Sentenza 22 ottobre 2003
Commentari • 2
- 1. In dubio pro reo: la prova d’accusa che lascia residuare un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata provaFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2021
- 2. Prova indiretta nel Procedimento PenaleAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2020
Indice La fattispecie giudicata in Cass., sez. pen V, 14 settembre 2020, n. 28559 L'antefatto di Cass., sez. pen. V, 14 settembre 2020, n. 28559 Il ricorso dell'imputato per Cassazione Il motivo del ricorso oggetto di accoglimento I concetti di indizio e di prova indiziaria Come si pone il Giudice di legittimità nei confronti della prova indiziaria La fattispecie giudicata in Cass., sez. pen V, 14 settembre 2020, n. 28559 Il grande merito di Cass., sez. pen. V, 14 settembre 2020, n. 28559 consta nell'aver fornito una preziosa definizione giurisprudenziale dei lemmi “indizio” e “sospetto”. Gli indizi sono “elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale che, partendo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 22/10/2003
1. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1160
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 011999/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BERGAMO;
nei confronti di:
LI UR N. IL 28/05/1982;
avverso SENTENZA del 20/11/2002 TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice monocratico del tribunale di Bergamo, con sentenza resa in data 5/12/2002 mandava assolto il sedicente LI UR, imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv e 495 C.P., per avere rilasciato, in diverse occasioni, false generalità alla Questura di Bergamo e ai Carabinieri di Zogno e Bergamo, perché il fatto non sussiste. Propone ricorso immediato per Cassazione il P.M. presso il tribunale di Bergamo deducendo la violazione dell'art. 606, lett, B) c.p.p., atteso che almeno due delle tre generalità rilasciate dall'imputato erano false, per cui, anche se non si era potuto stabilire quali generalità fossero vere, tale certezza era sufficiente per pervenire alla condanna dell'imputato.
Concludeva per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
È evidente l'errore in cui è incorso il giudice nell'applicazione dell'articolo 495 C.P.. In punto di fatto risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato - dall'elenco dei precedenti dattiloscopici - sottoposto al rilievo delle impronte digitali ed al confronto computerizzato delle stesse, in tre distinte occasioni, ha declinato tre diverse generalità. Lo stesso giudicante riconosce che tali dichiarazioni sono affette da falsità, in quanto l'imputato non è in possesso di documenti di identificazione ne' risulta altrimenti la sua identità anagrafica, per cui non può dirsi raggiunta la prova di quale delle tre generalità declinate sia quella falsa. Secondo il giudicante era onere dell'accusa fornire la prova che le generalità dichiarate il 21/3/2000 e 1/6/2000 fossero false.
Si osserva.
Nella specie, è certa l'identità fisica dell'imputato, identificato attraverso l'esame delle impronte digitali e il confronto computerizzato delle stesse, come la persona che in tre distinte occasioni aveva fornito diverse e false generalità, mentre non si conosce la sua identità anagrafica.
Tuttavia quest'ultima, una volta che sia controllabile l'identità fisica del dichiarante-imputato-indagato, non pregiudica lo svolgimento di atti di indagine e non rileva processualmente, rendendo possibile il compimento di atti nel procedimento penale, anche se sussiste incertezza sulla identità anagrafica dello stesso (Cass. Sez. 5^, 18/1/1999, Hodja;
Sez. 3^, 30/9/1997, El Hatimi). Infatti, l'erronea indicazione o l'incertezza sulla individuazione anagrafica dell'imputato, accompagnata dalla certezza sulla identità fisica del soggetto nei cui confronti si procede, si dimostra irrilevante, potendosi sempre procedere alla rettifica delle generalità nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p. (Cass. Sez. 1^, 17/11/1997, Mansure). In tema di prova, invece, in ordine al reato di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 495 (e 496) C.P., occorre distinguere il caso in cui un soggetto abbia fornito false generalità in una o più occasioni.
Nel primo caso, allorquando rimangono ignote le reali generalità dell'agente, non è possibile pervenire ad una dichiarazione di colpevolezza, presumendo che siano false proprio le generalità fornite in sede di identificazione (Cass. Sez. 5^, 20/9/2000, Lemrbi) e l'imputato va prosciolto per essere ignoti gli autori del reato. Viceversa, quando l'imputato abbia fornito in due o più occasioni generalità differenti, l'imputato non può essere prosciolto ritenendosi insussistente il fatto-reato, in quanto sia rimasta ignota l'identità anagrafica.
In tale ipotesi, è evidente che l'agente, almeno una volta, ha fornito false generalità.
Nella specie, il soggetto processato, del quale è certa l'identità fisica attestata dai rilievi dattiloscopici, ha declinato false generalità, in data 21/3/2000, 1/6/2000 e 19/6/2000, per cui - fermo restando che potrebbero essere tutte non corrispondenti al vero - deve considerarsi raggiunta la prova della falsità quantomeno con riferimento a due di esse, non rilevandosi necessario accertare se e quali generalità siano vere.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Bergamo, che nel procedere a nuovo esame dovrà attenersi ai principi di cui sopra.
Visto l'articolo 623, lett. D) c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004