Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 2
In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art.1 del D.L. 27-10-1997 n.364, è applicabile agli avvocati, residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione ("soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano base operativa nelle regioni Marche e Umbria") usata dalla norma. Il citato decreto tuttavia interessa solamente "i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997", sicché non è applicabile a quelli dilatori, quale è quello per l'avviso al difensore del giorno fissato per l'udienza o per il deposito di note difensive.
La lunga durata della custodia cautelare subita dall'indagato non assume uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale circostanza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 17/12/1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N. 6504
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco GI " N. 32174/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RU ER
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data, 29.4.1998;
Sentitala relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. dr. TURONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 13.3.1998,la Corte d'assise di Bari rigettava l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, precedentemente applicata al SO, rilevando che se erano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto di tentato omicidio (con le connesse violazioni della disciplina legale delle armi), permanevano quelli concernenti il delitto ex art.416 bis c.p., relativamente al quale non era neppure superata la presunzione stabilita, in punto di esigenze cautelari e di necessità e adeguatezza della misura custodiale, dall'art.275 c.3 c.p.p. Su appello del SO, il Tribunale - costituito ai sensi dell'.art.310 c.p.p. - con l'ordinanza oggi esaminata confermava quella impugnata.
Relativamente alle esigenze cautelari - unico aspetto che ancora qui rileva - riteneva il Tribunale che la suddetta presunzione non fosse superata, alla stregua degli elementi valutativi addotti in favore del SO: anzitutto, la sua partecipazione al clan mafioso SP era di lunga durata e ciò era indice di piena condivisione degli intenti criminosi associativi;
poi, il SO, ad onta della giovane età, aveva rivestito il ruolo di sorvegliante armato e quindi di piena partecipazione al metodo operativo mafioso;
inoltre, durante il periodo di detenzione, il SO aveva beneficiato dell'assistenza materiale e legale da parte del clan e quindi non aveva affatto rescisso i suoi legami con quello. Quando poi i SO aveva abbandonato il SP, lo aveva fatto solo per transitare in un altro dalle medesime caratteristiche, denotando così proclività alle partecipazioni criminose ed altresì insensibilità alla funzione delle restrizioni della libertà personale. Quanto poi al venir meno di esigenze cautelari, per la pretesa dispersione del clan SP, tale circostanza non eliminava affatto la pericolosità sociale di un soggetto che, se liberato, evidenziava il concreto pericolo di una nuova affiliazione;
mentre l'argomento difensivo in tal senso esposto, avrebbe condotto alla liberazione tutti i detenuti per delitto associativo, ciò che avrebbe loro consentito di ricostituirsi subito in sodalizio criminale. Ma poi, il SO si era già affiliato ad un nuovo clan pur in costanza del regime detentivo, talché il pericolo di cui all'art.274 let.c) c.p.p. appariva manifesto. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il SO, che denunciava vizio della motivazione. Appariva illogico l'argomento, secondo il quale l'appartenenza del SO al clan SP (dieci mesi) era di tale durata da elidere le argomentazioni difensive;
mentre non era affatto provato che egli avesse fuito dell'assistenza economica da parte del medesimo, durante la detenzione. Nessun accenno conteneva l'ordinanza impugnata alla spropositata lunghezza della carcerazione, ne' alla sostanziale incensuratezza del SO. Quanto, infine, alla sottovalutazione della cessazione del clan SP, il Tribunale aveva apoditticamente ipotizzato il pericolo di una riaffiliazione, facendo anche riferimento ad un'altra associazione mafiosa, la partecipazione alla quale mai era stata contestata al SO.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Come correttamente ha osservato il Tribunale, nel caso in esame operava, ai fini dell'applicazione della misura custodiale, la presunzione stabilita dall'art.275 c.3 c.p.p., in ragione della natura del delitto attribuito all'indagato secondo la quale tale misura è obbligata e congrua - fatto salvo il superamento della presunzione stessa, in virtù della sussistenza di fatti che inducano a ritenere non ricorrenti le esigenze cautelari.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la presunzione non fosse superata e occorre constatare che le obiezioni mosse a tale convincimento con il ricorso in esame, appaiono prive di pregio. Anzitutto, non può essere discussa in questa sede l'incidenza della durata dell'appartenenza al sodalizio criminale di stampo mafioso da parte del SO, trattandosi di argomento che implica una indagine di fatto che non può essere richiesta al giudice della legittimità;
mentre il diniego, esposto dal ricorrente, della circostanza che lo aveva visto soccorso dall'organizzazione nei momenti di bisogno, non necessita di confutazione, dal momento che lo stesso SO - negando che la circostanza sia provata - finisce peraltro con l'indicare la fonte probatoria dalla quale i giudici dell'appello l'hanno tratta.
Appaiono poi inefficaci i due argomenti ulteriori, questi di segno positivo, enunciati dal ricorrente come sintomatici della inutilità della sua custodia in carcere: ciò va detto sia per il generico stato di incensuratezza del SO, tenuto conto della sussistenza del vincolo mafioso, rispetto al quale costui non ha indicato alcun positivo elemento di rescissione (cfr. Sez. II, 7.3.1997, n. 1788);
sia per la lamentata durata della custodia, la quale non assume uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale circostanza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini massimi di custodia cautelare (cfr. Sez. I, 18.1.1996, n. 277). Oltre a ciò, l'ulteriore valutazione operata dal giudice a quo - persistenza della pericolosità sociale del SO, capace di transitare da un clan mafioso all'altro, in corso di detenzione - non è incrinata dall'affermata carenza di una specifica contestazione accusatoria al riguardo, visto che si tratta pur sempre di un fatto (che nemmeno il SO appare decisamente negare) rilevante ai fini della valutazione della personalità, nel quadro dell'art.274 lett.c) c.p.p. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999