Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
La dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuate con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato producono effetto non solo ai fini delle relative pronunzie incidentali ma anche ai fini del procedimento principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2008, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1527
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 036560/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI CH, N. IL 20/08/1971;
avverso SENTENZA del 03/04/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con sentenza in data 14/3/07 il Tribunale monocratico di Cosenza ha dichiarato RT HE colpevole di violazione dell'art. 678 c.p., per avere senza licenza dell'Autorità detenuto per la vendita nel proprio esercizio commerciale 315 kg. di artifici pirici, e per tale reato, accertato in quella città il 17/12/03, con le attenuanti generiche l'ha condannato a 20 giorni di arresto e 100,00 Euro di Ammenda con i doppi benefici di legge.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 3/4/08 che ha respinto il gravame dell'imputato. Contro la sentenza di secondo grado il RT ha proposto ricorso per Cassazione con il quale, oltre a contestare l'esistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato per cui ha riportato condanna, in via preliminare rinnova l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in secondo grado, eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., già sollevata davanti alla Corte di Appello.
La questione procedurale è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Ha fatto rilevare il ricorrente che sin dal luglio 2005, con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esistente in atti, riguardante il presente procedimento, avendo cessato l'attività commerciale aveva comunicato la variazione del domicilio per le notificazioni, inizialmente dichiarato presso il proprio esercizio sito in Cosenza, indicando, e documentando con certificato di residenza, quello nuovo nella propria abitazione sita in Mendicino ove però non era stato effettuato, prima di applicare l'art. 161 c.p.p., alcun tentativo di notifica del decreto di citazione in secondo grado.
La Corte di Appello, preso atto di tutto ciò, ha ritenuto egualmente che la notificazione fosse regolare in quanto non ha considerato valida la comunicazione della variazione di domicilio in quel modo effettuata.
Tale soluzione si pone in contrasto con il principio già da questa Corte affermato (cfr. Sez. 1^ 21/9/06, Corsaro, rv. 234.900) secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce effetto non solo ai fini delle relative pronunce incidentali ma anche ai fini del procedimento principale cui la richiesta si riferisce, e va quindi senz'altro dichiarata la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, del giudizio di secondo grado svoltosi nei confronti del RT.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009