Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTE DI DIRITTI IN NOME DEL0 0 69 5 / 0 1 A INA 3 - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Alfredo ROCCHI R.G.N. 2569/99 - Cron.13421 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Rep. 217 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud.13/04/00 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente 650 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LA SPINA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 3000 S..VIA ACHERUSIO 18, presso l'avvocato MANNINO 18 GEN. 2001. it IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato TRIMARCHI ROSARIO, giusta mandato in calce al ricorso;
LIRE 1500 - ricorrente
contro
COMUNALE BRUNO nella qualità di Curatore del D249973. FALLIMENTO "NAXOS INN COSTRUZIONI Snc di SANZO ed 0096099 ISGRO' sdf, elettivamente domiciliato in ROMA presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIC UFFICIO COPIE la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di Richiesta copia esecut 2000 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato dal Sig. MAIOR per diritti L2 837 MAIORANA NICOLA, giusta procura a margine del IL CANCELLIE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorso;
Richiesta copia_studio dal Sig. TRIM ARCHI - controricorrente per diritti 1. 3000 avverso la sentenza n. 393/97 della Corte d'Appello di 10 LUG. 2001. IL CANCELLIERE MESSINA, depositata il 17/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica DIRITTI D udienza del 13/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
A INA 3 udito per il ricorrente, l'Avvocato Trimarchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 3000 CANCELLERIA CD632426 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Messina con la sentenza 17 dicembre 1997 rigettava l'impugnazione proposta da IN La PI contro la sentenza del Tribunale di Messina 26 aprile 1996 che aveva accolto la domanda revocatoria proposta - sul fondamento dell'art.67, primo comma, n.1), legge fallimentare dal curatore del fallimento della società in n.c. "Naxos Inn Costruzioni di Sanzo e (nonché dei soci personalmente) nei Ingrò" confronti del La PI con riguardo al contratto 30 maggio 1991 con cui egli aveva acquistato dalla società poi fallita talune unità immobiliari fabbricato posto in Taormina, via comprese nel ai numeri civici 98 e 89, per il Chiarichitta, prezzo di lire 45milioni. Giudicava la Corte di merito infondata la eccezione di difetto della legittimazione passiva fatta valere con il primo motivo dell'appello d 1 La PI, correttamente identificato invece come la parte contraente in bonis dell'atto a titolo onerosO (la compravendita immobiliare) di cui il curatore aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia, irrilevante essendo che lo stesso acquirente, già prima del fallimento, avesse 3 trasferito per donazione al proprio figlio i beni acquistati, poiché nei confronti del terzo gratuito è immediatamente subacquirente a titolo giudiziale di revocaoperante la pronunzia dell'atto concluso dalla parte fallita. Rigettando anche il secondo motivo dell'appello, confermava la valutazione di notevole sproporzione tra prezzo pagato e valore dei cespiti immobiliari. Contro questa decisione IN La PI ha proposto ricorso per cassazione prospettando un unico motivo di impugnazione. Il curatore del fallimento intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione il 1. ricorrente IN La PI prospetta "violazione 67 l.f., anche con e falsa applicazione dell'art. riferimento all'art. 100 c.p.c." e segnala l'asserito errore della Corte di merito che, al fine di superare la eccezione di difetto della legittimazione passiva del convenuto in revocatoria, ha affermato la "estensione automatica dell'inefficacia dell'atto traslativo" al terzo subacquirente, rimasto estraneo al giudizio, quando per altro lo stesso curatore aveva concluso in subordine, nella ipotesi - in concreto verificatasi- Mosevr 4 della impossibilità di assoggettare i beni oggetto del negozio revocato alla esecuzione concorsuale, per la condanna del convenuto al pagamento del valore dei beni stessi;
e aveva poi promosso contestualmente all'appello - altro giudizio, convenendo, unitamente ad IN La PI, il figlio di lui destinatario della donazione.
2. Il motivo è infondato. Con piena ragione, infatti, la Corte di merito ha riconosciuto nel convenuto IN La PI _il della società fallita nellacontraente compravendita del 30 maggio 1991 - il legittimo contraddittore della azione revocatoria esercitata n.1dal curatore a norma dell'art. 67, primo comma, 1.f., giacchè la revoca di tale atto doveva necessariamente essere pronunciata perché fosse opposta agli eventuali aventi causa -subacquirenti. E se, come afferma il ricorrente, la donazione dello stesso immobile (oggetto della vendita revocabile) da IN La PI al figlio già era trascritta al tempo in cui fu iniziato il giudizio, non per questo il convenuto, avendo trasferito il bene, aveva perduto la legittimazione a contraddire icsont alla pretesa del curatore, né il figlio era 5 divenuto parte necessaria nel processo, perché al subacquirente a titolo gratuito avente causa agli effetti dell'art. 2909 c.C. è opponibile la revoca 1 dell'atto di acquisto del suo dante causa e a lui può riconoscersi soltanto l'interesse che 10 avrebbe legittimato all'intervento adesivo dipendente (dalla posizione processuale del convenuto). Critica il ricorrente l'affermazione della Corte di merito secondo cui la sentenza di revoca dell'atto di acquisto - a norma dell'art. 67, c.1., n.1., 1.f. sarebbe eseguibile direttamente nei - confronti del subacquirente a titolo gratuito (come per altro ha ritenuto una autorevole dottrina); e, se l'avvenuta trascrizione dell'atto di donazione sembra dover comportare una ulteriore pronuncia nei confronti del subacquirente (che elida gli effetti della avvenuta trascrizione del titolo), si deve rilevare che quella affermazione non entra nell'impianto logico-giuridico della decisione impugnata - come una sua ratio ed è tuttavia corretta se la si intenda nel senso che il diritto del subacquirente a titolo gratuito irrimediabilmente pregiudicato dalla inefficacia dell'atto di acquisto del suo dante causa (come Cosuly 6 loseurd per implicito /dispone l'art. 2901, c.4., c.c.) e perciò la revoca di tale atto, benchè pronunciata in un giudizio cui lo stesso subacquirente sia rimasto estraneo, è a lui automaticamente opponibile. Infondato essendo l'unico motivo di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di 10000 questa fase del giudizio a favore del fallimento 290000 resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna IN La PI al rimborso delle spese del giudizio a liquidate in favore del fallimento resistente, complessive lire 3.189,5004 delle quali lire 3milioni per onorari di avvocato. de foc munloser, et,T Roma, 13 aprile 2000. alleria Depositato in Cancelleria IL CANCELIERE 18 GEN. 20 Luisa Passinetti Julie 11 IL CANCELLIERE Meine бешалица UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 APR 2001, 4 16308 द DUEC p. i R P A - PELLE