Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16028 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 602 8 /03 IN N ME DI PO DEDITALIAN D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto art 3 for fr SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente - R.G.N. 14858/01 www.X Dott. Alfredo Consigliere Cron. 32637 MENSITIERI - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 24/06/03 - Rel. Consigliere C.C. Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 136 CATANIA, in persona dell'Amm.re in carica LAQUIDARA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A VIVALDI 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BECCACECI, difeso dall'avvocato ROBERTO PALAZZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA NN;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 1546/00 del Giudice di pace di -- 1065 CATANIA, depositata il 16/11/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore for et fuel Generale Dott. Vincenzo MARINELLI Chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso o comunque lo rigetti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 aprile 2000, il Condominio di via G. D'Annunzio n. 136, in Catania, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 18 febbraio 2000, con cui il giudice di pace di Catania gli aveva ingiunto di pagare a GI PP, già amministratore di quel Condominio, la somma di lire 1.150.000, а titolo di rimborso spese. Sosteneva il Condominio di essere creditore e non debitore del PP, in ragione della pregressa amministratore, per lire 495.230,attività di appunto, di cui chiedeva il pagamento. GI PP si costituiva e resisteva alla opposizione. Con sentenza del 16 novembre 2000, il giudice di pace di Catania rigettava l'opposizione e conferma- va il decreto ingiuntivo opposto, in particolare esponendo che il credito vantato dal PP era riconosciuto da precedente sentenza tra lestato stesse parti, passata in giudicato, e che quello vantato dal Condominio non era stato provato. Per la cassazione di tale sentenza, il Condominio di via G. D'Annunzio n. 136 ha proposto ricorso. L'intimato GI PP non ha svolto alcuna 3 difesa. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari inammissibile o si rigetti il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, in particolare denun- ciando violazione e falsa applicazione dell'art. il ricorrente si duole, dapprima, che il 2909 c.C., giudice di pace abbia "ignorato" l'esistenza di cosa giudicata tra le parti, quanto al rigetto del vantato dall'intimato, e, poi,diritto di credito censura il giudice di pace perché avrebbe mal valutato la portata di quel giudicato (esterno), tenendo conto solo del dispositivo e non anche della motivazione della sentenza. Le doglianze del ricorrente, che sostanzialmente involgono questioni di cosa giudicata c.d. sostan- ziale, di cui all'art. 2909 c.C., non hanno pregio, all'evidenza. La prima doglianza, infatti, è manifestamente infondata, non avendo affatto ignorato il giudice di pace la dedotta esistenza di cosa giudicata, per 1' 'appunto indicata e valutata nella sentenza impugnata, che, per essere relativa a causa di valore non superiore ai due milioni di lire, deve 4 ritenersi pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c.. La seconda doglianza, invece, inammissibile, atteso che la citata disposizione in tema di cosa giudicata c.d. sostanziale, al pari delle regole interpretazione delle sentenze, palesementesulla non rientra tra le norme processuali, costituziona- li e comunitarie di rango superiore, la cui viola- zione e falsa applicazione soltanto, per consolida- to orientamento di questa Corte (a partire da Cass. S.U. n. 716/99), consente di ricorrere in Cassazio- ne avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 24 giugno 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons, est. Il presidente Franck haul firme ропик IL CANCELLIERE C1 LEROSITATO IN CANCELLERIA Valeria Neri 24 OII 2003 IL CANCELLIERE C1 CELLIERE Moma 5