Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 2
Non può dichiararsi la prescrizione del reato allorché, nell'incertezza della data della sua commissione, non risulti possibile individuarla per fatto doloso del reo (nella specie, attività diretta ad impedire la lettura di una fustella oggetto di contraffazione).
Ai fini della configurabilità del delitto di contraffazione di pubblici sigilli, in quest'ultima categoria vanno annoverati anche gli strumenti capaci di un'indeterminata ripetizione dell'impronta autenticatrice. (Nella specie, relativa ad utilizzazione di matrice allestita mediante computer, con l'illecito inserimento, nella memoria dell'"hard disk", di codici non corrispondenti a quelli assegnati ai funzionari della Motorizzazione civile, ai fini della certificazione di superamento della prova di revisione di un autoveicolo commerciale, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 468 cod. pen. e non quello previsto dall'articolo successivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 32573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32573 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI SE - Presidente - del 21/06/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1513
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 6876/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR TO, nato il [...];
IL TO, nato il [...];
BO AR OR MA, nato il [...];
BO SE GI, nato il [...];
IN DO, nato il [...];
avverso la Sentenza del 3.7.2006 resa dalla Corte d'Appello di Napoli;
Sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. TO Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di LL l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione a OR per prescrizione del reato;
il rigetto dei restanti ricorsi.
È presente l'avv. Salvatore Verrilo che presenta nomina a sostituto processuale al posto dell'avv. Federico Luigi Di Mezza, e chiede l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Gli attuali ricorrenti furono condannati dal Tribunale di Benevento (sez. distaccata di Sanframondi) con sentenza 20.5.2005, confermata dalla Sentenza 3.7.2006 della Corte d'Appello di Napoli. Essi sono stati ritenuti colpevoli del delitto di cui all'art. 468 c.p., per avere contraffatto o, comunque, fatto uso di sigillo contraffatto attestante il superamento delle prove di revisione di autoveicoli, la cui impronta veniva apposta sulle carte di circolazione degli automezzi.
Avverso la decisione della Corte territoriale interpongono ricorso. A sostegno dell'impugnazione tutti eccepiscono l'erronea applicazione della legge penale, non attagliandosi - per il caso concreto - la fattispecie dell'art. 468 c.p., bensì quella dell'art. 469 c.p. che, a differenza della prima, protegge la genuinità dell'impronta impressa, non quella del sigillo che la imprime.
Ed, inoltre sorreggono le singole impugnazioni per il tramite dei seguenti motivi:
OR:
- erronea applicazione della legge in materia di revisione autocarri, potendo - contrariamente all'opinione espressa in sentenza - esser oggetto di revisione presso officine private (purché in presenza di funzionari della Motorizzazione) anche i veicoli con massa superiore ai 35 quintali;
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur in assenza di prova di intesa fraudolenta con il principale imputato:
a) ricava indizio di consapevolezza del falso nel lasciare presso l'officina del DI EL gli automezzi, ritirando gli stessi con il libretto corredato dalle etichette false, quando la ragione della sosta risiedeva nella necessità di ulteriori lavori sulle macchine;
b) non è congruente con l'assunto di colpevolezza portare i veicoli a distanza di decine di chilometri, quando sarebbe stato possibile non muovere affatto il veicolo e farsi aggiornare il libretto con il dato falsificato;
c) esclude rilievo di buona fede la richiesta di aggiornamento presso la Motorizzazione Civile, effettuata in epoca anteriore alla scoperta dei falsi, non essendo proponibile l'ipotesi che tanto fosse stato fatto appositamente per allontanare da sè i dubbi di collusione. BO AR OR MA:
- come il 1^ motivo di OR;
- carenza di motivazione non essendo mai stata accertata la falsità della fustella relativa al veicolo del BO;
carenza della prova della consapevolezza, poiché apparentemente la fustella era regolare venendo falsificato solo il numero di codice noto soltanto a personale qualificato;
- carenza di motivazione sul fatto che l'imputato non seguiva l'amministrazione della ditta, ad altri affidata, essendo il DI EL colui che provvedeva al ritiro del mezzo ed alla sua riconsegna;
- carenza di motivazione sul fatto che l'imputato viene indicato come artefice di ruoli marginali, mentre è ritenuto responsabile - senza prova diretta, ma soltanto in forza della titolarità della ditta - consapevole delle prassi alterative;
- prescrizione del reato, poiché l'asserita falsità si colloca sicuramente in epoca prossima ed antecedente al 28.7.1998, data riportata dalla attestazione incriminata.
BO SE GI:
- come i primi tre motivi esposti dal coimputato BO OR MA;
- illogica ricostruzione dei fatti, attesa - nell'ottica accusatoria - la ben più agevole operazione della mera consegna del libretto di circolazione senza necessità di portare all'officina incriminata;
- come l'ultimo motivo del coimputato BO OR MA;
IN:
sostanzialmente come i motivi esposti da OR;
IL:
il ricorso formula una generale critica per la carenza di motivazione, frutto di presunzioni e priva di critica delle fonti di accusa.
IN DIRITTO
Il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, già avanzato al primo giudice e, quindi, alla Corte d'Appello, è infondato. Come ha già più volte affermato questa Corte la fattispecie dell'art. 468 c.p. rinviene criterio distintivo rispetto all'art. 469 c.p. nella potenzialità ripetitiva dello strumento traslatore di plurime impronte;
mentre la seconda norma ha per oggetto materiale il risultato, frutto dell'impressione del sigillo.
Anche se in passato questa Sezione della Corte ha opinato diversamente -in analoga situazione di fatto (Sent. Cass., 5^ Sez., 6.10.2005, n. 4336/05) - il Collegio, proprio richiamandosi alla menzionata opinione, ritiene doversi annoverare alla categoria dei sigilli quegli strumenti capaci di una indeterminata ripetizione dell'impronta autenticatrice, risultando invece, ascrivibile all'area punitiva dell'art. 469 c.p. il risultato del segno impresso dal sigilli.
Ispirandosi a questi criteri, non vi è dubbio che, nel caso in esame, il sigillo si identifica con la matrice, allestita mediante un computer, in seno alla cui memoria informatica erano immessi i codici alfa/numerici assegnati dagli Uffici della Motorizzazione Civile agli operatori a ciò abilitati. L'attestazione che venne falsificata derivò dall'inserimento di codici alfa/numerici non corrispondenti a nessun operatore dipendente dall'Ufficio della Motorizzazione di Caserta. Questa alterazione consentì, per il mezzo della stampante connessa al computer, di imprimere, di volta in volta, i dati infedeli su apposite "fustelle" di revisione (strisce documentali, prodotte dalla Zecca di Stato, da apporsi sui libretti di circolazione, dopo la verifica, prive di specifici connotati, salva la stampigliatura CE propria dell'Ufficio Motorizzazione di Caserta). Con questa operazione fu consentita una indeterminata possibilità di reiterazione del dato infedele nella traslazione delle impronte sulle dette fustelle.
In altri termini, pur nel variare del tradizionale mezzo meccanico (timbro manuale) si persguì - utilizzando le potenzialità dell'apparecchio informatico - lo stesso risultato proscritto dal legislatore. Nè questa materiale difformità di strumento riesce incompatibile con la prescrizione incriminatrice: l'art. 468 c.p., comma 2, estende la punibilità a chiunque contraffa "altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione", includendo, quindi, ogni sorta di mezzo che possa rendere la serialità delle impronte apparentemente provenienti da ufficio pubblico.
Giuridicamente incensurabile risulta, dunque, la configurazione del reato ascritto agli imputati.
Il motivo deve ritenersi, conclusivamente, infondato. Non assume valenza di rilievo, nella dinamica della motivazione, l'asserita erronea lettura della normativa in tema di revisione di autocarri: la circostanza per cui - secondo la testimonianza acquisita in atti - sarebbe possibile effettuare revisione presso officine private, purché in presenza di funzionari della Motorizzazione, non interagisce con la dimostrazione della penale responsabilità circa le falsificazioni del sigillo attestativi della verifica (la cui infedeltà oggettiva mai è stata posta in discussione).
Il motivo non è sorretto da alcun concreto ed effettivo interesse processuale, come tale, risulta inammissibile.
Sono inammissibili, in quanto richiedono una disamina di merito e presuppongono nuova valutazione delle prove già acquisite e vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Trattasi di profili accompagnati da plausibile giustificazione motivazionali (che non necessariamente devono essere condivise dal giudice di legittimità): in tal senso si annoverano le doglianze relative alla pretesa buon fede degli imputati nell'attuare la prassi di consegna dei veicoli senza presenziare alle operazioni di verifica anziché limitarsi alla mera consegna del libretto. O, ancora, il giudizio sulla artificiosità del comportamento di OR, nella parte in cui l'interpello al DI EL succedette ai sequestri dei mezzi, eppertanto dopo la consumazione delle falsificazioni. Così i motivi addotti dal BO sulla competenza aziendale e la reclamata estraneità al comparto amministrativo, per cui è leggibile una espressa motivazione a sostegno dell'assunto di colpevolezza: motivi che si palesano anche generici, poiché essi furono proposti negli stessi termini al primo ed al secondo grado di giudice.
Assolutamente generica - da qualificarsi inammissibile - è la doglianza del IL che, pur divergendo dalle impugnazioni dei coimputati, non specifica i passi affetti da vizio motivazionale, ne' meglio indica - nel contesto di una indistinta censura - le ragioni della asserita patologia processuale.
Per quanto attiene all'estinzione dei reati per prescrizione la Corte condivide l'opinione del PG. sostenuta oggi in udienza. Dagli atti e, precipuamente, dall'esame dei reperti oggetto del sequestro si evince che parecchie fustelle incriminate furono strappate o abrase, in guisa da impedire la lettura. Del fatto è dato riscontro di PG. in sede testimoniale nel corso del primo grado di giudizio. Per questi casi non è possibile conoscere l'esatta data di commissione del fatto ne' è proponibile la lettura degli accadimenti nell'ottica del favor rei, essendo evidente che il comportamento di frode processuale fu attuato su documenti relativi ai rispettivi veicoli in loro proprietà o disponibilità, prima del sequestro (senza il dubbio che il fatto possa addebitarsi ad incidente imputabile a colpose condotte giudiziali) e, dunque, nell'esclusivo interesse degli imputati. Pertanto, poiché nemo dolo suo prodesse debet, per costoro non può essere pronunciata formula liberatoria dipendente da siffatta condotta.
Unico imputato indenne da siffatto rilievo è OR per il quale la data di annotazione della falsa revisione è sicuramente anteriore al dies a quo del periodo prescrizionale. Per questa ragione, nei suoi soli confronti, in assenza di evidenza della prova di innocenza che giustifichi una formula liberatoria nel merito, deve essere dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese del procedimento, mentre alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna anche al versamento della somma i cui all'art. 616 c.p.p. a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OR TO perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di IL TO e rigetta i ricorsi di BO AR OR MA, BO SE GI e IN DO. Condanna i ricorrenti, escluso OR, al pagamento delle spese processuali nonché il solo IL al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007