Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Potocop REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 8 62 03 LA CORTE S Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 4249/02 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 6595 Rep. 813 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Ud. 13/11/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: t D'AN RI SA, ex lege elettivamente u A domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GINO AMATUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BPM COSTR SRL in persona dell'Amm.re Dott.PAOLO ROSARIO MELLONE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, ex-lege presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARTURO DE FELICE, giusta delega 2002 in atti;
controricorrente 1479 - -1- per la revocazione della sentenza n. 5318/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 10/04/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni. o t u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 31 gennaio 2002 RI OS D'NG ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte n.5318 del 9 gennaio-10 aprile 2001 pronunciata nella causa vertente tra la ricorrente e la B.P.M. Costruzioni SPA. L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il P.G., nelle sue richieste scritte, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente, a sostegno dell'istanza, che х а questa Suprema Corte, nel confermare la sentenza н della Corte d'appello che aveva dichiarato la о risoluzione del contratto di compravendita del 16.12.1987 con il quale la B.P.M. aveva trasferito ad essa D'NG un negozio, per inadempimento della medesima che non aveva versato la somma di L. di120.000.000, invece di investire, trattandosi questione controversa in giurisprudenza, le Sezioni Unite in ordine all'applicabilità alla quietanza delle limitazioni di prova della simulazione, aveva ritenuto provato l'inadempimento nonostante l'esistenza in atti di assegni, estratti conto e 3 ricevute, riconosciuti per veri dall'amministratore della oggi resistente società. Ebbene, mentre non si ravvisano i presupposti per la rimessione, richiesta con l'istanza del 29.10.2002, del ricorso "de quo" alle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso medesimo, investendo questioni che hanno costituito oggetto di punti controversi su cui questa Corte, nella decisione oggetto di revocazione, si espressamente pronunziata, coinvolge l'attività valutativa del giudice di ия н situazioni processuali esattamente percepite nella е loro oggettività e quindi assume le connotazioni di un errore di giudizio e non di fatto alle conclusioni del P.G., ne che, conformemente declaratoria di inammissibilità impongono la (v. Cass. n. 4859/98, n.10635/98, n. 9505/2002). Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della B.P.M. Costruzioni SPA, delle spese del presente 66,90-010 oltre ad euro giudizio, che liquida in euro 1500,00 per onorari.
1. loffer Pres. Alfords Mention est. Roma 13 novembre 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 FEB 2003 Oggi, IL CANOTI LIERE RI Di Nuzzo а нитоDi IL CANCELLIERE RI Di Nuzzo Marie Ai