Sentenza 22 dicembre 2004
Massime • 1
È inquadrabile nell'ambito dei "casi analoghi" di cui all'art. 28 cod. proc. pen. il conflitto insorto tra il Tribunale ordinario e il magistrato di sorveglianza circa la richiesta dal primo a quest'ultimo rivolta - e respinta - di sentire un detenuto ai sensi dell'art. 666, comma quarto, del codice di rito, nell'ambito di un provvedimento di prevenzione. (La Corte, affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere, ha ritenuto peraltro abnorme il suo consapevole e deliberato rifiuto di dare seguito alla rituale richiesta del giudice procedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2004, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 22/12/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 5216
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 034909/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB.VIBO VALENTIA - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) MAG.SORV.VERONA - CONFLITTO -;
ORDINANZA del 14/07/2004 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. Esposito, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del T. Sorv. Di Verona, nonché trasmettersi in visione il fascicolo e copia della decisione di questa Corte al suo Ufficio, per il determinarsi di competenza;
udito il difensore, avv. A. Martire;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Nel procedimento di prevenzione per l'applicazione della misura della confisca dei beni sequestrati a MA Cosmo, detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, avendo il MA chiesto espressamente di partecipare all'udienza camerale, fissata per il 14/4/2004 e all'uopo rinviata al 9/6/2004, disponeva con nota 17/5/2004 che lo stesso fosse previamente sentito ex art. 666.4 c.p.p. dal Magistrato di sorveglianza di Verona. Ma questi replicava dapprima con nota del 20/5/2004 che, non avendo l'interessato formulato la richiesta direttamente al suo ufficio, non avrebbe provveduto alla richiesta rogatoria;
quindi non rispondeva affatto alla reiterata richiesta del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia in data 24/5/2004. Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta stasi del procedimento di prevenzione, con ordinanza in data 14/7/2004 rilevava pertanto il conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
2.- Il conflitto negativo tra i due giudici, indubbiamente inquadrabile nella categoria dei c.d. "casi analoghi", dev'essere risolto affermandosi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona a provvedere all'audizione del detenuto, che ne aveva fatto formale richiesta nell'ambito del procedimento di prevenzione a suo carico davanti al Tribunale di Vibo Valentia.
Risulta invero abnorme la consapevole e deliberata inerzia di quel Magistrato a provvedere alla rogatoria ritualmente richiesta dal Tribunale a norma dell'art. 666.4 c.p.p., poiché il soggetto interessato, detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, aveva espresso con telegramma tempestivamente pervenuto all'A.G. procedente la volontà di partecipare all'udienza che lo riguardava: udienza che in effetti non si è potuta tenere e non si è ancora svolta a causa dell'inadempiuto onere di audizione dell'interessato. D'altra parte, non è affatto prescritto (come ha sostenuto il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento reiettivo della rogatoria, basandosi su una lettura palesemente fuorviante del terzo comma dell'art. 127 c.p.p.) che analoga richiesta di audizione debba essere direttamente formulata dall'interessato a quel Magistrato. Nell'affermare dunque la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona a provvedere nel senso sopra indicato, deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti e della presente decisione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ne ha fatto richiesta in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona e dispone trasmettersi copia degli atti del procedimento e della presente sentenza al Procuratore Generale in sede.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005