Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
R Aula 'B' LA CORTE 04848/0 1 REPUBBLICA ITALIANA D CASSAZIONE 1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 11154/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere - Cron. 10328 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI- Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere - Ud.16/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: D'ON IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato BELLINI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROTOLO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso 158 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE -1- GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 1875/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97; R.G.N. 90/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 16/01/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign.RO D'NG ha, con ricorso del 26.9.90, adito il Pretore di Bari lamentando che l'INPS aveva rifiutato di corrisponderle l'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità nonostante la sussisitenza per lei,bracciante agricola, delle condizioni di legge richieste per le indennità stesse. Il Pretore ha rigettato la domanda che è stata invece accolta dal Tribunale della stessa j città, con sentenza del 27.6.97 che ha condannato l'INPS a pagare all'appellante le predette indennità. La sign. D'NG chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo di essi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.442 e 429 comma 3 cpc ed imputa al Tribunale di aver pronunciato la condanna dell'INPS al pagamento delle predette indennità senza senza nulla disporre in ordine alla rivalutazione e gli interessi. La censura è fondata. Come è noto, per costante indirizzo di questa Corte, il diritto previsto dall'art.429 cpc- esteso ai crediti relativi a prestazioni previdenziali dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale- decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento,e quindi dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunziato;
per l'applicazione ai suddetti crediti della predetta norma non è necessaria un'espressa domanda essendo il giudice tenuto a pronunziare sull'intero credito del pensionato, e quindi a provvedere alla rivalutazione anche d'ufficio, sempre che non si sia formato sul punto il giudicato A tale principio non si è attenuto il Tribunale ed il ricorso va quindi accolto in ordine alla censura esaminata, con conseguente cassazione della pronuncia su tale punto. Potendosi provvedere sul merito l'INPS va condannato a pagare alla ricorrente rivalutazione ed intressi dal 120 ° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.91 comma 1 e 92 comma 2 cpc,omessa e contraddittoria motivazione. Essa si duole che il Tribunale di Bari, pur avendo accolto l'appello ha compensato le spese del doppio grado di giudizio, in quanto solo in grado d'appello essa ricorrente aveva provato il proprio assunto (di essere iscritta nell'anno 1989 per un periodo superiore a 51 giornate. E ciò nononostante che : 2 a- nel fascicolo di primo e secondo grado erano stati prodotti documenti che comprovavano, comunque, la predetta condizione per fruire della tutela previdenziale;
b- nel fascicolo di primo grado era stata prodotta la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro nella quale lo stesso dichiarava che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze;
c- il Pretore attesi i predetti punti documentali aveva l'onere di disporre d'ufficio ogni mezzo di prova per chiarire il punto controverso. Il Tribunale, pur essendo le predette difese riportate nell'atto d'appello, ha omesso qualsiasi motivazione sul punto. La doglianza è infondata. In materia di compensazione di spese la valutazione dell'oppurtunità della stessa, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice e non richiede specifica motivazione restando perciò incensurabile in sede di legittimità,salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere messe a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano adottate ragioni palesemente illogiche e tale da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale (5390/00, 2949/95). 3 Tale vizio logico non ricorre nella decisione del giudice che, come era nei suoi poteri, ha individuato l'elemento atto a comprovare la condizione per fruire della prestazione previdenziale solo nella produzione del certificato dello S.C.A.U. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e decidendo nel merito condanna l'INPS a pagare alla ricorrente intressi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno dalla domanda;
rigetta il secondo motivo. 議 Compensa le spese del presente giudizio. Roma 16 gennaio 2001 Il Consigliere es. Corrado guglelia Il Presidente Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2. APR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I , D LLO , TASSA I BO 10 ELL'ART. D I SPESA 533 STA PO . GN N IM SI D O 3 A 11-8-7 DA SEN D TE , E AI EGISTRO ESEN E IRITTO G LEG R D LLA O E D