Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di occupazione di un'area a fini espropriativi, la circostanza che il Comune risulti beneficiario dell'opera progettata non comporta necessariamente la sussistenza in capo allo stesso della legittimazione passiva, occorrendo, al fine della determinazione di quest'ultima, procedere ad una valutazione della concreta fattispecie, ed, in particolare, esaminare il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti all'ente che sia entrato in rapporti, "nomine proprio", con l'espropriato. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, in sede di giudizio sulla opposizione alla stima della indennità di occupazione a fini espropriativi, per la realizzazione di un'area per servizi di ristoro, parcheggi e parco archeologico, di un terreno insistente in area di interesse archeologico - indennità offerta ai proprietari dalla Soprintendenza Archeologica, che, fino alla precisazione delle conclusioni, aveva resistito alla domanda di riliquidazione dei proprietari, con i quali aveva anche verificato la possibilità di un accordo transattivi - , aveva ritenuto il difetto di legittimazione della predetta amministrazione statale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AN, LI IO, EN AR, US GI, SA VITAN, LE OM VITAN, PA NO, TI LO, OT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato PALMIERO C., rappresentati e difesi dall'avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 05/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Notaris, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato La Porta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 novembre 1992, i sigg. MA NI, LU GI, MA TO, EN AR, OT NA, IB LO, TE TA, AN TA e AL NI, tutti residenti in [...], convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro pro-tempore e la Soprintendenza Archeologica per il Molise, in persona del suo legale rappresentante, per ivi sentire determinare l'indennità di espropriazione per i terreni di proprietà di essi deducenti siti in agro di Sepino in località Altilia, tenendo conto sia del loro valore che della diminuzione di valore dei fondi residui, con conseguente determinazione della indennità di occupazione temporanea e condanna di essi convenuti al pagamento delle relative somme determinate, con svalutazione ed interessi, nonché delle spese del giudizio.
Il tutto, con sentenza provvisoriamente esecutiva. Esponevano i predetti attori che la Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici con sede in Campobasso aveva loro comunicato l'importo delle indennità per l'occupazione dei terreni di loro proprietà destinati alla realizzazione in Altilia di un'area per servizi ristoro, parcheggi e parco archeologico e che, per essere detta indennità inferiore a quella spettante perché ancorata al valore agricolo medio determinato dalla Commissione provinciale tecnica espropri, proponevano opposizione avverso la stima, perché l'indennità venisse rapportata all'effettivo valore venale del terreno, ai sensi della disciplina legislativa vigente. Si costituiva per i convenuti il Ministero dei Beni Culturali Soprintendenza Archeologica per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Campobasso in persona del Ministro pro-tempore a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità della domanda, perché proposta avverso una offerta provvisoria e non già avverso la stima determinata dalla Commissione Provinciale competente. Chiedeva, pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e nel merito infondata. Ma - dopo anche l'esperimento di un tentativo di transazione che non aveva buon esito - la stessa Avvocatura, all'udienza di precisazioni delle conclusioni (24.3.98), rinunziava poi alla riferita eccezione di inammissibilità della domanda, per chiedere viceversa il rigetto per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione statale convenuta, unicamente intervenuta, per la cura di interessi coinvolti nella sistemazione di strade comunali all'interno di zona archeologica, nell'ambito di una procedura ablatoria disposta da e in favore de il Comune di Sebino. In accoglimento di quest'ultima eccezione la Corte adita, con sentenza del 5 gennaio 199, rigettava la domanda per difetto di legittimazione appunto del Ministero convenuto.
Da, qui l'odierno ricorso per cassazione dei proprietari, cui resiste il Ministero con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione al suo motivo centrale (nel quale resta assorbita ogni altra censura), con cui si denunciano vizi di motivazione sul punto decisivo della individuazione del soggetto passivamente legittimato nel giudizio a quo.
In un contesto fattuale in cui - in relazione alla occupazione a fini espropriativi di un terreno insistente in area di interesse archeologico - la sola Soprintendenza Archeologica di Campobasso, come in atti pacifico, è venuta in rapporto, nomine proprio, con i proprietari, con l'offerta della correlativa indennità- e sempre e soltanto la medesima amministrazione, per tutta la durata del giudizio di opposizione (fino alla precisazione delle conclusioni) ha resistito alla domanda di riliquidazione degli istanti, con i quali ha anche verificato le possibilità di un accordo transattivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto invero spiegare, ai fini appunto della soluzione del quesito sulla legittimazione passiva, quale ruolo e quali effettivi poteri erano stati attribuiti alla Soprintendenza, e da questa esercitati, nel quadro della procedura ablatoria, non potendo appagarsi - come a torto invece ha fatto - della circostanza che il Comune risultasse beneficiario dell'opera progettata (strada) per inferirne, senza altro, il difetto di legittimazione dell'amministrazione statale.
In accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa ad altra Corte territoriale, che si designa in quella di Napoli, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria 13 luglio 2001