CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 9031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9031 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere EL BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Franca Zacco che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria e le conclusioni dei difensori che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9031 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI EL Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 2 - 8 marzo 2022 il Tribunale di Foggia, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da HE NZ avverso il decreto in data 1° febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto il sequestro preventivo della somma di C 15.000 e della quota del 50% della proprietà di immobile sito San Severo, via Marsala 14 nei confronti del medesimo NZ, indagato del reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lvo n. 159/2011. Lo NZ, infatti, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso di comunicare alla polizia tributaria l'avvenuta cessione di una attività e l'acquisto di quota della proprietà di un immobile, operazioni entrambe di valore superiore ad C 10.329,14. Era stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile e di somma pari al prezzo incassato, trattandosi di beni in relazione ai quali, in caso di condanna, va disposta la confisca obbligatoria. 2. Il difensore di HE NZ ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 76 d.lvo n. 159/2011, in quanto a fronte dell'assenza di motivazione, da parte del decreto di sequestro, in ordine all'esigenza cautelare il Tribunale non avrebbe potuto procedere all'integrazione della motivazione. Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 76 d.lvo n. 159/2011 e assenza di motivazione del giudizio sui requisiti del sequestro. Quanto alla cessione di attività per C 15.000, era documentato che nel patrimonio era entrata somma inferiore al limite di rilevanza penale;
in ogni caso, non vi era motivazione sul dolo, in realtà insussistente, atteso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non era stata mai eseguita, e che lo NZ era stato in regime di affidamento in prova al servizio sociale sino al 30 ottobre 2019 ed aveva comunicato all'Uepe l'avvenuta cessione di attività. Quanto all'acquisto dell'appartamento, era stato compiuto con atto pubblico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori depositano memoria con conclusioni scritte. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. I motivi di ricorso, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente. 1. Il ricorso censura il provvedimento impugnato, in quanto, da una parte, avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del decreto di sequestro, che aveva del tutto omesso di motivare l'esigenza cautelare, e, dall'altra, per aver reso motivazione solo apparente in ordine ai requisiti del sequestro. 1.1. A norma del combinato disposto di cui agli art. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., anche nel riesame reale il Tribunale è tenuto ad annullare il provvedimento genetico privo di autonoma valutazione dei presupposti della misura. Il primo motivo deduce che il decreto di sequestro si era limitato ad affermare la probabilità che, nelle more del giudizio, i beni sarebbero stati dispersi, senza indicare alcuna specifica circostanza a fondamento dell'assunto. Il Tribunale, dunque, invece che provvedere all'integrazione di quella motivazione, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di motivazione ed annullare il provvedimento di sequestro. La censura è infondata. Infatti, il Tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento genetico solo ove riscontri un'assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice, dei requisiti della misura rispetto alla prospettazione dell'organo inquirente, valutazione autonoma che nel caso in esame era stata compiuta e che il Tribunale aveva ritenuto, a fronte delle deduzioni difensive, di dover integrare. 1.2. Quanto ai requisiti del sequestro preventivo, l'ordinanza impugnata ha motivato, sia in ordine all'imputazione ascritta lquanto all'esigenza cautelare. Sotto il primo profilo, il ricorso, incontestati i dati fattuali e i presupposti giuridici della vicenda, denuncia assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La censura è infondata. L'ordinanza ha esaminato il punto devoluto dalla difesa, osservando, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che non erano emersi dati significativi di una non riferibilità al ricorrente della condotta omissiva ascritta. In relazione all'esigenza cautelare, l'ordinanza ha ritenuto sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, il ricorrente possa sottrarre i beni alla 3 A/CG futura confisca in considerazione della consolidata pratica commerciale che il ricorrente negli anni aveva maturato. Si tratta, anche in questo caso, di una specifica motivazione, il cui sindacato di merito non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 25 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG dott. Franca Zacco che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria e le conclusioni dei difensori che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9031 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI EL Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 2 - 8 marzo 2022 il Tribunale di Foggia, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da HE NZ avverso il decreto in data 1° febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto il sequestro preventivo della somma di C 15.000 e della quota del 50% della proprietà di immobile sito San Severo, via Marsala 14 nei confronti del medesimo NZ, indagato del reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lvo n. 159/2011. Lo NZ, infatti, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso di comunicare alla polizia tributaria l'avvenuta cessione di una attività e l'acquisto di quota della proprietà di un immobile, operazioni entrambe di valore superiore ad C 10.329,14. Era stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile e di somma pari al prezzo incassato, trattandosi di beni in relazione ai quali, in caso di condanna, va disposta la confisca obbligatoria. 2. Il difensore di HE NZ ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 76 d.lvo n. 159/2011, in quanto a fronte dell'assenza di motivazione, da parte del decreto di sequestro, in ordine all'esigenza cautelare il Tribunale non avrebbe potuto procedere all'integrazione della motivazione. Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 76 d.lvo n. 159/2011 e assenza di motivazione del giudizio sui requisiti del sequestro. Quanto alla cessione di attività per C 15.000, era documentato che nel patrimonio era entrata somma inferiore al limite di rilevanza penale;
in ogni caso, non vi era motivazione sul dolo, in realtà insussistente, atteso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non era stata mai eseguita, e che lo NZ era stato in regime di affidamento in prova al servizio sociale sino al 30 ottobre 2019 ed aveva comunicato all'Uepe l'avvenuta cessione di attività. Quanto all'acquisto dell'appartamento, era stato compiuto con atto pubblico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori depositano memoria con conclusioni scritte. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. I motivi di ricorso, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente. 1. Il ricorso censura il provvedimento impugnato, in quanto, da una parte, avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del decreto di sequestro, che aveva del tutto omesso di motivare l'esigenza cautelare, e, dall'altra, per aver reso motivazione solo apparente in ordine ai requisiti del sequestro. 1.1. A norma del combinato disposto di cui agli art. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., anche nel riesame reale il Tribunale è tenuto ad annullare il provvedimento genetico privo di autonoma valutazione dei presupposti della misura. Il primo motivo deduce che il decreto di sequestro si era limitato ad affermare la probabilità che, nelle more del giudizio, i beni sarebbero stati dispersi, senza indicare alcuna specifica circostanza a fondamento dell'assunto. Il Tribunale, dunque, invece che provvedere all'integrazione di quella motivazione, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di motivazione ed annullare il provvedimento di sequestro. La censura è infondata. Infatti, il Tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento genetico solo ove riscontri un'assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice, dei requisiti della misura rispetto alla prospettazione dell'organo inquirente, valutazione autonoma che nel caso in esame era stata compiuta e che il Tribunale aveva ritenuto, a fronte delle deduzioni difensive, di dover integrare. 1.2. Quanto ai requisiti del sequestro preventivo, l'ordinanza impugnata ha motivato, sia in ordine all'imputazione ascritta lquanto all'esigenza cautelare. Sotto il primo profilo, il ricorso, incontestati i dati fattuali e i presupposti giuridici della vicenda, denuncia assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La censura è infondata. L'ordinanza ha esaminato il punto devoluto dalla difesa, osservando, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che non erano emersi dati significativi di una non riferibilità al ricorrente della condotta omissiva ascritta. In relazione all'esigenza cautelare, l'ordinanza ha ritenuto sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, il ricorrente possa sottrarre i beni alla 3 A/CG futura confisca in considerazione della consolidata pratica commerciale che il ricorrente negli anni aveva maturato. Si tratta, anche in questo caso, di una specifica motivazione, il cui sindacato di merito non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 25 novembre 2022.