Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4790
CASS
Sentenza 17 maggio 1999

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Massime1

L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell'art. 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento).

Commentario1

  • 1Illecito del promotore e responsabilità della SIM: fine di un percorso ad ostacoli?
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 novembre 2011

    La responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi. (Cass. Civ., 10 dicembre 2010-25 gennaio 2011 – N. 1741 – Sez. III – Pres. Amatucci – Rel. Amendola) 1. Considerazioni preliminari La Corte di Cassazione si esprime sulla responsabilità della società di intermediazione finanziaria per fatto illecito del promotore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4790
Data del deposito : 17 maggio 1999

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