Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
: REP0.04 53 / 0 1 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANTOJANNI Presidente R.G.N.8183/99 Dott. Marino Donato Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Consigliere Cron.827 Dott. Pietro CUOCO CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Attilio MAMMONE Cons. Relatore C.C. 22/09/00 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copiEL WORE Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da dal Sig. per diritti L. 3000 ND SC MA, elettivamente domiciliato in $1.5 GEN. 2001. IL CANCELLIERE Roma, v.le Bruno Buozzi n. 321 presso l'avv. Carlo Martuccelli, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Alongi, Patrizia Alongi, Claudia Alongi e Giancarlo CANCELLERIA Farina, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente CG407309
contro
PA RA s.p.a., in persona del dott. Ezio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rapanelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Richiesta copia esecutiva Sig. VACCARELLAdan sig. elettivamente domiciliata in Roma, via E. Tazzoli n. 6, per diritti L. 115 FEB 2001. presso l'avv. Romano Vaccarella, che lo rappresenta e IL CANCELLIERE difende con l'avv. Franco Franchi, per procura in 3762 Ош margine alla memoria di costituzione;
resistente avverso l'ordinanza in data 4.3.99 (r.g. 2507/97 r.g.) del Pretore di Perugia. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Perugia la s.p.a. Fioravante Rapanelli chiedeva che fosse ingiunto ad DO SC il pagamento della somma di £ 34.948.013. Concesso il decreto, l'DO proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che il credito vantato da controparte era inerente ad un rapporto di rappresentanza commerciale, per il quale era competente il giudice del lavoro. Con ordinanza in data 4.3.99 il Pretore adito, ritenendo competente il giudice del lavoro, disponeva la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio giudiziario per quanto di sua competenza per la prosecuzione del processo. Avverso questa ordinanza propone ricorso per Qu 2 regolamento di competenza l'DO chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, venga correttamente individuato il giudice del lavoro per tenendo conto anche della competenza territorio, indicandosi, pertanto, il giudice del lavoro di Torre Annunziata, competente in ragione del luogo di residenza di esso istante. La s.p.a. Rapanelli resiste con memoria difensiva. Il Procuratore Generale ha proposto le conclusioni indicate in epigrafe. La resistente ha depositato ulteriore memoria nell'imminenza della camera di consiglio. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Affinchè si abbia una sentenza (quantomeno implicita) sulla competenza, impugnabile con regolamento ai sensi dell'art. 43 istanza di indispensabile un provvedimento che, c.p.c., è oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione о la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio, che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale (giurisprudenza costante di questa Corte, 3 Оц cfr. ex multis la sentenza 19.6.98 n. 6134 e l'ordinanza 19/06/1993 na 524). Queste caratteristiche non ricopre il 1 provvedimento impugnato hel caso in esame, il quale, disponendo la pura e semplice trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio giudiziario per l'assegnazione al giudice del lavoro, ha la funzione di consentire la prosecuzione del giudizio e non determina in maniera definitiva la competenza (né funzionale, né territoriale) del giudice. perIl mezzo di impugnazione del ricorso regolamento di competenza è, pertanto, utilizzato al di fuori delle ipotesi degli artt. 42 e seguenti c.p.c. ed il ricorso è, nel caso in esame, inammissibile. Le spese di questa fase del giudizio debbono essere poste a carico del ricorrente soccombente.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese nella misura di £ ed agli onorari nella misura di £.18.000, 3.000.000. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Presidente мочно виборами Il Consigliere estensore опани на истете % 4 Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, A M IL COLLABORATORE DI E R P DI CANCELLERIA U ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA