Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, dopo la entrata in vigore della L. 31 luglio 2002 n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'Allegato A, voce 160103, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e non anche ai pneumatici usati ma ancora ricostruibili.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2007, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/01/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00173
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere - N. 028077/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT IC, N. IL 03/04/1939;
2) IT AL, N. IL 25/01/1966;
avverso SENTENZA del 26/10/2004 TRIB. SEZ. DIST. di MARCIANISE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO W. che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE NI e EL AT hanno interposto appello avverso la sentenza emessa dal giudice unico del tribunale di santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, in data 26.10.2004, con la quale entrambi venivano condannati alla pena di Euro 1.800,00 ciascuno di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, perché in concorso tra loro effettuavano il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, nella specie pneumatici usati, in assenza della prescritta autorizzazione. In Marcianise il 22.8.2002. I motivi di appello sono sostanzialmente identici. Entrambi gli imputati infatti eccepiscono:
a) la nullità dell'impugnata sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza del fatto reato contestato, non avendo il giudice enunciato i fatti salienti comprovanti l'assunto accusatorio della sussistenza di un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
b) l'insussistenza del reato non contemplando la normativa in vigore la necessità di autorizzazione per l'attività di trasporto di rifiuti posta in essere un semplice cittadino;
ed in via subordinata richiedono:
c) l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 cpv. c.p.p.;
d) l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la riduzione della pena in quanto eccessiva.
L'appello, in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria veniva convertito in ricorso per Cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
1-2) I primi due motivi possono essere senz'altro esaminati congiuntamente in quanto incentrati entrambi sulla configurabilità del reato ipotizzato nel caso di specie.
Ciò posto ritiene il Collegio correttamente motivata la conclusione cui perviene il giudice di merito che ha ritenuto entrambi i ricorrenti responsabili per il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi.
Evidenzia, infatti, al riguardo il tribunale che il LE ed il EL, testimonianza resa dagli agenti della Polizia municipale intervenuti, secondo la erano stati avvistati mentre conducevano e scaricavano in prossimità di una vasca in disuso situata in aperta campagna un rimorchio pieno di pneumatici usati, da essi condotto in loco con un trattore in precedenza temporaneamente parcheggiato, unitamente al rimorchio ed al carico, su un terreno vicino chiuso con un cancello.
È altresì corretto desumere, come ha fatto il giudice di merito, dalle modalità stesse delibazione - scarico in aperta campagna - la natura di rifiuti per i pneumatici trasportati.
Ed invero proprio dalle modalità di smaltimento si può legittimamente dedurre che i pneumatici in questione non solo erano usati, così come affermato dal tribunale, ma, in quanto destinati all'abbandono, andavano oramai a pieno titolo considerati "fuori uso".
La puntualizzazione si rende necessaria continuando a fare in realtà riferimento sia la contestazione che la motivazione a "pneumatici usati" - evidentemente in conformità alla originaria indicazione contenuta nel D.Lgs. n. 22 del 1997 - laddove, invece, per effetto di successivi interventi normativi, la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone invece esclusi, come noto, i cd. pneumatici ricostruibili).
Ed, invero, la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23 ha disposto che "all'allegato A (del D.Lgs. n. 22 del 1997) le parole: "16.01.03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16.01.03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del D.Lgs. n. 152 del 2006, contemplano anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici fuori uso".
Quanto ai restanti rilievi dei ricorrenti, occorre a monte ricordare che l'orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere che il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956).
E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel comma 1 dell'articolo citato. Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente.
In relazione alla asserita occasionalità della condotta trattasi evidentemente di censura di merito non prospettabile in sede di legittimità.
3) Le considerazioni esposte sono assorbenti rispetto alla richiesta assolutoria sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. 4) Sono inammissibili, infine, le richiesta di adeguamento della pena in sede di legittimità. Peraltro la pena stessa risulta correttamente motivata dal giudice di merito che ben può applicare la diminuzione di pena per le attenuanti in misura inferiore a quella di un terzo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007