CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14904 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AS KH, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Genova;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2025 resa nel procedimento n. 389/2025 R. S.I.G.E., il Tribunale di Genova, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 222,22 di multa inflitta a KH SS con sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022, irrevocabile 12 marzo 2023, che ne ha affermato la penale responsabilità in relazione al delitto aggravato di tentativo di rapina impropria. Il giudice ha anzitutto premesso che la richiesta è stata avanzata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dal Giudice delle leggi con 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14904 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LI IA Data Udienza: 30/01/2026 sentenza n. 86 del 24 maggio 2024 dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui detta norma non prevedeva che la pena potesse essere «diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Ha sostenuto che la prospettazione difensiva si atteggi in fatto condivisibile, attesi, per un verso, il modestissimo valore dei beni sottratti e, per altro verso, il limitato livello di violenza esercitata ai danni della persona offesa. Ha, per l'effetto, riqualificato il fatto delittuoso per il quale il SS ha riportato condanna come fatto di lieve entità. Ciò premesso, ha però evidenziato che la pena della quale si invoca la rideterminazione è stata determinata dalla Corte di appello di Genova ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto nella forma tentata e, soprattutto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, dopo aver preso atto che la difesa aveva per l'appunto rinunciato ai motivi di appello concernenti l'invocata esclusione di quest'ultima ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, quarto comma, cod. pen. Ha sostenuto che, alla luce della scelta processuale adottata in appello nell'interesse del SS, la sussunzione della condotta in fatto di lieve entità non possa comportare «null'altro che la formale ricognizione a posteriori della sussistenza anche della speciale attenuante in parola senza alcuna concreta incidenza sulla determinazione della pena irrogata» e ciò in quanto il contenuto del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. costituisce un vincolo al cui rispetto il giudice in sede esecutiva non può sottrarsi. Ha, infatti, affermato che solo ove l'accordo avesse avuto un contenuto diverso - ove, in specie, il difensore avesse concordato il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva previa esclusione «di taluna delle aggravanti che l'avrebbe precluso a norma dello stesso art. 628 cod. pen.» - esso «avrebbe lasciato margine per l'ulteriore riduzione della pena conseguente al riconoscimento della nuova attenuante speciale in parola». Ha, di contro, rappresentato che l'accordo avente ad oggetto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva costituisca un limite invalicabile per il giudice dell'esecuzione, posto che il riconoscimento, in regime di prevalenza, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e dell'attenuante speciale introdotta dal giudice delle leggi varrebbe a «disattendere totalmente l'operato del giudice della cognizione che a fronte di quel tipo di concordato non avrebbe potuto riconoscere la prevalenza del fatto di lieve entità 2 rispetto alla contestata recidiva qualificata nemmeno se tale norma fosse in vigore all'epoca del fatto». Pur riconoscendo in fatto la sussistenza, nel caso in esame, dell'attenuante del fatto di lieve entità, ha conclusivamente ritenuto di essere vincolato dai poteri esercitati illo tempore dal giudice della cognizione in grado di appello e di non poter pertanto riconoscerla se non in regime di equivalenza, al pari delle attenuanti generiche, rispetto alla recidiva contestata, con conferma, quindi, della pena a lui irrogata ex art. 599 cod. proc. pen. 2. KH SS propone, con l'assistenza dell'avv. Andrea Guido, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli art. 69, quarto comma, e 628, secondo comma, cod. proc. pen. e 670 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione della pena a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della seconda delle norme indicate. Il difensore censura l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata laddove il giudice, dopo aver riconosciuto che il fatto delittuoso commesso dall'assistito presentava effettivamente i caratteri del fatto di lieve entità, ha però reputato di non poter incidere in concreto sulla pena inflitta, così finendo per negare ogni effetto favorevole scaturente dalla pronuncia del giudice delle leggi. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe piuttosto dovuto rivisitare il trattamento sanzionatorio formulando un giudizio di prevalenza del fatto di lieve entità in modo che la circostanza attenuante in parola potesse avere produrre un effetto favorevole sulla posizione del condannato. Evidenzia che la correttezza della prospettazione difensiva riceva un ulteriore quanto autorevole avallo nel corpo della più recente pronuncia con la quale la Corte costituzionale - a fronte di un'incidente di costituzionalità sollevato anche da questa Corte con ordinanza del 17 marzo 2025 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 69, quarto comma, cod. proc. pen. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024...in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.» (cfr. sent. n. 117/2025). Sottolinea che, in motivazione, il Giudice delle leggi abbia rimarcato come il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. finisse per vanificare in modo irragionevole la funzione di «valvola di sicurezza che è alla radice dell'addizione operata», impedendo al giudice di «applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell'offensività della condotta, determinando una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost, anche sotto il profilo del principio di eguaglianza». 3 Evidenzia allora che l'ordinanza impugnata è illegittima poiché ha ritenuto invalicabile il giudizio di equivalenza formulato in sede di cognizione tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito espressi. 2. Devesi anzitutto premettere come non possa trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dalla Procura generale della Corte di Cassazione, fondata sull'impossibilità che il Giudice dell'esecuzione, a seguito di declaratoria di incostituzionalità di una norma, proceda a rideterminare la pena inflitta nell'ipotesi in cui essa sia stata già interamente espiata prima dell'intervento del Giudice delle leggi («in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, pur avendo efficacia retroattiva, non operano, però, con riferimento ai cosiddetti rapporti esauriti»). Per quanto il principio di diritto posto a fondamento del parere sia all'evidenza condivisibile, difetta, nel caso in esame, la prova del fatto storico posto a fondamento di siffatto argomentare. Che il SS abbia, cioè, già finito di scontare la pena inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022, irrevocabile 12 marzo 2023, è circostanza che non trova fondamento nelle risultanze in atti. 3. Nel merito della vicenda deve ribadirsi che il giudicato non costituisce, come sopra anticipato, in coerenza ad un orientamento a più riprese ribadito da questa Corte, un limite invalicabile in sede esecutiva. Ove, infatti, a fronte della pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, intervenga la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo, come già evidenziatosi, non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato anche se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione e fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle colpite dalla pronuncia di incostituzionalità (così Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 - 01). E' proprio la compiuta applicazione di detto principio che induce questo Collegio a ritenere non persuasivo il percorso argomentativo offerto nel caso in esame dal giudice dell'esecuzione genovese, laddove questi, come detto, pur reputando in concreto il fatto ascritto al condannato come di lieve entità, ha però attribuito 4 all'intervenuto giudizio di equivalenza delle circostanze operato in sede di cognizione, nel quadro di un accoro intervenuto tra le parti, la funzione di un limite invalicabile ai suoi poteri. Detto argomento sconta, anzitutto, un patente profilo di debolezza. Qualora, all'epoca in cui le parti hanno concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza n. 86/24 della Corte costituzionale fosse già assurta ad opzione interpretativa concretamente praticabile, ciò avrebbe potuto consentire di «costruire» un accordo in termini diversi e più favorevoli all'imputato proprio in relazione al giudizio di comparazione. Di ciò il Giudice dell'esecuzione non poteva non tenere conto, in un'ottica costituzionalmente orientata ed ispirata, in specie, al principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore del fatto. La persuasività di detta lettura appare, a fortiori, ancor più convincente alla luce della recente pronuncia (sentenza n. 117 del 23 giugno 2025) con la quale il Giudice delle leggi - nell'affrontare un tema che ha assunto un deciso rilievo nella decisione assunta a mezzo della presente ordinanza - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di 'prevalenza disciplinato dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. proprio in relazione all'attenuante della tenuità del fatto introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 e, come detto, la cui sussistenza in fatto è stata riconosciuta dal Giudice dell'esecuzione. In motivazione la Corte costituzionale ha, infatti evidenziato come anche rispetto a questa attenuante la norma censurata vanificasse «irragionevolmente la funzione di valvola di sicurezza che è alla radice dell'addizione operata da questa Corte nei termini sopra richiamati», oltre ad impedire «al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell'offensività della condotta, determinando una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. anche sotto il profilo del principio di eguaglianza». Ha, altresì, rimarcato come a fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l'impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l'attenuante contraddicesse il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto. 4. Sulla scorta di siffatte considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova che, libero nell'esito, sia però emendato dai profili di criticità sopra evidenziati. Il Giudice 5 Il Presidente Giuseppe De Marzo in_At dell'esecuzione, verificata se la pena inflitta al SS sia stata o meno interamente eseguita, procederà, in particolare, a rivalutare anche il giudizio di comparazione tra le circostanze ascritte e riconosciute al condannato ed a verificarne l'eventuale incidenza sul quantum di pena a quest'ultimo inflitta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova. Così è deciso, 30/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2025 resa nel procedimento n. 389/2025 R. S.I.G.E., il Tribunale di Genova, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 222,22 di multa inflitta a KH SS con sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022, irrevocabile 12 marzo 2023, che ne ha affermato la penale responsabilità in relazione al delitto aggravato di tentativo di rapina impropria. Il giudice ha anzitutto premesso che la richiesta è stata avanzata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dal Giudice delle leggi con 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14904 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LI IA Data Udienza: 30/01/2026 sentenza n. 86 del 24 maggio 2024 dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui detta norma non prevedeva che la pena potesse essere «diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Ha sostenuto che la prospettazione difensiva si atteggi in fatto condivisibile, attesi, per un verso, il modestissimo valore dei beni sottratti e, per altro verso, il limitato livello di violenza esercitata ai danni della persona offesa. Ha, per l'effetto, riqualificato il fatto delittuoso per il quale il SS ha riportato condanna come fatto di lieve entità. Ciò premesso, ha però evidenziato che la pena della quale si invoca la rideterminazione è stata determinata dalla Corte di appello di Genova ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto nella forma tentata e, soprattutto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, dopo aver preso atto che la difesa aveva per l'appunto rinunciato ai motivi di appello concernenti l'invocata esclusione di quest'ultima ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, quarto comma, cod. pen. Ha sostenuto che, alla luce della scelta processuale adottata in appello nell'interesse del SS, la sussunzione della condotta in fatto di lieve entità non possa comportare «null'altro che la formale ricognizione a posteriori della sussistenza anche della speciale attenuante in parola senza alcuna concreta incidenza sulla determinazione della pena irrogata» e ciò in quanto il contenuto del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. costituisce un vincolo al cui rispetto il giudice in sede esecutiva non può sottrarsi. Ha, infatti, affermato che solo ove l'accordo avesse avuto un contenuto diverso - ove, in specie, il difensore avesse concordato il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva previa esclusione «di taluna delle aggravanti che l'avrebbe precluso a norma dello stesso art. 628 cod. pen.» - esso «avrebbe lasciato margine per l'ulteriore riduzione della pena conseguente al riconoscimento della nuova attenuante speciale in parola». Ha, di contro, rappresentato che l'accordo avente ad oggetto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva costituisca un limite invalicabile per il giudice dell'esecuzione, posto che il riconoscimento, in regime di prevalenza, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e dell'attenuante speciale introdotta dal giudice delle leggi varrebbe a «disattendere totalmente l'operato del giudice della cognizione che a fronte di quel tipo di concordato non avrebbe potuto riconoscere la prevalenza del fatto di lieve entità 2 rispetto alla contestata recidiva qualificata nemmeno se tale norma fosse in vigore all'epoca del fatto». Pur riconoscendo in fatto la sussistenza, nel caso in esame, dell'attenuante del fatto di lieve entità, ha conclusivamente ritenuto di essere vincolato dai poteri esercitati illo tempore dal giudice della cognizione in grado di appello e di non poter pertanto riconoscerla se non in regime di equivalenza, al pari delle attenuanti generiche, rispetto alla recidiva contestata, con conferma, quindi, della pena a lui irrogata ex art. 599 cod. proc. pen. 2. KH SS propone, con l'assistenza dell'avv. Andrea Guido, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli art. 69, quarto comma, e 628, secondo comma, cod. proc. pen. e 670 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione della pena a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della seconda delle norme indicate. Il difensore censura l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata laddove il giudice, dopo aver riconosciuto che il fatto delittuoso commesso dall'assistito presentava effettivamente i caratteri del fatto di lieve entità, ha però reputato di non poter incidere in concreto sulla pena inflitta, così finendo per negare ogni effetto favorevole scaturente dalla pronuncia del giudice delle leggi. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe piuttosto dovuto rivisitare il trattamento sanzionatorio formulando un giudizio di prevalenza del fatto di lieve entità in modo che la circostanza attenuante in parola potesse avere produrre un effetto favorevole sulla posizione del condannato. Evidenzia che la correttezza della prospettazione difensiva riceva un ulteriore quanto autorevole avallo nel corpo della più recente pronuncia con la quale la Corte costituzionale - a fronte di un'incidente di costituzionalità sollevato anche da questa Corte con ordinanza del 17 marzo 2025 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 69, quarto comma, cod. proc. pen. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024...in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.» (cfr. sent. n. 117/2025). Sottolinea che, in motivazione, il Giudice delle leggi abbia rimarcato come il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. finisse per vanificare in modo irragionevole la funzione di «valvola di sicurezza che è alla radice dell'addizione operata», impedendo al giudice di «applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell'offensività della condotta, determinando una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost, anche sotto il profilo del principio di eguaglianza». 3 Evidenzia allora che l'ordinanza impugnata è illegittima poiché ha ritenuto invalicabile il giudizio di equivalenza formulato in sede di cognizione tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito espressi. 2. Devesi anzitutto premettere come non possa trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dalla Procura generale della Corte di Cassazione, fondata sull'impossibilità che il Giudice dell'esecuzione, a seguito di declaratoria di incostituzionalità di una norma, proceda a rideterminare la pena inflitta nell'ipotesi in cui essa sia stata già interamente espiata prima dell'intervento del Giudice delle leggi («in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, pur avendo efficacia retroattiva, non operano, però, con riferimento ai cosiddetti rapporti esauriti»). Per quanto il principio di diritto posto a fondamento del parere sia all'evidenza condivisibile, difetta, nel caso in esame, la prova del fatto storico posto a fondamento di siffatto argomentare. Che il SS abbia, cioè, già finito di scontare la pena inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022, irrevocabile 12 marzo 2023, è circostanza che non trova fondamento nelle risultanze in atti. 3. Nel merito della vicenda deve ribadirsi che il giudicato non costituisce, come sopra anticipato, in coerenza ad un orientamento a più riprese ribadito da questa Corte, un limite invalicabile in sede esecutiva. Ove, infatti, a fronte della pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, intervenga la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo, come già evidenziatosi, non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato anche se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione e fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle colpite dalla pronuncia di incostituzionalità (così Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 - 01). E' proprio la compiuta applicazione di detto principio che induce questo Collegio a ritenere non persuasivo il percorso argomentativo offerto nel caso in esame dal giudice dell'esecuzione genovese, laddove questi, come detto, pur reputando in concreto il fatto ascritto al condannato come di lieve entità, ha però attribuito 4 all'intervenuto giudizio di equivalenza delle circostanze operato in sede di cognizione, nel quadro di un accoro intervenuto tra le parti, la funzione di un limite invalicabile ai suoi poteri. Detto argomento sconta, anzitutto, un patente profilo di debolezza. Qualora, all'epoca in cui le parti hanno concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza n. 86/24 della Corte costituzionale fosse già assurta ad opzione interpretativa concretamente praticabile, ciò avrebbe potuto consentire di «costruire» un accordo in termini diversi e più favorevoli all'imputato proprio in relazione al giudizio di comparazione. Di ciò il Giudice dell'esecuzione non poteva non tenere conto, in un'ottica costituzionalmente orientata ed ispirata, in specie, al principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore del fatto. La persuasività di detta lettura appare, a fortiori, ancor più convincente alla luce della recente pronuncia (sentenza n. 117 del 23 giugno 2025) con la quale il Giudice delle leggi - nell'affrontare un tema che ha assunto un deciso rilievo nella decisione assunta a mezzo della presente ordinanza - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di 'prevalenza disciplinato dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. proprio in relazione all'attenuante della tenuità del fatto introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 e, come detto, la cui sussistenza in fatto è stata riconosciuta dal Giudice dell'esecuzione. In motivazione la Corte costituzionale ha, infatti evidenziato come anche rispetto a questa attenuante la norma censurata vanificasse «irragionevolmente la funzione di valvola di sicurezza che è alla radice dell'addizione operata da questa Corte nei termini sopra richiamati», oltre ad impedire «al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell'offensività della condotta, determinando una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. anche sotto il profilo del principio di eguaglianza». Ha, altresì, rimarcato come a fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l'impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l'attenuante contraddicesse il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto. 4. Sulla scorta di siffatte considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova che, libero nell'esito, sia però emendato dai profili di criticità sopra evidenziati. Il Giudice 5 Il Presidente Giuseppe De Marzo in_At dell'esecuzione, verificata se la pena inflitta al SS sia stata o meno interamente eseguita, procederà, in particolare, a rivalutare anche il giudizio di comparazione tra le circostanze ascritte e riconosciute al condannato ed a verificarne l'eventuale incidenza sul quantum di pena a quest'ultimo inflitta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova. Così è deciso, 30/01/2026