Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'esito positivo del c.d. periodo legale di prova ex art. 178 e 179 cod. pen. non comporta, di per sè, la concessione del beneficio in quanto il ravvedimento, che deve essere processualmente certo e storicamente costante, non postula soltanto la non commissione di reati ma anche la doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche, con il tenore di vita, di pericolosità sociale, ex art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretto il diniego di riabilitazione dalla sorveglianza speciale a soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari rispetto a quelli posti a base della misura e, altresì, destinatario di una successiva diffida del questore, data la presunzione di pericolosità sociale, implicita in detto provvedimento che, sintomatico di una concreta condotta negativa, rimane condizione di procedibilità per l'applicazione di una ulteriore sorveglianza speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1998, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 27.10.1998
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.5751
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.12000/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Lo RO SA, nato ad [...] S.Antonio il 23.11.63
avverso l'ordinanza del 12.11.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza, presentata da Lo RO SA, di riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata il 10 luglio 1992. L'interessato ricorre e denunzia la violazione dell'art.606, lett.b) ed e), c.p.p., sostenendo che, avendo esercitato, legittimamente, Il mestiere di astrologo e che non essendo automaticamente preclusive "le condanne e le denunzie riportate per fatti posteriori a quelli cui si riferisce l'istanza di riabilitazione", il giudice, da una parte, non avrebbe potuto desumere elementi sfavorevoli dai procedimenti anteriori all'applicazione della misura, ne' dalla diffida della Questura di Enna del 27 febbraio 1997 a non continuare l'attività di ciarlatano e, dall'altra parte, avrebbe dovuto, attraverso una valutazione globale, trarre elementi favorevoli dalla costante ed effettiva buona condotta tenuta nell'ultimo quinquennio. Il ricorso non è fondato.
L'istituto della riabilitazione, a norma sia degli artt.178 e 179 c.p., sia degli artt.15 Legge 3 agosto 1988 n.327 e 14 Legge 19 marzo 1990 n.55, è diretta a facilitare il reinserimento sociale del soggetto, dopo un congruo periodo di irreprensibile condotta, sintomatica di ravvedimento morale. L'esito positivo del cosiddetto periodo legale di prova non comporta, di per sè, la concessione del beneficio in quanto il ravvedimento, che deve essere processualmente certo e storicamente costante, non postula soltanto la non commissione di reati e deve investire la condotta del soggetto fino alla pronuncia sull'istanza di riabilitazione. L'espressione "buona condotta" racchiude, per la ratio dell'istituto e le finalità perseguite, un concetto più ampio di quello comune, tanto da richiedere, ai fini della concessione del beneficio, la doverosa astensione non solo da attività criminose, ma anche da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche, con il tenore di vita, di pericolosità sociale, ex art. 1 Legge 27 dicembre 1956 n. 1423. È necessario, cioè, che non si versi neppure in quelle situazioni che fanno ritenere, sulla base di elementi di fatto, che il soggetto sia dedito a traffici illeciti o alla commissione di reati contro la moralità e la sicurezza pubblica o che viva con i proventi di attività delittuose.
L'applicazione di siffatti principi in sede processuale implica che la buona condotta si presume fino a quando non siano accertati elementi specifici e concreti, dimostrativi di una cattiva condotta, e che l'istante non può essere chiamato, rispetto ad un tale addebito, a dare una prova negativa. Il giudice, tuttavia, può, entro i predetti limiti, desumere la condotta ostativa alla concessione del beneficio da qualsiasi elemento utile, con un apprezzamento di fatto, discrezionale, che, se sostenuto da congrua e logica motivazione è insindacabile in sede di legittimità. Ciò posto, si osserva che è giuridicamente corretto, sotto il profilo sostanziale e motivazionale, denegare la riabilitazione dalla sorveglianza speciale ad un soggetto che, gravato, come nella fatti specie, secondo l'informativa agli atti, da numerosi precedenti giudiziari-furto, truffa, falso, lesioni-ulteriori rispetto a quelli di tentato omicidio e porto abusivo di armi, posti a base della misura, è destinatario di una successiva diffida del questore, ora "avviso orale" a norma dell'art.5 Legge 3 agosto 1988 n. 327. È ostativa, infatti, alla riabilitazione dalla pregressa misura di prevenzione la presunzione di pericolosità sociale, implicita nel provvedimento che, sintomatico di una concreta condotta negativa, rimane condizione di procedibilità per l'applicazione di una ulteriore sorveglianza speciale. Non è suscettibile di apprezzamento la deduzione circa la pretesa legittimità dell'attività di chiromante e cartomante, che non sarebbe sanzionabile con la diffida, atteso che l'atto è suscettibile d'impugnazione in sede amministrativa e di disapplicazione da parte del giudice ordinario, qualora ne venga dimostrata l'illegittimità, nella specie non ricorrente. Il provvedimento investe, infatti, la riprovevole attività di ciarlatano che, vietata dagli artt. 121 T.U. Leggi di P.S. e 231 del relativo regolamento, può integrare, a seconda che l'impostura sia diretta al pubblico o ad una determinata persona, il reato previsto dall'art.661 o il delitto di truffa.
Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999