Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2015, n. 36289
CASS
Sentenza 8 maggio 2015

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Ai fini del riconoscimento della continuazione "in executivis", l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2015, n. 36289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36289
    Data del deposito : 8 maggio 2015

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