Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7901 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
79 0 1/0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dissfires co ns SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 7969/99 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Cron. 18220 - Consigliere 2889 Dott. Rosario DE JULIO Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/04/01 CORTE SUNTEMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere UFFING COP: Richieste copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SEN TENZA # 1 2 610.2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BESSONE MICHELE, BONO LUIGINA, elettivamente presso lodomiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti CAN
contro
LD PI;
$5635 controricorrente nonchè
contro
LD PI - AT MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA 2001 622 FIORE, difesø dall'avvocato FERRARIS FRANCO, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1283/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato MA MENGHINI, difensore del delricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE, per delega dell'Avv.F. FERRARIS, dep.in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 dicembre 1990 MA ZA e PI LD citarono, davanti al Tribunale di Vercelli, MI SO e NA BO, per la risoluzione del contratto preliminare, sottoscritto il 3 marzo 1973, con il quale avevano promesso la vendita della proprietà di un immobile ai convenuti, divenuti poi inadempienti perché del prezzo pattuito avevano pagato soltanto l'acconto di cinque milioni di lire e si erano anche sottratti all'obbligo della stipulazione del contratto definitivo fissata per il 31 dicembre 1974. · I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono il fondamento della pretesa e, con domanda riconvenzionale, chiesero, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, la emanazione di una sentenza sostitutiva del contratto di compravendita non concluso. Con sentenza del 29 giugno 1996 il Tribunale accolse la domanda riconvenzionale e respinse quella principale. I soccombenti proposero impugnazione insistendo per l'accoglimento della domanda. di risoluzione del contratto preliminare e, in subordine, eccepirono la prescrizione * decennale del diritto dei convenuti a pretendere la conclusione del contratto definitivo. Gli appellati resistettero al gravame, sostenendo, in particolare, che gli attori avevano rinunciato alla prescrizione, perché, nel corso del loro interrogatorio formale, avevano fatto delle dichiarazioni incompatibili con la volontà di valersi di essa;
e, a loro volta, eccepirono la prescrizione della domanda di risoluzione del contratto. Con sentenza dell' undici dicembre 1998 la Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia del contratto preliminare per prescrizione del diritto a pretendere la stipulazione di quello definitivo. Il SO e la BO ricorrono per cassazione con tre motivi. Il ZA e la LD resistono con controricorso. • Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due connessi motivi del ricorso si denunzia la violazione dell'art.2730 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello ha escluso, con una motivazione insufficiente e contraddittoria, la rinuncia degli attori alla prescrizione, pur emergendo questa dal loro comportamento (preprocessuale e processuale), protrattosi per circa dieci anni dopo la maturazione del termine . prescrizionale (in particolare: l'avere affermato nell'interrogatorio formale di avere sollecitato ripetutamente i promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo oltre il compimento del termine decennale di prescrizione dei diritti dal medesimo scaturenti, costituiva l'ammissione di avere agito in un modo incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione). Si soggiunge che la Corte ha anche erroneamente ritenuto che: a)- la prova della rinuncia alla prescrizione era mancata perché non sarebbe stata provata la sua interruzione;
b)- le generiche dichiarazioni della LD non rivelavano la volontà di 2. rinunciare alla prescrizione, essendo state rese nel corso dell'interrogatorio formale, ma quando l'eccezione di prescrizione non era stata ancora sollevata;
c)- la donna "non poteva rendersi conto che, affermando di avere più volte sollecitato i promissari acquirenti a stipulare il contratto definitivo, aveva rinunciato tacitamene all'eccezione di prescrizione". In contrario si adduce che "ciò che conta è quanto era stato riferito", mentre era irrilevante che la LD fosse stata o non in grado di rendersi conto delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalle sue dichiarazioni, in quanto la confessione giudiziale, provocata con l'interrogatorio formale, ha natura di semplice atto giuridico;
e, del resto, "anche chi ritiene che le dichiarazioni debbano essere sorrette dal cd. animus confitendi, fanno coincidere tale animus con la consapevolezza e volontarietà di riconoscere la verità di ciò che si afferma". ⚫ Le censure sono infondate. Dalla esauriente e logica motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte d'appello ha escluso la rinuncia tacita alla prescrizione avendo ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, la condotta degli attori compatibile con la dedotta eccezione di prescrizione. Infatti, pur avendo accertato che costoro avevano effettivamente dichiarato, nel corso dell'interrogatorio formale, di avere invitato i convenuti a concludere il contratto di compravendita anche dopo il 31 dicembre 1974, data fissata per la sua stipulazione, ha correttamente negato che da questa sola generica dichiarazione potesse dedursi la rinuncia alla る。 prescrizione, richiedendosi per l'efficacia di essa la prova di un idoneo comportamento che, oltre ad essere contrario alla volontà di avvalersene, sia ⚫ certamente posteriore al suo compimento (art.2937 comma 2° cod.civ.). Lo stesso Giudice d'appello, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha poi correttamente ritenuto che neanche la domanda di risoluzione proposta dagli attori costituiva un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, in quanto tale domanda, diretta ad ottenere lo scioglimento del rapporto giuridico, non essuto contrasta con l'eccezione di prescrizione, che pur essa dedotta per conseguire la M cessazione dei diritti derivanti dal rapporto costituito tra le parti (conf.sent.n.4760 del 1996). Con il terzo motivo del ricorso si critica la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello esaminato l'eccezione, dedotta dai convenuti, di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita. Nemmeno questa censura è fondata avendo la Corte d'appello giustificato l'omesso esame dell'eccezione con l'ineccepibile rilievo che la pronuncia su di essa era "inconferente", essendo stato respinto il motivo di gravame con cui si era chiesta la risoluzione della promessa di vendita in riforma della decisione di primo grado. Pertanto deve rigettarsi il ricorso e, ai sensi dell'art.385 cod. proc. civ., si devono condannare i ricorrenti a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti. • P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, a favore dei 4. controricorrenti, delle spese del giudizio di di cui sei milioni di onorari d'avvocato. Roma 9 aprile 2001. Il consigliere estensore. (dott. A. Vella) Autunvilly DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 GIU, 2001. IL CANCELLIERE C1 legittimità, che liquida in lire 6.416300 Il presidente. (dott A.Iannotta) IL CANCELLIERE01 1007 250.000 ear Good TOT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in adial OTT, 2001 4 ain 45342 290.000 venate C. EC IL Avea Serviti (lire p.