Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6504
CASS
Sentenza 17 dicembre 1998

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In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art.1 del D.L. 27-10-1997 n.364, è applicabile agli avvocati, residenti nelle zone colpite dal terremoto, in considerazione dell'ampia dizione ("soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano base operativa nelle regioni Marche e Umbria") usata dalla norma. Il citato decreto tuttavia interessa solamente "i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997", sicché non è applicabile a quelli dilatori, quale è quello per l'avviso al difensore del giorno fissato per l'udienza o per il deposito di note difensive.

La lunga durata della custodia cautelare subita dall'indagato non assume uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale circostanza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6504
    Data del deposito : 17 dicembre 1998

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