Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Manfredo GROSSI P. Presidente f.f.
" Francesco AMIRANTE " sezione
" Massimo GENGHINI Consigliere
" Giuseppe IANNIRUBERTO "
" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
" Giovanni PRESTIPINO "
" Paolo VITTORIA "
" RM NI "
" Francesco SABATINI rel. "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GIUA avv. Giovanni elett. dom. in Roma, via Cola di Rienzo n. 180 presso lo studio dell'avv. Raimondo Dettori Garau e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angioni in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente
contro
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CAGLIARI, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE CAGLIARI E PROCURATORE GENERALE CASSAZIONEintimati avverso la decisione in data 31 maggio 1997 del Consiglio Nazionale Forense (r.g. n. 67/96)
Udita nella pubblica udienza del 6 maggio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini
sentito il P.M. in persona dell'avvocato generale Franco Morozzo della Rocca che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di esposti dei signori NI RD ed AN LI, clienti dell'avv. Giovanni Giua, venne promosso procedimento disciplinare nei confronti di questi, che fu incolpato di essere venuto meno ai doveri di lealtà, diligenza e correttezza professionale per aver richiesto al primo compensi non dovuti e per non aver fornito al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari alcuna risposta in ordine alla richiesta di chiarimenti a lui rivolta in riferimento all'esposto del secondo.
Con decisione in data 19 gennaio 1996 il predetto Consiglio ritenuti provati tali addebiti, inflisse all'avv. Giua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di quattro mesi.
Con la pronuncia, ora gravata, il Consiglio Nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dall'interessato avverso la suindicata decisione, osservando che questa gli era stata notificata il 1^ febbraio 1996 - e non già il 2, come invece sosteneva il ricorrente -, talché il ricorso, prodotto il 22 successivo era tardivo perché presentato oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dalla legge.
Per la cassazione di tale decisione l'avv. Giua ha proposto ricorso, ed ha altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, sospensione che è stata disposta con ordinanza di questa Corte del 5 maggio 1998. Il ricorrente ha provveduto tempestivamente all'integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte con ordinanza del 22 ottobre 1998. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, 59 r.d. 22.1.1934 n. 37 e 148 primo comma c.p.c., nonché omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo, ed afferma che, essendogli stata notificata la decisione del Consiglio dell'ordine di Cagliari in data 2 febbraio 1996, come risultava dalla copia a lui consegnata, e non già in data primo febbraio 1996, come risultava invece dall'originale, il relativo contrasto doveva essere risolto in senso a lui favorevole, e, pertanto, il ricorso dallo stesso prodotto avverso la suindicata decisione doveva essere riconosciuto ammissibile. Subordinatamente propone querela di falso al fine di accertare la falsità della data risultante dall'originale predetto.
La censura principale elevata dal ricorrente è fondata e l'accoglimento di essa comporta l'assorbimento di quella subordinata. È in discussione l'individuazione, nel caso di specie del dies a quo del termine di venti giorni posto dall'art. 50 secondo comma r.d.l. n. 1578/33 per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei Consigli dell'ordine locali e decorrente dalla notificazione di tali decisioni.
Orbene, risulta dagli atti - i quali possono essere esaminati direttamente dalla Corte essendo dedotto un error in procedendo - che la pronuncia del Consiglio dell'ordine di Cagliari, affermativa di responsabilità dell'odierno ricorrente, venne a lui notificata il primo febbraio 1996, come risulta dalla relata in calce all'originale, ovvero il due febbraio 1996, come invece risulta dalla copia allo stesso consegnata.
Tale discordanza - di rilievo decisivo essendo stato il ricorso prodotto il 22 febbraio successivo - è stata erratamente risolta dalla decisione ora impugnata, dando prevalenza all'originale in contrasto con la costante giurisprudenza per la quale, in tal caso, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del notificante deve aversi riguardo all'originale a lui restituito mentre per stabilire se essa si sia invece verificata a carico del destinatario - come nella specie - deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata nello stesso caso di difformità, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l'onere di proporre la querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte (da ultimo, in tal senso, Cass. 13.10.1995 n. 10697 e 2.4.1996 n. 3040). E poiché la data risultante dalla copia consegnata all'avv. Giua è quella del 2 febbraio 1996, in mancanza di querela di falso il Consiglio nazionale forense avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso proposto dal predetto il 22 febbraio successivo. Deve, pertanto, essere cassata la decisione impugnata, e gli atti vanno rimessi allo stesso Consiglio Nazionale, il quale esaminerà, nel merito il ricorso avanzato dall'interessato avverso la decisione del Consiglio dell'ordine di Cagliari. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 6 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999