Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il vincolo che inibisce l'accesso al condono degli interventi edilizi, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, riguarda indifferentemente sia il vincolo gravante sull'immobile sia il vincolo insistente sull'area ove l'immobile è realizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2007, n. 45253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45253 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 02878
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 010108/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS NC, N. IL 20/05/1943;
2) IT SE, N. IL 17/12/1946;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto SS ES e IT EP responsabili dei reati previsti dell'art. 44, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94, 95, D.Lgs. n. 490/ del 1999,
art. 163, e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva di sospensione del processo per condono edilizio evidenziando come l'abusivo manufatto, insistente su area vincolata, non potesse essere sanato a sensi del D.L. n. 269 del 2003, conv. L. n. 326 del 2003, e che la edificazione non era terminata alla epoca dello accertamento dei reati.
Inoltre, i Giudici hanno ritenuto che l'opera (un ricovero per attrezzi agricoli) non potesse qualificarsi una pertinenza dal momento che era sconosciuta la volumetria dello edificio principale. Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'opera era condonabile perché i vincoli costituiscono fattore preclusivo per la sanatoria soltanto quando gravano direttamente sul manufatto (e tale non è il caso in esame);
- che il Giudice non ha verificato l'esistenza dei presupposti per il condono demandano l'accertamento al tecnico comunale;
- che tale persona è stata escussa irritualmente prima della apertura del dibattimento, senza l'impegno della formula di rito, sostanzialmente come perito e, pertanto, non avrebbe potuto più essere sentito come testimone;
- che in base alla disposizione degli artt. 15, 50, del Comune competente l'incremento volumetrico realizzato (38 mq) era consentito;
- che, sussistendo un dubbio sulla epoca della edificazione, i reati dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
La edificazione per cui è processo non è condonabile sotto diversi profili che ostano alla applicazione del D.L. n. 269 del 2003 conv. L. n. 326 del 2003. In primo luogo, l'intervento non è stato ultimato nell'arco temporale utile per ottenere la sanatoria (entro il 31 maggio 2003) in quanto alla epoca dello accertamento (12 settembre 2003) l'edificio non poteva considerarsi terminato alla luce della nozione che la L. n. 47 del 1985, art. 31, fornisce per la condonabilità;
come risulta dal testo della sentenza impugnata, la muratura perimetrale del manufatto era stata realizzata solo su tre lati (e la circostanza non è messa in discussione nei motivi di ricorso). Inoltre, l'intervento non può ritenersi sanabile sia perché trattasi di una nuova opera non residenziale, come ammesso dallo stesso imputato, sia perché posto in essere in zona protetta. Sul punto, il Collegio ritiene ribadire la sua costante giurisprudenza secondo la quale, per il disposto della D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d, conv. L. n. 326 del 2003, nelle aree oggetto di vincolo idrologico, paesistico ed ambientale, la sanatoria è permessa solo per gli interventi edilizi, conformi agli strumenti urbanistici, di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.
Sul tema, pare opportuno ricordare come anche la relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003, si esprima in tale senso. La distinzione proposta dai ricorrenti tra aree ed immobili (per cui solo in vincolo gravante sugli stessi inibisce la condonabilità) non assume significato nella ipotesi in esame ove il Legislatore usa indifferentemente i due termini;
Consegue che inibisce l'accesso al condono il vincolo gravante sullo immobile e quello insistente sulla area.
Dal momento che la edificazione per cui è processo esula per quanto riferito dalle tipologie per cui è ammessa la sanatoria, diventa irrilevante la deduzione difensiva sulla conformità del realizzato al PRG (che si pone come condizione per ottenere il condono). Pure i rilievi del ricorso sulla irregolarità della escussione del teste - perito sono inconferenti in quanto le sue dichiarazioni non sono state utilizzate nel provvedimento impugnato. Inoltre, le censure non sono puntuali in fatto: il nominativo del geometra MB era inserito nella lista testi del Pubblico Ministero, il dichiarante è stato escusso dopo la ammissione delle prove e previo formula di rito.
In merito alla residua deduzione, si osserva che quanto un imputato sostiene che l'attività edificatoria di un manufatto non ultimato è cessata in epoca antecedente allo accertamento del reato, deve fornire seri elementi o argomenti a sostegno del suo assunto;
Tali elementi sono carenti nelle censure, prive della necessaria concretezza, dell'atto di ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007