Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2001, n. 22993
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Qualora la persona sottoposta a indagini sia presentata per la convalida non davanti al giudice del luogo in cui il fermo è stata eseguito, bensì davanti al diverso giudice competente in ordine al commesso reato, quest'ultimo ben può emanare, in esito all'udienza di convalida, la misura coercitiva della custodia in carcere. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la convalida del fermo e la misura cautelare sono provvedimenti distinti e autonomi, fondati su presupposti diversi, così che l'eventuale difetto di competenza del giudice in ordine alla convalida non comporta l'esistenza di vizi della misura cautelare disposta in esito all'udienza camerale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2001, n. 22993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22993
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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