Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
L'omessa registrazione o denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali, posta in essere dal datore di lavoro, già prevista come reato dall'art. 37 della legge n. 689 del 1981, è ora punita, al raggiungimento di determinate soglie di punibilità, dall'art. 116, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000; tale fattispecie è materialmente e strutturalmente diversa dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, che non può pertanto ritenersi assorbito in tale ipotesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 28705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28705 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/05/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 01089
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 045102/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) AS ST, N. IL 23/09/1963;
avverso SENTENZA del 07/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso:
annullamento con rinvio.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 20.3.2002 del Tribunale di Arezzo, OS IN fu condannato, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 130 di multa, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 capv. c.p. e 2 l. 638/83 ("perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale presidente del consiglio di amministrazione della ditta Koerting Costruzia s.r.l., ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai mesi del dicembre 1997 all'ottobre 1998, ammontanti complessivamente a lire 2.412.568", fatto commesso in Arezzo il 20.11.1998). A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 7.3.2003 in riforma di quella di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti del predetto IN "perché il fatto al medesimo contestato non è più previsto dalla legge come reato ai sensi della l. 23.12.2000 n. 388", in quanto l'art. 116 co. 19 l. cit. aveva comportato "la sostituzione" dell'art. 37 l. 689/81" e "l'omesso versamento di contributi e premi non era stato superiore all'importo mensile di euro 2.582,28 e al 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Il Proc. Gen. della Repubb. presso quella Corte d'Appello ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza della quale chiede l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, non avendo l'art. 116 l. 388/2000 affatto abrogato l'art. 2 l. 638/83. Il ricorso è fondato. Ed invero, come esattamente rilevato dal ricorrente, il citato co. 19 dell'art. 116 si è limitato a riscrivere, introducendo solo determinate e diverse soglie di punibilità, l'art. 37 l. 689/81, che punisce il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunce obbligatorie, così violando o mettendo in pericolo il diritto del lavoratore subordinato alla posizione previdenziale (che è sostanzialmente legata alla durata del rapporto di lavoro). Ma tale reato è diverso da (e non assorbe) quello previsto dall'art. 2 della l. 638/83: quest'ultimo punisce l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
il citato art. 37, invece, punisce, al raggiungimento delle indicate soglie di punibilità, la omissione o falsità in registrazioni o denuncia obbligatorie (così, testualmente, recitava la rubrica dell'art. 37);
si tratta, con ogni evidenza di due reati materialmente e strutturalmente diversi ed è del pari evidente che, di conseguenza, le citate soglie di punibilità, previste per il primo reato, non possono riguardare anche quello contestato all'imputato. Ne deriva che la sentenza impugnata, la quale ha affermato l'irrilevanza penale del fatto ascritto per effetto della denunciata violazione di legge, deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello per nuovo giudizio in ordine al reato contestato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004