Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2002, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A 4 / 5 R 6 T . 2 S N I . A R - I G . P E R B . R D A L L T L A E A U D D REPUBBLICA ITALIANA . B I B E S T A R N T E T N 0 26 34/02 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * 7 3 C * * LA Z ONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.24614.00 Cron.・6359 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE Ud.14.1.2002 CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI OGGETTO: processo CONSIGLIERE REL. Dott. VINCENZO DI NUBILA sentenza Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE motivazione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UO NI rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Riello e Iolanda UO, giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Luigi Mancini, via di S. Costanza 46 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale in Roma, via dei dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato Portoghesi 12 intimato 67 Qu avverso la sentenza n.327.8.99 in data 13.10.99 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 15.3.2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Mancini per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il dott. TO UO, medico ortopedico, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere contro l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Caserta, notificato il 4.11.88. Il contribuente sosteneva di non avere mai svolto attività di studio professionale, ma solo attività ospedaliera a tempo definito;
aveva ceduto alla sorella la farmacia ereditata e non aveva mai concorso nella gestione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e 2. la Commissione Tributaria Regionale della Campania lo accoglieva, così motivando: < vista la dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Caserta che dal questionario mod. 55 è svolto attività di professione risultato che il contribuente ha percependo compensi per lit. 140.000 non soggetti a libera ritenuta di acconto;
tenuto conto dell'ubicazione dello studio in 2 ки zona centrale e ben accorsata;
poichè il contribuente non si è presentato in questa sede per argomentare а sostegno delle sue tesi;
ritiene legittimo l'accertamento operato>.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, deducendo L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si è due motivi. costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 4 CPC, dell'art. 342 Codice di Procedura Civile : la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto dichiarare nullo l'appello dell'ufficio, per mancata specificazione dei motivi. Il UO trascrive l'avviso di accertamento e le proprie controdeduzioni, la motivazione della decisione di primo grado e l'atto di appello, col quale 1'Amministrazione insiste nell'accertamento tenuto conto della stima professionale goduta e del buon avviamento dello studio privato ubicato in una via centralissima>, onde esso ufficio ha determinato in lit. 20milioni i compensi non assoggettati a ritenuta di acconto. Tale atto di impugnazione difetta dei requisiti della specificità e doveva essere dichiarato inammissibile.
5. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC perchè la sentenza di appello, lungi dal confutare la decisione di 3 bu primo grado, si limita a dare per scontata la veridicità delle asserzioni contenute nell'accertamento>. Inoltre la Commissione Tributaria Regionale ha illegittimamente tratto elementi di prova dalla contumacia del contribuente in appello.
6. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, risultano fondati. Va premesso che la contumacia del di prova contro il UO in appello non può costituire elemento la Commissione Tributaria medesimo. Nel merito del processo, Regionale non ha confutato la motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto non provata l'esistenza di uno studio libero-professionale in capo al UO;
inoltre la pretesa tributaria era basata su semplici presunzioni e fragili presupposti. La Commissione Tributaria Regionale ha invece riportato l'avviso di accertamento nel quale si indica l'esistenza di uno studio sito in zona centrale e ben accorsata>, senza indicare minimamente gli elementi di prova sui quali si fonda l'asserita ed accertata esistenza dello studio medesimo e, quindi, di un'attività professionale libera che il contribuente ha sempre negato. Nè la Commissione Tributaria Regionale ha dato risposta alla 7. questione rilevabile di ufficio, dell'ammissibilità puntualmente la dell'appello, nel quale, anzichè confutare motivazione della sentenza di primo grado, si ripropone la tesi della stima professionale goduta e del buon avviamento dello studio>. h Qu 8. La sentenza impugnata Va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. IL PRESIDENTE SACCUCCIDOTT. BRUNO SACCUCCI зимоمستند aczuci IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA IL CANCELL DEPOSITATE IN CA Osvaldo Ascanio Oggi. 23 FEB, 2002 IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio E E N N O IO I 6 8 Z Z /19 A A R R 5 /4 T . IS 6 N 2 G . E .R B R IA .P . L D A L R D EL A A B. E D T I T A U S N T SEN IB SE 1 A 3 E R I I 1 T A R . E N T *