Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Qualora la persona sottoposta a indagini sia presentata per la convalida non davanti al giudice del luogo in cui il fermo è stata eseguito, bensì davanti al diverso giudice competente in ordine al commesso reato, quest'ultimo ben può emanare, in esito all'udienza di convalida, la misura coercitiva della custodia in carcere. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la convalida del fermo e la misura cautelare sono provvedimenti distinti e autonomi, fondati su presupposti diversi, così che l'eventuale difetto di competenza del giudice in ordine alla convalida non comporta l'esistenza di vizi della misura cautelare disposta in esito all'udienza camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2001, n. 22993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22993 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Presidente del 24/05/2001
1. Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
2. " GIANFRANCO TATOZZI Consigliere N. 2424
3. " SALVATORE BOGNANNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " VINCENZO ROMIS Consigliere N. 4195/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
HI OL, nato a [...] il [...] Avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Bari in data 3/1/2001,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni, Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con le statuizioni conseguenziali,
Udito il difensore Avv. Luigi Carpagnano,
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 3/1/2001 il Tribunale della libertà di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da HI OL avverso quella emessa dal Gip presso il Tribunale della stessa sede in data 15/12/2000, e con la quale era stata disposta la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Egli è indagato del delitto di importazione clandestina di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo eroina, pari a kg.36,800, contenuta in n.70 pani nascosti in due vani ricavati sotto i sedili di un'autovettura, in concorso con diversi altri soggetti, alcuni dei quali pure albanesi;
in Bari e Cremona, acc. 11/12/2000. Avverso il provvedimento del Tribunale l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza o erronea applicazione delle norme penali di carattere processuale, in quanto il Collegio non avrebbe considerato che il gip del Tribunale di Bari non sarebbe stato competente per la convalida del fermo operato nei suoi confronti, ne' avrebbe potuto applicare la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto egli sarebbe stato fermato a Trani, e quindi la competenza per territorio sarebbe spettata invece a quello del Tribunale di quest'ultima località. Peraltro nessun reato di carattere associativo sarebbe stato mai contestato al medesimo, e pertanto non si sarebbe radicata nessuna competenza per territorio in capo al gip del Tribunale distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis cpp. Nè l'eventuale ulteriore sviluppo delle indagini potrebbe comportare lo spostamento di competenza per il delitto di che trattasi, ove mai dovesse risultare il reato associativo di cui all'art. 74 DPR. n.309/90;
b) ancora inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché il gip del Tribunale di Bari, proprio per la sua incompetenza per territorio, non avrebbe potuto tenere l'udienza di convalida, che perciò non sarebbe stata regolare, e quindi non solo non avrebbe potuto adottare il provvedimento relativo alla convalida stessa del fermo, ma conseguentemente non avrebbe potuto applicare la misura coercitiva in questione, che peraltro non sarebbe stata preceduta ne' seguita da un regolare interrogatorio di garenzia, tale non potendosi considerare quello da lui assunto in quella sede, per l'irregolarità del procedimento, e pertanto la custodia cautelare ormai avrebbe perso efficacia, con la conseguente necessità della immediata rimessione in libertà dell'indagato;
c) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, atteso che non sarebbe stato dato di acquisire alcun elemento indiziario, nè tanto meno di prova, a carico di HI, posto che non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dal Collegio, secondo cui egli sarebbe stato oggetto di riferimenti nelle conversazioni telefoniche intercettate tra JU e HO. Nè avrebbe affatto telefonato a OD JD per avere notizie di NI RI;
nè sarebbe stato l'autore o il destinatario delle telefonate fatte da RO e da DA nella notte dell'11/12/2000;
d) ancora mancanza della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che nel caso in specie non sarebbero stati indicati gli elementi specifici, in virtù dei quali avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di fuga, posto che egli avrebbe un conto corrente con la Banca di Roma Agenzia di Barletta;
sarebbe titolare di azienda sita in Albania, e che intratterrebbe intensi rapporti di affari con aziende italiane, e in particolare con calzaturifici siti a Barletta;
avrebbe preso in locazione una casa a Trani;
non ha precedenti penali, e dunque non sarebbe connotato in modo negativo sotto il profilo della pericolosità sociale;
e) inosservanza delle norme processuali, giacché il Collegio non avrebbe esaminato le censure e i documenti forniti dal difensore per comprovare la sua estraneità ai fatti di cui al processo. Con JU ND ci sarebbe solo una conoscenza, ma niente lascerebbe fondare una sua compartecipazione all'eventuale attività criminosa di tale soggetto. Egli anzi sarebbe titolare di una partita IVA a Bari presso l'apposito ufficio, con rappresentanza conferita a Teuta Pistoia, assieme alla quale condurrebbe in locazione l'appartamento sito in Trani, nel Lungomare Cristoforo Colombo, n.68. Motivi della decisione
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati. 1^) Ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera a) il Tribunale del riesame ha messo in evidenza che, pur essendo astrattamente valida la tesi che per il delitto in questione la competenza per territorio in ordine alla convalida del fermo spettasse al gip del Tribunale di Trani, tuttavia per l'adozione della misura coercitiva in corso essa sarebbe spettata a quello di Bari non solo per la possibile configurazione del reato associativo di cui all'art 74 DPR. n. 309/90 a seguito degli sviluppi dell'attività investigativa in corso, ma soprattutto perché l'attività delinquenziale in questione era stata iniziata nel circondario di quella sede sia per gli aspetti organizzativi e preparatori, sia per quelli di vera e propria esecuzione, tanto che la vettura con targa belga era stata imbarcata a bari per l'Albania, al fine di caricarvi i pani di eroina. Orbene la Corte rileva che, a parte la non erroneità di tale assunto, nel caso in specie la competenza per territorio sin dall'inizio in ordine alla emissione dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva personale, spettava proprio al gip di Bari, in quanto l'inizio dell'azione relativa all'importazione e alla detenzione dell'ingente quantità di droga era avvenuto in quella città sia con i vari accordi, ma soprattutto con la partenza dell'autovettura Renault Megane Scenic targ. BBW 552 immatricolata in Belgio e affidata a NI RI, posto che si tratta peraltro anche di reato permanente, per il quale la competenza si determina con riferimento all'inizio della consumazione ai sensi delll'art. 8, comma 3 cpp. e ciò ovviamente a prescindere dal fatto che la competenza in ordine alla convalida del fermo spettasse in effetti al gip del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 390, comma 1^ cpp., posto che i presupposti relativi ai due provvedimenti di che trattasi hanno natura differente, come del resto anche le relative ordinanze hanno carattere diverso. Al riguardo, come è noto, questa Corte ha statuito che "qualora nei confronti di un soggetto sia mossa la contestazione di acquisto, importazione e detenzione per il commercio della stessa sostanza stupefacente, la competenza territoriale a conoscere del reato appartiene al giudice del luogo in cui è, stata compiuta la prima della condotte addebitate. (Nella fattispecie, l'imputato aveva sostenuto la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma, essendosi il più, grave delitto di importazione illecita in Italia di droga consumato all'aeroporto di Fiumicino, dove la sostanza era stata introdotta. È stata, invece, ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuto l'acquisto della sostanza, integrato da semplice accordo per la consegna, concluso in Firenze)" (V. SEZ. 4 SENT. 0 1952 del 22/02/1996 (UD. 10/01/1996) RV. 205198 IMP. Tassi;
e così pure "ai fini della consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, la legge non richiede che la droga venga materialmente consegnata al compratore, perfezionandosi tale reato attraverso la formazione del consenso sulla qualita,' e la quantita, della sostanza e sul prezzo, senza che occorra la concreta "traditio" della cosa o il pagamento del corrispettivo", (V. SEZ. 6 SENT. 0 7949 del 18/07/1995 (UD. 18/04/1995) RV. 201846 IMP. Della Valle ed altri). Su tale punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2^)In ordine al motivo indicato con la lettera b) il Tribunale ha messo in rilievo che il provvedimento relativo alla convalida del fermo sostanzialmente è diverso rispetto a quello con cui è stata applicata la misura coercitiva della custodia "in vinculis", e pertanto l'eventuale irregolarità del primo non coinvolge il successivo, e che peraltro le doglianze prospettate in ordine alla incompetenza andavano proposte solamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 391, 4^ comma cpp. Ha altresì rilevato la regolarità dell'interrogatorio assunto, che è sostitutivo di quello c. d. di garenzia e di cui all'art. 302 cpp. Orbene la Corte rileva che, a parte le considerazioni svolte con riferimento alla doglianza indicata con la precedente lettera a), e che peraltro hanno carattere assorbente, tuttavia non v'ha dubbio - come peraltro si è accennato - che i due provvedimenti in questione abbiano presupposti e natura differente, anche sotto il profilo dei differenti mezzi di impugnazione previsti. Al riguardo, come è noto, questa Corte ha statuito che "la convalida dell'arresto e il provvedimento adottivo di una misura cautelare costituiscono due provvedimenti distinti del tutto indipendenti e autonomi, aventi presupposti e finalità, diverse. L'ordinanza di convalida dell'arresto deve essere motivata in ordine alla sussistenza della flagranza e alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto e al rispetto dei termini della relativa procedura, sicché le circostanze di fatto e soggettive, che formano oggetto del giudizio di colpevolezza, possono essere prese in considerazione ai fini della decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, ma non anche ai fini della convalida dell'arresto" (V. SEZ. 4 SENT. 00 493 del 20/03/1997 (CC. 20/02/1997) RV. 207665 IMP. Lafiandra). Anche su tale punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3^)Per quanto concerne il motivo indicato con la lettera c) il Tribunale ha evidenziato che HI era stato raggiunto da un pregnante quadro indiziario costituito da: 1) le numerose intercettazioni telefoniche effettuate dal personale della D.I.A.; 2) le varie foto scattate dagli inquirenti che lo ritraevano assieme all'organizzatore del grosso traffico internazionale di droga, e cioè JU ND, chiamato IC;
3) i vari appostamenti e pedinamenti della polizia;
4) il fatto che i due soggetti venivano rintracciati assieme proprio nei posti in cui le varie intercettazioni denotavano che si trovassero;
5)l'essere qualificato da JU come proprio "socio"; 6) l'essere stato visto dagli agenti e fotografato assieme a "IC", allorquando questi era rientrato dall'Albania dove aveva predisposto la gravissima operazione di narcotraffico, e di cui all'annotazione di servizio del 4/12/2000. Tutti questi costituiscono certamente elementi, in virtù dei quali il Tribunale ha espresso il giudizio. Come è noto questa Corte al riguardo ha statuito che "le regole di giudizio fissate nell'art. 192 cod. proc. pen. non sono applicabili allorquando si tratti di verificare la legittimità delle misure cautelari personali in quanto la sede propria di applicazione di tale disposizione e, il giudizio, nel momento conclusivo di valutazione delle prove, non nella fase delle indagini preliminari. Ai fini dell'applicazione di tali misure non è necessaria una pluralità, di indizi ma occorre solo che l'indizio, anche se singolo, sia "grave", e tale è l'indizio che fornisca elevata probabilità, di reità nei confronti del soggetto per i reati che gli vengono addebitati.
Ciò implica una valutazione del giudice di merito in ordine allo spessore probatorio, all'apporto quantificato e qualificato dell'indizio circa la verosimiglianza del suo contenuto accusatorio. Pertanto non è consentito contestare in sede di legittimità la gravità, dell'indizio ne' prospettare ipotesi alternative sia perché, nella sede delle indagini preliminari è sufficiente la probabilità, purché, notevole, di colpevolezza, sia perché in tale sede la censura finisce col postulare una rivisitazione del merito, estranea al sindacato di questa Corte" (V. SEZ. 1 SENT. 0 4014 del 18/12/92 (CC. 13/10/92) RV. 195094, IMP. Malorgio ed altri); Conf. CASS. SEZ. 1 SENT. 0 3665 del 03/11/93 RV. 195450, IMP. LA ROCCA ED ALTRI). Sul punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
4^)In ordine al motivo indicato con la lettera d) il Tribunale ha rilevato che l'indagato risulta in tal modo collegato con ambienti che si occupano del traffico di stupefacenti su vasta scala, e che perciò orbita nel vasto mondo del narcotraffico, assieme a soggetti dalla spiccata caratura criminale, sicché l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività altra non può essere se non quella più afflittiva in corso, posto che peraltro egli, proprio per la particolare gravità del delitto commesso e per il reticolo di complicità a livello internazionale di cui gode, facilmente potrebbe darsi alla fuga, atteso la pesante condanna cui andrà incontro in caso di affermazione di responsabilità, a nulla valendo il fatto che sembri risultare allo stato incensurato. Anche su tale punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo adeguato.
5^) Infine per quanto attiene al motivo indicato con la lettera e) i giudici di merito hanno messo in evidenza che la dedotta apparente incensuratezza dell'indagato non gli ha impedito di inserirsi nel vasto mondo del narcotraffico, sostanzialmente disattendendo il fatto che egli gestirebbe un'azienda di tomaie in Albania. Anche su tale punto si tratta di valutazioni di merito, peraltro motivate in modo corretto, anche se stringato. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 bis Legge 8/8/1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001