ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 6, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare, avanzate da SI IS, agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, a seguito di cumulo e ordine di esecuzione sospeso adottato dalla Procura delle repubblica di Brindisi in data 8.4.2009.
Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Lillo Gianvito, che chiede l'annullamento del provvedimento.
Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 5 e art. 127 c.p.p., lamentando che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. era stato notificato a un difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia del IS, già nominato con procura speciale conferita anche per il procedimento di esecuzione e di sorveglianza depositata il 5.12.2008 presso il Tribunale di Brindisi, al quale risultava notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sospeso e al quale era stata poi notificata la revoca della sospensione dell'esecuzione.
E tanto aveva impedito di esercitare le facoltà difensive. Con il secondo motivo si duole del rigetto della richiesta della detenzione domiciliare, per la quale esistevano tutti i presupposti. Il Tribunale aveva infatti negato la misura richiamando l'esistenza di un procedimento pendente in materia di stupefacenti, senza considerare che per tale procedimento il IS era agli arresti domiciliari, la misura, analoga a quella richiesta, essendo stata ritenuta idonea ad arginare il pericolo di recidiva specifica, e che durante l'intero periodo così trascorso (più di un anno) non era stato segnalato a suo carico nessun comportamento negativo;
aveva quindi fatto riferimento a precedenti remoti nonché a vicende familiari (dalle quali era derivata una denunzia per maltrattamenti e lesioni) oramai definitivamente superate, proprio grazie agli arresti domiciliari che avevano consentito al nucleo familiare del richiedente (moglie e figlioletto) di ritrovare la serenità. DIRITTO
1. Osserva il collegio che il primo motivo di ricorso appare fondato e assorbente.
Risulta dagli atti che al difensore che aveva assistito il condannato nella fase di merito che allo stesso era stato correttamente notificato, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, l'ordine di esecuzione sospeso.
Ciò nonostante il Tribunale di sorveglianza ha nominato un diverso difensore di ufficio e a questo soltanto ha dato avviso dell'udienza in camera di consiglio.
Il provvedimento impugnato risulta dunque preso all'esito di procedimento celebrato in violazione del diritto di difesa.
2. Se può infatti ritenersi in linea di massima esatto che, come rileva il Procuratore generale presso questa Corte, in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e a sè stante, e abbisogna perciò di apposita nomina fiduciaria, detta regola generale subisce specifica eccezione proprio nell'ipotesi che interessa nel caso in esame, e cioè nel caso di sospensione dell'ordine di esecuzione finalizzata alla presentazione di richiesta di concessione di misura alternativa (Sez. 6^, n. 36544 del 10/09/2003, Sacco;
Sez. 1^, n. 30366 del 22/05/2003, Carraro;
Sez. 4^, n. 28950 del 11/04/2002, Rizzo). Per tale ipotesi l'art. 656 c.p.p., comma 5 (come modificato dalla L. n. 4 del 2001 in sede di conversione del D.L. n. 341 del 2000)
espressamente prevede che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
Il comma 6 (modificato dalla stessa legge prima citata) abilita quindi a proporre l'istanza, assieme all'interessato, il difensore di cui al comma 5 (o quello "allo scopo" nominato a seguito di detta notifica).
Non può dubitarsi perciò che sia lo stesso difensore al quale è notificato l'ordine di esecuzione al fine di avanzare richiesta di misura alternativa, quello al quale va notificata la fissazione dell'udienza camerale e che deve assistere il condannato per tutto ciò che alla richiesta di misura alternativa consegue, anche se la stessa è stata di fatto presentata dall'imputato personalmente. L'interpretazione letterale è del resto sorretta dalla ratio della norma: quella di cui all'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6 introdotta con la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso, è procedura improntata alla massima sollecitudine e unitaria, nella quale l'espressa previsione della notifica dell'ordine di esecuzione al difensore del merito, in assenza di altro all'uopo nominato, e le facoltà a questo riconosciute, sono sostenute dall'evidente necessità che non si verifichi nessun ritardo o iato nell'assistenza del condannato, al fine, come rileva pressoché unanimemente la dottrina, di razionalizzare l'accesso alle misure alternative per i condannati potenzialmente in grado di fruirne ab inizio, e di evitare sin dove possibile un loro disutile accesso in carcere per effetto soltanto di inerzia dovuta alla mancanza di adeguata assistenza difensiva.
2.1. Quanto all'osservazione del Procuratore generale, secondo cui la nomina del difensore non era nota al Tribunale di sorveglianza, deve osservarsi che non solo la stessa risultava indirettamente dalla notifica dell'ordine di esecuzione, ma che in ogni caso, a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 6 il Pubblico ministero è tenuto a trasmettere al Tribunale di sorveglianza, con la domanda dell'interessato (o del suo difensore), tutta la documentazione utile: in particolare perciò anche la nomina o l'indicazione del difensore sulla cui base è stato notificato l'ordine di esecuzione. Un eventuale disguido in relazione alla completezza degli atti trasmessi dal Pubblico ministero non può andare a detrimento del condannato.
3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame, previa rituale instaurazione del contraddicono, al Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010