Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11588 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
O L L 4 ) UBBLICA ITALIANA O E 3 B . C E N A E , P 1 N Oggetto1 1 5 8 88 8/02 NOME DEL POPOLO ITALIANO I 9 O 9 I D 1 Z - A 1 E R 1 - E SUPRE A D T C LA SAZIONE I 1 S I D 2 9 G U E 3 I R Opposizione at E SEZIONE PRIMA CIVI G A 6 D E 4 dimom E . N T . T Con T dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N E S R S I A E Y Dott. Mario R.G. 25224/00DELLI PRISCOLI - Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 29436 SALME' Dott. Giuseppe - Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 29/04/02 DE CHIARA Consigliere C.C. Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN RM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato VITO MAZZARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO DI FILPO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI PALERMO;
intimata avverso l'ordinanza del Giudice di pace di PALERMO depositata il 16/10/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 986 consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria -1- Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. -2- LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per cassazione proposto da RM UN avverso l' ordinanza in data 16 ottobre 2000 con la quale il giudice di pace di Palermo ha dichiarato inammissibile per tardività l' opposizione proposta dal predetto con ricorso depositato il 29 settembre 2000 avverso l'avviso di mora notificatogli il 4 agosto 2000, relativo a violazioni del codice della strada contestate il 2 ottobre 1996 ed il 31 dicembre 1996; rilevato che il UN nell' unico motivo di ricorso denuncia l'errore di diritto compiuto dal giudice di pace per non aver applicato l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, concernente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
ritenuto che
il ricorso è manifestamente fondato, atteso che per giurisprudenza consolidata il procedimento di opposizione a ordinanze ingiunzioni relative all' applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l' art. 3 della citata legge n. 742 del 1969 esclude l'operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale (v., ex plurimis, Cass. 1991 n. 11196; 1996 n. 7146; 1997 n. 2830; 1997 n. 6974; 1998 n. 6865; 1999 n. 12430; S.U. 2000 n. 63; 2000 n. 8280; 2000 n. 9830; 2001 n. 6658; 2001 n. 10258); ritenuto che la manifesta fondatezza del ricorso consente l' applicazione del rito camerale di cui al riformato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del pubblico ministero;
ritenuto pertanto che l' ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, che procederà all' esame dei motivi di opposizione e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 aprile 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Шато нее быт ов phecisk Deporitate in Corelle il 2 AGO. 2002 IL CANCELLIERE Andrea Bianchi IL CANCELLIERE * Andrea Bianchi 2