Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
La violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47 ter, ottavo comma, dell'ordinamento penitenziario integra automaticamente il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile il regime previsto per la semilibertà dall'art. 51 dello stesso ord. pen. che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non si potesse applicare il regime più favorevole previsto per i semiliberi ad un soggetto che si trovava in stato di detenzione domiciliare e che aveva ritardato di un quarto d'ora il suo rientro al termine dell'attività lavorativa cui era autorizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2001, n. 10270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10270 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO - Presidente - del 24/01/2001
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 123
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 37682/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Cesare Barzoni, di EL IU, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 7.7.2000 della Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Claudio Mazzoni in sostituzione dell'avv. Barzoni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Brescia con sentenza 7.7.2000 confermava la sentenza 3.9.1999 del Tribunale di Mantova di condanna di EL IU per il reato di cui all'art. 385 c.p. L'EL era stato sorpreso al di fuori dell'abitazione, ove si trovava in stato di detenzione domiciliare, un quarto d'ora dopo l'orario previsto per il suo rientro al termine dell'attività lavorativa cui era autorizzato a determinate condizioni.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e illogicità della motivazione in quanto il ritardo nel fare rientro al domicilio non costituiva allontanamento dallo stesso, ma inosservanza delle modalità di esecuzione della misura alternativa al carcere. Invoca, per analogia, il disposto dell'art. 51, c. 2, l. 26.7.1975, n. 354 relativo al regime di semi-libertà ed assume l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato. Si duole, inoltre, della mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La tesi difensiva, pur sorretta da argomentazioni degne di pregio, si pone in aperto contrasto con la lettera dell'art. 47 ter, c. 8, dell'ordinamento penitenziario secondo cui "il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione ... se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 381 del codice penale". A fronte di tale specifica statuizione normativa appare di non facile interpretazione estensiva, sia pure in favor rei, ritenere che la norma stessa debba correlarsi (e integrarsi) con quella di cui all'art. 51, c. 3, dello stesso ordinamento penitenziario secondo cui il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo per un tempo superiore alle dodici ore è punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale, mentre l'assenza contenuta nell'ambito delle dodici ore è punita soltanto in via disciplinare.
Le norme di cui al menzionato art. 51 dell'ordinamento penitenziario hanno indubbiamente carattere di specialità rispetto alla previsione dell'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari, o del condannato ammesso al lavoro esterno allo stabilimento penale, previsti dall'art. 385, comma 3, c.p., alle quali è assimilato l'allontanamento dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare.
Rispetto a tali situazioni, infatti, viene in considerazione un periodo di "tolleranza", quantificato in dodici ore, prima del decorso delle quali la sanzione prevista non è di natura penale, ma disciplinare. La ratio di questa tolleranza ben si può ravvisare nel fatto che, essendo la semilibertà una reclusione attenuata, ma pur sempre una reclusione, il naturale impulso alla libertà, insopprimibile nell'individuo, è oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore purché vi sia una resipiscenza contenuta in termini ragionevoli, quantificata temporalmente dallo stesso legislatore.
3. Di ciò si ha riscontro nella graduazione delle sanzioni disciplinari connesse all'allontanamento dalla detenzione domiciliare e, all'allontanamento dall'istituto in cui il condannato è ammesso al regime di libertà.
Infatti, la pura e semplice denuncia per il reato di cui all'art. 47 ter, e. 8, dell'ordinamento penitenziario importa la sospensione del beneficio;
la condanna per il reato ivi previsto importa la revoca del beneficio;
la revoca della misura impedisce in assoluto che la pena residua sia sostituita con altra misura alternativa (commi 9 e 9 bis).
La violazione inerente alla semilibertà (ossia il ritardo nel rientro nell'istituto contenuto nelle dodici ore), invece, comporta una semplice sanzione disciplinare (nell'ambito di quelle carcerarie) e la revoca del beneficio non è obbligatoria, bensì il condannate, "può essere proposto per la revoca della concessione" del beneficio (art. 51, e. 21, ord, penitenziario). Soltanto nel caso di un allontanamento ingiustificato superiore alle dodici ore (con relativa punibilità ex art. 385 c.p.) è prevista la sospensione obbligatoria del beneficio, mentre la condanna importa la revoca dello stesso.
4. Il che dimostra che il regime di semilibertà ha carattere obiettivamente diverso da quello della detenzione domiciliare. Si tratta, in entrambi i casi, di misure alternative alla detenzione destinate al reinserimento sociale del condannato. Ma la semidetenzione, avendo carattere maggiormente afflittivo, comporta una maggiore "permissività" nel caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.
5 Infine vi è da considerare che le violazioni al regime di semilibertà sono verificabili in modo automatico sussistendo il controllo permanente circa l'ora del rientro in carcere, mentre le violazioni al regime della detenzione domiciliare non hanno il carattere della continuità, bensì quello della occasionalità a seconda della disponibilità degli organi deputati al controllo.
6. Le ragioni fin qui esposte comportano l'inapplicabilità alla violazione delle prescrizioni concernenti la detenzione domiciliare delle norme più favorevoli relative alla violazione delle prescrizioni concernenti la semilibertà.
Nè, sotto il profilo della illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, adombrata in subordine dalla difesa, la questione appare fondata. Non vi sono valide ragioni circa una ingiustificata disparità di trattamento, posta la diversa natura dei due istituti e la ratio che presiede ad essi. Per contro la scelta operata dal legislatore non appare priva di ragionevolezza, in relazione alle modalità dei controlli sulla corretta attuazione da parte del condannato delle diverse misure alternative alla detenzione.
7. Per quanto concerne l'ulteriore doglianza, inerente all'elemento soggettivo del reato, essa si appalesa infondata, poiché il dolo del reato di cui all'art. 385 c.p. non è dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa (in questo senso Cass., sez. 6^, 30.6.1998, Capone).
8. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001