Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1307
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Sentenza 30 gennaio 2001

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In tema di usi civici, l'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nel vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11 , e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal ministero per l'economia nazionale(poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione), senza porre alcun limite a tale potere autorizzativo. Nè l'art. 41 del Regolamento per la esecuzione della predetta legge fondamentale sul riordinamento degli usi civici - che, del resto, costituisce fonte di normazione secondaria - contiene alcuna espressione dalla quale si possa desumere la volontà di esigere che il pur consentito mutamento di destinazione delle terre gravate sia mantenuto nell'ambito agro - silvo - pastorale. Ne consegue che l'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico avanzate dai Comuni e dalle associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico - sanitaria, turistica, ambientale od altra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1307
    Data del deposito : 30 gennaio 2001

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