CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2023, n. 41824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41824 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC AC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dalla data di emissione, la misura alternativa dell'affidamento in prova concesso a AT NC ed ha, per l'effetto, disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo. A ragione osserva che la condannata aveva dimostrato, in costanza di esecuzione, di non essere incline al rispetto delle prescrizioni imposte da qualunque misura di contenuto auto custodiale: non solo aveva smesso di relazionarsi con l'UEPE ma, senza alcuna giustificazione, aveva interrotto l'attività lavorativa presso la mensa diocesana. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41824 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione AT NC, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. Lamenta l'illegittimità della decisione e l'illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta, formulata in via gradata dalla difesa, di applicazione della misura della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha considerato di particolare gravità la condotta dell'affidata, al punto da desumerne l'inclinazione a non osservare le presèvizioni e l'incapacità ad autolimitarsi anche in caso di concessione di misure contenitive, senza considerare le argomentazioni in base alle quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza per disporre l'immediata revoca dell'affidamento in prova nonché il lungo percorso di esecuzione della pena, caratterizzato da aspetti largamente positivi, oltre che dall'accertamento dell'assenza di profili di pericolosità. D'altra parte, alla NC era stata reiteratamente concessa la liberazione anticipata per la proficua partecipazione all'opera di rieducazione. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare la scelta di non concedere una misura alternativa più contenitiva di quella revocata con diversa e più esauriente motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo dedotto è infondato. 1. Come ricordato dal ricorrente l'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 1 lettera b) del d. I.gs., 2 ottobre 2018, n. 123, consente al tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza ed a prescindere dei provvedimenti cautelativi eventualmente adottati da quest'ultimo, di disporre non solo la revoca, ma anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in corso di esecuzione in caso di comportamenti negativi della persona che vi è sottoposta. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque idonea a sottrarsi alle censure di logicità dedotte dal ricorrente, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli. Ha, infatti, disatteso la richiesta del condannato di sostituire con la detenzione domiciliare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ove revocata, ed ha, conseguentemente, ripristinato il regime di detenzione carceraria, valutando i fatti esposti nelle informative - in particolare la decisione di non relazionarsi più con l'UEPE e di interrompere l'attività lavorativa prevista dal programma di risocializzazione - frutto del completo disinteresse della condannata 2 al conseguimento degli obbiettivi fissati dal programma e della sua incapacità di osservare le prescrizioni, anche meno invasive, ed è, quindi, pervenuto alla conclusione, logica e coerente, di considerare la condotta della NC, anche alla luce della rilevante gravità del fatto di reato per il quale era stata inflitta la severa condanna alla pena di anni dieci di reclusione, del tutto incompatibile a fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'applicazione di qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, che postula, anch'essa, nel condannato una capacità di autocontrollo, quanto meno utile ad assicurare, oltre alla prevenzione del rischio di consumazione di reati, il rispetto dell'obbligo di permanere all'interno del domicilio. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delta_ ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dalla data di emissione, la misura alternativa dell'affidamento in prova concesso a AT NC ed ha, per l'effetto, disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo. A ragione osserva che la condannata aveva dimostrato, in costanza di esecuzione, di non essere incline al rispetto delle prescrizioni imposte da qualunque misura di contenuto auto custodiale: non solo aveva smesso di relazionarsi con l'UEPE ma, senza alcuna giustificazione, aveva interrotto l'attività lavorativa presso la mensa diocesana. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41824 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione AT NC, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. Lamenta l'illegittimità della decisione e l'illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta, formulata in via gradata dalla difesa, di applicazione della misura della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha considerato di particolare gravità la condotta dell'affidata, al punto da desumerne l'inclinazione a non osservare le presèvizioni e l'incapacità ad autolimitarsi anche in caso di concessione di misure contenitive, senza considerare le argomentazioni in base alle quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza per disporre l'immediata revoca dell'affidamento in prova nonché il lungo percorso di esecuzione della pena, caratterizzato da aspetti largamente positivi, oltre che dall'accertamento dell'assenza di profili di pericolosità. D'altra parte, alla NC era stata reiteratamente concessa la liberazione anticipata per la proficua partecipazione all'opera di rieducazione. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare la scelta di non concedere una misura alternativa più contenitiva di quella revocata con diversa e più esauriente motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo dedotto è infondato. 1. Come ricordato dal ricorrente l'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 1 lettera b) del d. I.gs., 2 ottobre 2018, n. 123, consente al tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza ed a prescindere dei provvedimenti cautelativi eventualmente adottati da quest'ultimo, di disporre non solo la revoca, ma anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in corso di esecuzione in caso di comportamenti negativi della persona che vi è sottoposta. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque idonea a sottrarsi alle censure di logicità dedotte dal ricorrente, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli. Ha, infatti, disatteso la richiesta del condannato di sostituire con la detenzione domiciliare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ove revocata, ed ha, conseguentemente, ripristinato il regime di detenzione carceraria, valutando i fatti esposti nelle informative - in particolare la decisione di non relazionarsi più con l'UEPE e di interrompere l'attività lavorativa prevista dal programma di risocializzazione - frutto del completo disinteresse della condannata 2 al conseguimento degli obbiettivi fissati dal programma e della sua incapacità di osservare le prescrizioni, anche meno invasive, ed è, quindi, pervenuto alla conclusione, logica e coerente, di considerare la condotta della NC, anche alla luce della rilevante gravità del fatto di reato per il quale era stata inflitta la severa condanna alla pena di anni dieci di reclusione, del tutto incompatibile a fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'applicazione di qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, che postula, anch'essa, nel condannato una capacità di autocontrollo, quanto meno utile ad assicurare, oltre alla prevenzione del rischio di consumazione di reati, il rispetto dell'obbligo di permanere all'interno del domicilio. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delta_ ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente