Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313, il quale vieta che possano essere immessi sul mercato i giocattoli privi del marchio CE, consistente nel simbolo "CE", rientrano nel novero dei giocattoli, le pistole giocattolo, mentre la destinazione di esse all'uso a fini di gioco per minori di anni 14 costituisce apprezzamento di fatto dei giudici di merito risultanti dagli accertamenti dei verbalizzanti in ordine alle caratteristiche, alle istruzioni, alle modalità di messa in vendita nonché alle indicazioni relative al bene in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2002, n. 38657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38657 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TARDINO Vincenzo - Presidente - del 10/10/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 01242
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 012107/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RG PA N. IL 06/10/1944;
avverso ORDINANZA del 19/02/2002 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Iacoviello: rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Rossi Sergio (Roma);
MOTIVAZIONE
Con decreto del 23.1.02 il Proc. della Repubb. presso il Tribunale di Udine convalidò il sequestro probatorio di 7 pistole giocattolo, poste in vendita priva della marcatura CE, effettuato il 21.1.02 di iniziativa dalla Polizia Municipale di Lignano Sabbiadoro nei confronti di GA LO, indagato in conseguenza del reato di cui all'art. 4 co. 1 D.L.vo 27.9.91 n. 313. vverso il decreto di convalida l'indagato propose istanza di riesame, che il Tribunale di Udine ha rigettato con ordinanza del 19.2.2002, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione personalmente dall'indagato. Il ricorrente denuncia con il primo motivo che il Tribunale avrebbe ritenuto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato sostenendo, in violazione dell'art. 1 D.L.vo 313/91, da un lato che gli oggetti sequestrati - ricondotti, sulla base degli accertamenti effettuati, alla categoria dei giocattoli - dovessero, proprio in virtù di tale classificazione, essere senz'altro assoggettati alla disciplina prevista dal citato decreto;
e dall'altro, che dovesse escludersi che l'allegato 1 del decreto stesso, nell'elencare gli oggetti esentati da tale normativa, nella parte in cui fa riferimento alle armi ad aria compressa, abbia inteso riferirsi ad armi giocattolo. La difesa nell'istanza di riesame aveva invece sostenuto l'insussistenza del fumus del reato sul presupposto (ripreso anche nel motivo in esame) che, "trattandosi di un sequestro di armi giocattolo ad aria compressa imitanti armi vere, si rientrava nella casistica espressamente esentata dalla normativa;
questa, infatti, riguarda esclusivamente prodotti concepiti o manifestamente destinati ad essere utilizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (all. 1 D.L.vo 313/91) ed esclude dalla nozione di giocattolo di cui alla normativa stessa "le armi ad aria compressa e le imitazioni fedeli di armi reali". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che il Tribunale avrebbe ritenuto il fumus del reato anche sulla base del rilievo, frutto di violazione dell'art. 2 l. 110/75 e del DM 9.8.2001 n. 362, che, ove gli oggetti sequestrati non fossero da ritenere giocattoli, allora dovrebbero essere considerati armi comuni da sparo. Il ricorrente sostiene, invece, che il D.M. cit., "intervenendo sull'art. 2 l. 110/75, prevede la liberalizzazione di alcune armi perché dotate di una "modesta capacità offensiva" e perciò stesso non assimilabili alle armi comuni da sparo" (le cd. Mezze armi"). Tutte le suesposte censure sono infondate. I motivi di ricorso propongono i seguenti quesiti:
a)se i prodotti sequestrati devono ritenersi esclusi dalla normativa in questione in base al disposto dell'allegato 1 n. 8 (in base al quale non sono considerati come giocattoli le armi ad aria compressa); b)se gli oggetti di cui si discute siano, in conseguenza, classificabili come armi;
c)se, in caso di soluzione negativa dei due primi quesiti, i prodotti stessi debbano egualmente essere esclusi dalla normativa in esame trattandosi di oggetti destinati alle "attività ludiche degli adulti").
Il primo quesito circa l'esclusione dalla normativa in esame dei prodotti in questione in base alla formulazione dell'allegato 1 al D.L.vo 313/91 è stato esattamente risolto dai giudici di merito in conformità all'interpretazione di questa Corte, secondo cui la detta esclusione deve intendersi riferita unicamente ai congegni da sparo ad aria compressa i quali abbiano reale potenzialità offensiva e siano proprio perciò da qualificare effettivamente come armi e non quindi come giocattoli (sez. 1^, 12.4.94 n. 1664, Guasconi;
sez. 1^, 28.4.94 n. 1911, Giogli). Tale soluzione, sulla quale concorda anche il ricorrente, consente di dare una risposta esauriente anche al terzo quesito;
nel senso della non configurabilità come armi dei prodotti in esame, va quindi rettificata, a norma dell'art. 619 c.p.p., la parte finale dell'ordinanza censurata dal ricorrente.
Del resto, il ricorrente medesimo concorda, come si diceva, sulla non configurabilità dei prodotti in questione come armi e sulla appartenenza degli stessi alla categoria dei giocattoli, solo limitandosi a sostenere che i prodotti sarebbero, proprio in ragione della loro modesta potenzialità offensiva giocattoli destinati agli adulti (da cui deriverebbe la non applicabilità della normativa in discorso, che riguarda, come già precisato un "prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14"). La lunga discussione svolta al riguardo dal ricorrente è, nel caso in esame, resa superflua dai dati di fatto esattamente ritenuti decisivi dai giudici di merito e risultanti dagli accertamenti dei verbalizzanti: "le caratteristiche e, in parte, le istruzioni..., le modalità di messa in vendita, l'effettivo uso ludico a parte di alcuni minorenni e la indicazione quale pistola giocattolo del bene da parte de medesimo indagato". Su tali basi, risulta evidente che, una volta stabilitane la qualità di giocattoli dei prodotti in questione, la loro destinazione all'uso a fini di gioco per minori di anni 14 è discesa (è opportuno ribadire) da precisi accertamenti dei verbalizzanti, riferiti in modo del tutto esplicito nella comunicazione di reato.
Deve pertanto concludersi che, essendo il provvedimento impugnato immune dai vizi enunciati, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002