Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell'art. 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento).
Commentario • 1
- 1. Illecito del promotore e responsabilità della SIM: fine di un percorso ad ostacoli?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 novembre 2011
La responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi. (Cass. Civ., 10 dicembre 2010-25 gennaio 2011 – N. 1741 – Sez. III – Pres. Amatucci – Rel. Amendola) 1. Considerazioni preliminari La Corte di Cassazione si esprime sulla responsabilità della società di intermediazione finanziaria per fatto illecito del promotore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DIVAI, SIM SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Federico Francesconi e dott. Pasquale Faraldo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 29, presso lo studio dell'avvocato PIER D'AMELIO, che lo difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA IL, NA LD, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SESTI, che li difende unitamente agli avvocati AMILCARE SESTI, ALESSANDRO TEDESCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3070/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 18/9/96, depositata il 05/11/96; RG. 3580/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato PIETRO D'AMELIO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO TEDESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 1991 VI AC ed DA TI convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la BU Valori VA s.p.a., per sentirla condannare al pagamento, a titolo di responsabilità civile indiretta, delle somme da loro investite mediante acquisti di quote - parti dei fondi comuni di investimento "Tre Erre" e "Multiras", effettuati tramite l'agente infedele della convenuta, RI EL, che si era appropriato dei loro risparmi. In particolare, il AC aveva acquistato, il 22 gennaio 1985, quote del fondo "Tre Erre", versando al EL l'importo di L.103.000.000, mentre i due attori, il 23 aprile 1985, avevano acquistato altre quote dello stesso fondo consegnando al EL la somma di L.80.000.000; gli stessi, nel corso del 1986, avevano acquistato quote del fondo "Multiras" versando in più riprese la somma di L.450.000.000. Costituitasi la società convenuta, che chiedeva il rigetto di tutte le domande degli attori, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 14 giugno 1993, respingeva le domande, osservando che l'art.2049 c.c. non è applicabile al rapporto di agenzia, stante la posizione di collaboratore autonomo e non subordinato che l'agente riveste nei confronti dell'imprenditore.
Proposto appello dagli attori e costituitasi la società convenuta, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 5 novembre 1996, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda degli attori limitatamente agli acquisti delle quote del fondo "Tre Erre" effettuati il 22 gennaio ed il 23 aprile 1985. Premesso che a tali acquisti non può essere applicato il regolamento Consob 10 luglio 1985 n.1739 (che non è retroattivo), la Corte ha ritenuto che nella presente fattispecie sia applicabile l'art.2049 c.c., poiché il EL era agente - consulente - promotore finanziario della società VA, onde i suoi compiti trascendevano quelli dell'agente. Egli, infatti, come risultava dagli opuscoli pubblicitari VA e dalla relazione del curatore del fallimento EL, non si limitava a promuovere la conclusione di contratti, ma collocava presso il pubblico valori mobiliari e raccoglieva mandati fiduciari, incassando dai risparmiatori l'importo dell'investimento maggiorato delle commissioni. Il EL, inoltre, quale consulente finanziario della VA, era inserito nella organizzazione di vendita di detta società, nella quale, negli anni 1981-1985, fece carriera fino a raggiungere il livello di "group manager", onde deve ritenersi che egli fosse sottoposto ai poteri di direttiva e controllo della preponente, finendo col porsi come sua longa manus. L'espletamento delle mansioni di agente - consulente finanziario ha reso possibile - secondo la Corte di appello - l'appropriazione indebita, da parte del EL, della somma di L. 183.000.000 consegnatagli dagli attori e da lui ricevuta in base al mandato all'incasso conferitogli dalla preponente. La società convenuta è stata, perciò, condannata a risarcire il danno, liquidato nel valore delle quote del fondo comune di investimento "Tre Erre" alla data della domanda, e quindi a pagare al AC la somma di L. 197.988.799 (per il primo investimento) ed al due attori la somma di L. 140.252.166 (per il secondo investimento), con gli interessi legali dal 16 gennaio 1991 al saldo. La Corte di appello ha, invece, confermato il rigetto della domanda relativa all'acquisto delle quote del fondo "Multiras", la cui appropriazione da parte del EL è avvenuta dopo che egli, agli inizi del 1988, aveva abbandonato la società VA. Avverso la sentenza della Corte di appello la società VA Sim ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. VI AC ed DA TI hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art.2049 c.c., in relazione al disposto dell'art.360 n.3 c.p.c.. Nel ricorso si richiama la giurisprudenza costante di questa Corte sulla inapplicabilità dell'art.2049 c.c. all'agente che non sia munito di poteri rappresentativi, tenuto conto che egli è un imprenditore autonomo che ha una sua organizzazione ed opera a proprio rischio e sul quale, conseguentemente, il preponente non ha alcun potere di direzione e di sorveglianza. Anche se si ritenesse che il EL svolgeva un ruolo di consulenza finanziaria su incarico della VA (circostanza che comunque la ricorrente contesta) non sarebbe venuta meno la natura autonoma della collaborazione da lui prestata. Invero, il fatto che esista una organizzazione piramidale tra gli agenti non può essere confuso con la struttura e l'organizzazione della preponente.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che il EL non fosse soltanto un agente della società VA, avente l'esclusivo compito di promuovere, per conto della stessa, la conclusione di contratti di investimento finanziario (art. 1742 c.c.), ma avesse anche il compito di fare "sottoscrivere dal risparmiatore il contratto di investimento ovvero il mandato fiduciario, ricevendo da questi anche l'importo del l'investimento maggiorato delle commissioni". Quindi, secondo l'accertamento del giudice del merito (che è censurato con altro motivo del ricorso), l'agente procedeva alla riscossione delle somme versate dai risparmiatori in coincidenza con la sottoscrizione del contratto. Trattasi di compito aggiuntivo, come risulta dall'art.1744 c.c., secondo cui l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente, richiedendo tale facoltà una attribuzione specifica da parte dello stesso preponente.
Inoltre, sempre secondo la Corte di appello, il EL aveva la qualifica di consulente finanziario della società BU Valori VA (trasformatasi successivamente in VA Sim), per la quale egli svolgeva i servizi di "dare informazioni sulle proposte di investimento presenti sul mercato" e di "scegliere unitamente al cliente il piano di investimento". Trattasi di un compito ben diverso da quello di agente che, non ancora disciplinato dall'ordinamento italiano all'epoca dell'investimento effettuato dagli attori, è stato regolamentato dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, che, nell'art.5, ha qualificato i consulenti finanziari come "promotori di servizi finanziari", i quali - qualunque sia la loro posizione rispetto alla società di intermediazione mobiliare per la quale agiscono (dipendenti, agenti o mandatari)- comportano la responsabilità della stessa società per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze loro affidate (comma 4 del citato art.5). La natura dell'attività del EL - alla quale, ovviamente, non possono applicarsi norme emanate successivamente all'epoca dei fatti per cui è causa - era tale da differenziarsi nettamente dalla posizione dell'agente considerata dall'art. 1742 c.c.. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omessa e, comunque, incongrua motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Si rileva che la Corte di appello non ha spiegato perché l'aggiunta ad un rapporto di agenzia di compiti accessori (come le presunte attività di incasso o di consulenza finanziaria) non implicanti un potere di rappresentanza comporti la sussistenza, da parte della preponente, di poteri di sorveglianza e di direzione tali da rendere operativo il disposto dell'art.2049 c.c.. Il motivo di ricorso è infondato.
L'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente prevista dall'art.1744 c.c. - presuppone un potere rappresentativo o comunque una indicazione (art. 1188 c.c.) del creditore, che instaura il rapporto di commissione idoneo a fare sorgere la responsabilità del soggetto che ha dato l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli. E, nel caso di specie, proprio l'attività di riscossione compiuta dal EL ha reso possibile il suo comportamento abusivo e quindi il fatto illecito subito dagli attori. D'altro canto questa Corte ha già affermato che rientra nell'art.2049 c.c. l'attività dell'agente che si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per commettere l'illecito (v., ex plurimis, Cass. 19 dicembre 1995 n. 12945). Anche all'attività del EL di consulente finanziario VA la Corte di appello, poi, ha ricollegato l'esistenza, nella preponente, di una serie di poteri di direttiva e controlli ai quali il consulente deve sottoporsi perché la clientela con cui egli viene a contatto fa affidamento sulla riferibilità alla preponente dell'attività da lui svolta. La motivazione - di cui la ricorrente lamenta l'assenza - sussiste ed è logicamente corretta, se si tiene presente la particolare fiducia che caratterizza i contratti di investimento finanziario.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt.2699 e 2700 c.c.,. nonché dell'art.2697 c.c., in relazione al disposto dell'art.360 n-3 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione nella valutazione delle risultanze istruttorie documentali, nonché omessa valutazione dei documenti n.7, 8, 9, 10, 11 e 12 prodotti dagli stessi attori e relativi ad un punto ritenuto dalla Corte di appello decisivo per la soluzione della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.". La ricorrente osserva, in particolare, che: a) la relazione del curatore fallimentare - posta a fondamento della sentenza impugnata - non ha la natura di atto pubblico, onde il suo contenuto può essere contestato con ogni mezzo di prova;
b) la Corte di appello ha ignorato i documenti sopra specificati (n.7-12), dai quali si ricava che il EL non aveva i poteri di concludere i contratti di investimento e di incassare i relativi importi;
c) la Corte di appello ha attribuito valore determinante ad un opuscolo della VA, che riguarda un periodo successivo al 1991, dopo che il EL aveva, nel 1988, cessato i rapporti con detta società; d) nella motivazione della sentenza impugnata si confonde tra la organizzazione dipendente dalla società VA e quella costituita dagli agenti organizzati tra loro, che è diversa dalla prima. Il motivo di ricorso è infondato.
In ordine alla censura sub a), va osservato che la Corte di appello non ha attribuito alla relazione del curatore del fallimento EL la efficacia probatoria dell'atto pubblico, superabile solo con la querela di falso, ma ha tratto da essa elementi di prova che, unitamente alle altre risultanze processuali, hanno contribuito a fondare il suo convincimento. Tali elementi possono essere contestati senza vincoli processuali di sorta;
il che rende ammissibili le successive censure dedotte nel ricorso sulla correttezza degli accertamenti dei fatti risultanti dalla sentenza impugnata. Per quanto attiene ai documenti (censura sub b) che la ricorrente rimprovera alla Corte di appello di non avere preso in considerazione, e da cui risulterebbe l'esclusione, in capo al EL, di poteri rappresentativi della VA, l'esame dei detti documenti - che questa Corte deve compiere al fine di valutarne la decisività - rivela che di essi uno solo (doc. 7) è pertinente, poiché concerne il Fondo "Tre Erre", mentre gli altri (doc. n.8-12) riguardano il Fondo "Multiras", le cui quote sono state acquistate dagli attori in un diverso anno e per le quali la domanda risarcitoria è stata rigettata dalla sentenza impugnata. Il documento relativo al Fondo "Tre Erre" invocato dalla società ricorrente non è idoneo ad escludere il potere rappresentativo affermato dalla sentenza impugnata, poiché esso consiste in una nota inviata agli attori dalla direzione della società VA scritta su carta intestata "Agenzia VA" di ES (che è l'agenzia del EL, mentre la società VA ha la sede a Milano), onde l'accertamento del giudice del merito non potrebbe certo essere smentito dalla considerazione di detto documento. Nè, a maggior ragione, esso vale a smentire l'attribuzione al EL della facoltà di procedere alla riscossione delle somme investite, ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata.
Per quanto attiene all'opuscolo della VA (censura sub c), l'affermazione della ricorrente che esso sia stato redatto nel 1991 trova smentita nel fatto che nello stampato si usa la espressione "consulente finanziario", la quale nel 1991, a seguito della già citata legge n. 1/91, è stata sostituita da quella di "promotore finanziario" (art.5).
In ordine alla censura sub d), va rilevato che, secondo la Corte di appello, il EL, negli anni 1981-1985, fu inserito "nell'organizzazione di vendita della VA" e fece carriera nell'ambito della stessa, "prima come semplice consulente finanziario, poi come supervisore con compiti di controllo e coordinamento di altri consulenti, quindi come group manager". La Corte, quindi, ha ritenuto sussistente una organizzazione di consulenti finanziari curata dalla società preponente, desumendola dalla già citata relazione del curatore fallimentare. Nella memoria la ricorrente ha sostenuto che tale relazione sia stata letta dalla Corte di appello in modo incompleto ed errato. L'assunto, per quanto concerne il punto in discorso, non è fondato, poiché detta relazione, a pag. 9, riferisce "dell'organizzazione VA" e di una gara tra i consulenti finanziari indetta dalla stessa società, e non - come si afferma nel ricorso - di una organizzazione costituita dagli agenti ed estranea alla VA.
Per quanto concerne un altro punto della relazione del curatore - che, nella memoria, si assume ignorato dalla Corte di appello - va osservato che la qualità di procacciatore di affari rivestita, secondo il curatore, dal EL non esclude l'esistenza dei due compiti aggiuntivi (riscossione dei crediti del preponente e consulenza finanziaria) individuati dalla sentenza impugnata anche sulla base di detta relazione.
4.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. La società ricorrente va condannata a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese processuali, che liquida complessivamente in quali L.10.362.000 =, delle quali 10 milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999