Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di appello avverso le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato, l'espressione usata dal legislatore nell'art. 443 cod. proc. pen., secondo la quale "L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna...alla sola pena pecuniaria" deve essere intesa nel senso che il gravame non può esperirsi avverso le sentenze che condannano l'imputato "soltanto alla pena pecuniaria", con la conseguenza che può proporsi l'impugnazione se con la sentenza, oltre alla condanna a una pena pecuniaria, sia stata pronunciata condanna anche a una sanzione accessoria. (Nella specie si trattava della interdizione temporanea dai pubblici uffici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA Presidente del 3.6.1998
Dott. NI de ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 836
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 1920/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AL NI, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza 20.10.1997 della Corte d'Appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto e disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Trieste per l'ulteriore corso:
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 3.7.1996 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Gorizia, in esito a giudizio abbreviato. dichiarava VA CA colpevole del delitto di cui all'art.361 c. p., per avere, quale segretario comunale di Grado, omesso di denunziare all'autorità giudiziaria il delitto di truffa continuata commesso nel periodo di tempo compreso tra il febbraio 1990 e il maggio 1992 dall'impiegato comunale Antonio NF, il quale durante l'orario di lavoro si allontanava dall'ufficio clandestinamente e arbitrariamente, "inducendo in errore i dirigenti del Comune di Grado in modo da far ritenere che le funzioni assegnategli fossero regolarmente espletate e che pertanto avesse diritto a percepire lo stipendio regolarmente". Concessegli quindi, le attenuanti generiche e applicata la diminuente di rito, condannava alla pena di L.200.000 di multa e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un anno, coi benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Il CA proponeva ricorso per cassazione denunziando 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché il giudice di primo grado -dando di conseguenza luogo ad un'evidente antinomia- aveva indebitamente rigettato istanza di rinvio e di acquisizione delle sentenze, con le quali il NF era stato assolto dall'addebito in sede penale e in sede amministrativa, sostenendo di contra alle asserzioni della difesa che il processo, separato da altro iniziato e pendente nei confronti del predetto NF per i medesimi fatti, era definibile allo stato degli atti e che, mentre il rito abbreviato non gli consentiva di acquisire d'ufficio documenti diversi di quelli contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, il difensore avrebbe potuto viceversa acquisire detti documenti in copia autentica ex art.116 c.p.p. e produrli tempestivamente.
2. Violazione degli artt.51 e 52 legge 142/1990, a norma dei quali compete al Segretario comunale il compito di sovraintendere sui dirigenti, ma non quello di controllare il personale, dalla legge attribuito agli organi elettivi e, limitatamente alla gestione, ai dirigenti.
3. Violazione degli artt.361 c.p. e 438 c.p.p. e vizio di motivazione perché, sorgendo l'obbligo (di denunzia nel momento in cui il pubblico ufficiale, viene a conoscenza del reato, nel caso di specie il dubbio sulla sussistenza di fatti aventi rilievo penale emerge dalla medesima sentenza e perché, in ogni caso, al pubblico ufficiale deve essere riconosciuta la facoltà, di soprassedere alla denunzia qualora i fatti possano essere oggetto di verifica interna:
4. Mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato.
5. Vizio di motivazione laddove (pag.7, terzultima riga) senz'ausilio o supporto di argomentazione alcuna si afferma che il suo successore nelle funzioni seppe dei fatti contestati al NF poco dopo il proprio insediamento, da tanto surrettiziamente deducendo che di essi fosse a conoscenza anche il ricorrente.
Il ricorso, da questa Suprema Corte qualificato appello e trasmesso quindi alla competente Corte territoriale di Trieste, è stato qui ritrasmesso con sentenza del 20.10.1997 sul rilievo di un'asserita inappellabilità della sentenza, portante, condanna alla sola mena pecuniaria e pronunziata all'esito di giudizio abbreviato. IN DIRITTO
La decisione di rimettere gli atti a questa Suprema Corte, inopinatamente adottata dal giudice di merito, cui erano stati trasmessi in ragione della natura dei motivi dedotti nell'impugnazione, qualificata appello, ha sollevato un conflitto tanto irrituale quanto improponibile, che va risolto un senso contrario a quello della sentenza di merito proprio in applicazione della norma di diritto con la stessa asseritamente applicata. L'art.443 c.p.p. stabilisce infatti al secondo comma che imputato proporre appello contro le sentenza di condanna "alla sola pena pecuniaria".
Adottando la decisione, che qui si esamina, il giudice di merito ha ritenuto ininfluente il fatto che nel caso di specie l'imputato è stato condannato altresì alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici determinata in anno uno. Epperò, se una lettura affrettata della formula della legge può indurre alle conclusioni attinte dalla Corte territoriale, certamente una lettura meditata di essa porta inesorabilmente a diverse conclusioni, cui si perviene pure attraverso l'interpretazione letterale, quella logica e quella sistematica.
In tal senso va rilevato in primo luogo che il codice penale non prevede una sola pena pecuniaria, ma all'art.17 ne prevede due: la multa e l'ammenda. L'espressione "alla sola pena pecuniaria" è dunque di per sè scorretta tanto sul piano grammaticale quanto su quello logico perché indubbiamente riferita ad entrambe le pene pecuniarie previste dalla legge, a fronte delle quali sul piano linguistico sarebbe stata certamente meno scorretta l'espressione "alle sole pene pecuniarie" e sul piano dello stile più corretto e proprio del nostro legislatore l'espressione "a pena pecuniaria", che per la sua neutra e ambivalente genericità poteva essere senza alcun problema interpretativo riferita a ciascuna delle due pene pecuniarie.
Poiché non si può ritenere casuale l'uso di siffatta espressione nel contesto delineato dai riti alternativi, ispirati alle finalità di un'accelerata e perciò meno garantita definizione dei procedimenti sollecitata da diminuzioni di pena predeterminate per legge, si deve ritenere che l'aggettivo "sola" sia stato adoperato al posto dell'avverbio "soltanto" proprio al fine di sottolineare -più vigorosamente di quanto l'omologo avverbio non consentisse- che l'inappellabilità delle sentenze emesse a definizione di un giudizio abbreviato presuppone indefettibilmente la mancata irrogazione, in uno con la sanzione penale pecuniaria, di altra sanzione penale di qualunque specie e in qualunque misura.
Una diversa interpretazione della norma appare del tutto irragionevole, evidente essendo a chiunque che l'afflizione e il danno cagionati ad un pubblico ufficiale dall'interdizione -sia pure, temporanea- dai pubblici uffici sono incomparabilmente maggiori di quelli cagionati da una sanzione pecuniaria -peraltro d'importo assai modesto tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo addirittura- e meritano certamente la maggior tutela del doppio grado del giudizio di merito.
Gli atti tuttavia non vanno ancora una volta trasmessi al giudice di merito, tornando in fattispecie applicabile, anche per evidenti ragioni di economia processuale, l'art.129 c.p.p.. Di vero e in punto di fatto si addebita all'imputato di avere nella sua qualità "omesso di denunziare all'Autorità Giudiziaria il reato sub capo a)" vale a dire il reato di truffa addebitato all'impiegato comunale NF e commesso, secondo la contestazione, mediante induzione in errore del Comune, rectius dagli organi comunali preposti al controllo sul suo operato.
Punto focale delle questioni che il giudice di merito era chiamato a risolvere era dunque la sussistenza del reato di truffa ascritto al predetto NF.
La condotta tipica del reato di truffa si esplica secondo l'inequivoca dizione del referente formale nell'induzione in errore di taluno, di guisa il reato di truffa non è integro nei suoi elementi costitutivi e quindi non ricorre quando nessuna induzione in errore abbia avuto luogo o, comunque, essa non sia configurabile ovvero sia addirittura esclusa, come nel caso di specie. Secondo quanto questa Suprema Corte ha altra volta statuito (Cass. II, 12.5.84, n. 4474, rv 164183) ai fini della sussistenza del reato di truffa non basta quindi che dall'agente siano stati posti in essere, artifici o raggiri atti a causare l'induzione in errore della vittima, ma è necessario un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta. E invero la responsabilità dell'imputato deriva non dall'idoneità dell'artificio o del raggiro, ma dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con consequenziale ingiusto profitto dell'agente. L'insussistenza o, come in fattispecie, la sostanziale esclusione dell'induzione in errore, traducendosi nella giuridica inesistenza del reato di truffa, esclude di conseguenza la sussistenza del reato di omessa denunzia del medesimo, contestato all'imputato. A tenore della sentenza impugnata nel caso in esame si deve escludere, men che l'induzione, addirittura l'uso da parte del NF di artifici o di raggiri oggettivamente idonei a trarre in inganno le autorità preposte. Alle pagine 8 e 9 il giudice di merito dà infatti "per certo" che "il NF non faceva mistero della circostanza che si allontanava" dall'ufficio "per motivi privati, non avanzava nessuna giustificazione, ne' mai allegò di allontanarsi per servizio" dato che "in questo caso non c'era apparente motivo per non aderire alla richiesta di munirsi di previa autorizzazione, come da nota 27.11.1990". Detta richiesta, nella pagina precedente più correttamente definita "comunicazione" che intimava, vale a dire un'intimazione, fu seguita da una segnalazione scritta del 9.2.1991" con la quale "l'Assessore del personale comunicò formalmente al Sindaco e al Segretario Generale -dott. CA- varie infrazioni addebitabili al NF tra cui l'abbandono del servizio" e quindi da una nota del 5.3.1991, con la quale "venne contestato al NF di continuare ad abbandonare ingiustificatamente l'ufficio e di uscire dalla sede di servizio senza autorizzazione, nonché da una successiva comunicazione del 29.4.1991, quale il giudice di merito non disvela il contenuto.
Al successore del CA nelle funzioni. secondo quanto se ne dice in sentenza (pagg.7/8) il NF dichiarerà addirittura e "letteralmente che si presentava in ufficio, timbrava il cartellino e usciva per i fatti propri senza interessarsi delle pratiche d'ufficio, fatto questo che stante la lunga protrazione della condotta certamente non poteva sfuggire, all'immediata percezione del suo superiore diretto, dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del capo ripartizione.
A tenore della sentenza impugnata è chiaro dunque che il giudice di merito, pur non avendo preso contezza della sentenza che aveva assolto il NF da identica imputazione di truffa per i medesimi fatti, ha escluso che la condotta platealmente omissiva di costui - palesemente contraria ad ogni suo dovere, noncurante della sua visibile e voluta improduttività, certamente inadeguata a perseguire l'induzione in errore di qualunque persona ordinariamente avvertita- abbia indotto in errore i suoi diretti superiori , i quali anzi, ben consapevoli della sua condotta, si attivarono con gli ordinari rimedi a richiamarlo inutilmente all'ordine.
E poiché la denunziata inosservanza dell'art.361 c.p. trova il proprio referente di fatto nella supposta sussistenza del reato di truffa: mentre il vizio di manifesta illogicità va correlata, all'interna contraddittorietà di una motivazione che dà per certi fatti escludenti di per sè l'induzione in errore necessaria per la configurazione del predetto reato di truffa, la sentenza impugnata deve - in applicazione dell'art.129 c.p.p.- essere, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1998