Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione "in executivis", l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2015, n. 36289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36289 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
3628 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA N. 1344/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - N. 18137/2014REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC EX N. IL 20/10/1982 avverso l'ordinanza n. 20/2014 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 12/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ha chiesto вашни вашето ce secevio dell'ordiclauso меридиате Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2014, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da LI AL (alias El AR M'EK, AR MA, NE DE Alim), diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione a reati commessi reati contro il patrimonio, di cui al provvedimento di esecuzione emesso dal procuratore della Repubblica di Ferrara il 30 dicembre 2013. 2. Richiamati i principi enunciati in tema di continuazione dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione riteneva mancante la prova di una unica progettualità, in considerazione della distanza temporale tra i fatti, commessi in luoghi diversi e con diverse modalità (talvolta in concorso e intervallati da periodi di detenzione), e della omessa indicazione da parte del condannato della natura del disegno criminoso in relazione alle sentenze acquisite [b), d), e) dell'istanza]. Per uno dei reati il condannato aveva negato la propria responsabilità. Dava atto che non era stato possibile acquisire le sentenze indicate sub a) e c): la prima non era stata reperita dal tribunale di Caserta e la seconda era stata archiviata dal tribunale di Napoli che non aveva i mezzi per acquisirla.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge. L'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che le sentenze per cui si richiede il riconoscimento della continuazione, se non allegate alla richiesta, sono acquisite di ufficio. I fatti per cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo erano stati commessi in un arco di tempo ristrettissimo, il 28 agosto 1995, 5 ottobre 1996, 21 marzo 1997 ed il 24 giugno 1999, e concernevano reati di furto aggravato. Le considerazioni espresse dal giudice per respingere l'istanza non erano conferenti e, in ogni caso, il mancato rinvenimento delle sentenze avrebbe dovuto comportare la decurtazione della pena con esse inflitte.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata da' atto della mancata acquisizione delle sentenze dei tribunali di Caserta e di Napoli e pur tuttavia respinge l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione. Questa 1 Corte ha costantemente affermato che in tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla previsione dell'art. 186 dìsp. att. cod. proc. pen., che espressamente riguarda l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione (Cass. 29 gennaio 2007 n. 9180; Cass. 24 novembre 1999 n. 2934/00). Difficoltà organizzative, o quant'altro, non possono pregiudicare il diritto del condannato ad un pieno esame della sua posizione processuale, con la conseguenza che il mancato rinvenimento delle sentenze è elemento che può essere interpretato come assenza di prova delle condanne, non essendo sufficiente che le stesse possano essere desunte da elementi rilevabili dal certificato penale (art. 533 cod. proc. pen.: Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza>.
2. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza in esame va cassata con rinvio al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati e rinvia per nuovo esame sul punto al G.I.P. del Tribunale di Ferrara. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Cristina Siotto Adet Toni Novik bbb 681 DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA