Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2007, n. 21212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21212 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/04/2007
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1039
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32249/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2006 dal giudice del tribunale di Voghera;
udita nella pubblica udienza del 3 aprile 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Voghera dichiarò ER OM colpevole del reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18 e art. 30, comma 1, lett. H), per avere,
durante l'esercizio venatario, detenuto nel carniere un esemplare di airone cenerino (ardea cinerea) nei cui confronti non è consentita la caccia, e lo condannò alla pena dell'ammenda.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge perché nella ipotesi in cui - come è avvenuto nella specie - un volatile di specie protetta venga abbattuto da una persona e rinvenuto morto da un terzo, il suo impossessamento non integra il reato contestato.
La semplice detenzione di un volatile morto, quindi, non può farsi rientrare nella fattispecie di cui all'art. 30, lett. H), cit., che limita la sua tutela alla selvaggina vivente.
Inoltre, la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1, specifica tassativamente tutte le specie di uccelli oggetto di tutela, e fra queste non è indicato l'airone cenerino.
2) violazione di legge e vizio di motivazione perché egli aveva dimostrato la provenienza non illegittima dell'animale detenuto, il che escludeva la sua responsabilità penale.
Erroneamente il giudice non ha valutato la sua versione, secondo cui il volatile in questione era stato abbattuto da altri cacciatori che egli aveva sentito sparare ed era stato poi trovato già abbattuto dal suo cane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La seconda parte del primo motivo - che va esaminata preliminarmente - è infondata. La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1, infatti, elenca le specie animali oggetto di particolare protezione. Il successivo art. 18, invece, indica le specie cacciabili nei diversi periodi di tempo ivi indicati, mentre il contestato art. 30, lett. H), punisce, tra l'altro, "chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita".
L'uccello di cui al presente processo (airone cenerino o ardea cinerea) non rientra fra quelli cacciabili indicati nell'art. 18 e pertanto è compreso nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 30, lett. H).
Nel resto, invece, il primo motivo è fondato.
Il giudice del merito, invero, non ha approfondito le circostanze per le quali l'imputato avesse nel suo carniere l'airone già morto (anche se ancora caldo) ed in particolare se lo avesse abbattuto o lo stesso fosse stato abbattuto da altri cacciatori e poi l'imputato se ne fosse impossessato avendolo trovato abbandonato, secondo la versione difensiva.
E ciò perché il giudice ha ritenuto che la citata disposizione di cui all'art. 30, lett. H), punisca in ogni caso la detenzione di un animale di specie non cacciabile, anche qualora si tratti di detenzione di animale morto.
Si tratta però di una erronea interpretazione della disposizione in questione, che è già stata autorevolmente disattesa da una precedente decisione di questa Corte, che il Collegio ritiene di dover ribadire, anche perché non è stato addotto dalla sentenza impugnata alcun argomento che possa indurre a mutare orientamento. Ed invero, la sentenza della Sez. 3^, 2 marzo 1995, n. 3980, Peretti, dopo aver premesso che si tratta di una disposizione a più fattispecie, in quanto la condotta che integra il reato può concretarsi o nell'abbattimento, o nella cattura, o nella detenzione, ha osservato che tale previsione ha lo scopo di creare un ventaglio di ipotesi in modo tale da tutelare completamente la specie animale, evitando possibili elusioni della norma. Ha però anche osservato che è evidente che, allorché il legislatore parla di detenzione, non può che riferirsi all'animale vivo catturato da altra persona. Perché la detenzione da parte di chi cattura il volatile ovvero la detenzione ad opera di chi lo abbatte non può costituire reato per effetto del rapporto di consunzione che si configura allorché la consumazione di un certo tipo di reato comporta la realizzazione necessaria di altra fattispecie.
Va pertanto riconfermato il principio che, allorché il volatile venga abbattuto da una persona e da un terzo rinvenuto morto, l'impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all'art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente (sent. cit., m. 201982).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata perché, contrariamente a quanto in essa ritenuto, la detenzione del volatile morto di per sè non è prevista dalla legge come reato.
Ritiene tuttavia il Collegio che l'annullamento debba essere pronunciato con rinvio proprio perché, per quanto dianzi rilevato e per l'erronea interpretazione della norma da cui è partito, il giudice del merito ha omesso di accertare tutte le specifiche circostanze del caso concreto ed in particolare se sussistano le prove che l'imputato non ha solo detenuto l'uccello morto ma lo ha anche abbattuto e debba quindi ritenersi responsabile per tale ragione, sempre che, ovviamente, possa ritenersi che la ipotesi dell'abbattimento sia stata specificamente contestata con il capo di imputazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Voghera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2007