Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui il giudice di pace - ritenuta la formulazione dell'imputazione generica e comunque non conforme ai requisiti di chiarezza e precisione di cui agli art. 429, lett. c) cod. proc. pen. e 21 lett. f) D.Lgs. n. 274 del 2000 - dichiari l'inammissibilità del ricorso immediato, ex art. 26 D.Lgs. n. 274 del 2000, disponendo la restituzione degli atti al P.M., considerato che esso non ha natura decisoria, in quanto la restituzione degli atti al pubblico ministero consente l'avvio del procedimento nelle forme ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2007, n. 41212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41212 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 24/10/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1605
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 044817/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
pubblico ministero presso TRIBUNALE DI GROSSETO;
nei confronti di:
1) FRANCESCHELLI GIACOMO, N. IL 08/05/1964;
2) PARTE OFFESA
avverso DECRETO del 23/09/2006 GIUDICE DI PACE di ARCIDOSSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. in sede che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza 23 settembre 2006,emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 26, il giudice di pace di Arcidosso, ricevuto dal
P.M. parere contrario alla citazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato presentato da CO ZO B. Francesco, perché "recante una formulazione dell'imputazione generica e comunque non conforme ai requisiti di chiarezza e precisione di cui all'art. 429 c.p.p., lett. c, e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, lett. f)",
conseguentemente disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Grosseto lamentando violazione dell'art. 24 D.Lgs., cit. e abnormità del provvedimento.
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 568 c.p.p., in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile.
Sono invero ricorribili per cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza,hanno carattere decisorio, inteso nel senso di idoneità ad incidere sulle situazioni giuridiche private, con effetti definiti vi, in grado di acquisire forza di giudicato. Tali caratteri mancano di sicuro al provvedimento con cui il giudice di pace,ritenuto inammissibile il ricorso immediato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26, comma 2, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento(cfr. Cass. Sez. 2, 20 gennaio 2006, Drigo, rv 232864;
Sez. 4, 10 agosto 2004, Netti, rv 228834). Vero è che natura decisoria è stata talora attribuita al provvedimento de quo, sul rilievo che esso è idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa e comportante il rischio, per quest'ultima, che il procedimento si concluda con un'archiviazione (v. Cass. Sez. 5, 13 giugno 2005, Viola, rv 231436;
idem, 16 maggio 2003, Peliciani, rv. 224890).
Ma si tratta di tesi non condivisibile,poiché, in realtà, il provvedimento in esame non incide sul merito della domanda avanzata dalla persona offesa ne preclude alla stessa di partecipare al procedimento:
La restituzione degli atti al pubblico ministero comporta che questo organo debba procedere nelle forme ordinarie a norma del D.Lgs. cit., art. 2 o art. 17, richiedendo l'archiviazione quando non ritenga di trasmettere gli atti alla polizia giudiziaria per le indagini;
Fasi ulteriori nelle quali è certamente consentito all'offeso di interloquire.
Neanche può ritenersi abnorme(e quindi ricorribile sotto tale aspetto) il provvedimento impugnato, non presentendo il provvedimento stesso alcun profilo di abnormità. Ed invero è ius receptum in giurisprudenza che l'atto abnorme è quello che,per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori dell'ordinamento e determina la stasi del procedimento: orbene,è di tutta evidenza che nella concreta fattispecie non può certo definirsi singolare il provvedimento impugnato, atte so che rientra nei poteri del giudice di pace dichiarare, pur se in presenza di determinati presupposti,l'inammissibilità del ricorso della persona offesa disponendo la restituzione degli atti al P.M. (eventuali profili di illegittimità dell'ordinanza sono connotati del tutto diversi dall'abnormità quale dianzi definita), secondo uno snodo procedimentale dunque previsto espressamente dalla legge. Ne il provvedimento in questione potrebbe determinare una stasi del procedimento,posto che la restituzione degli atti al pubblico ministero risulta, come detto,finalizzata proprio a consentire l'ulteriore sviluppo del procedimento in altre forme.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007