Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 32573
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Sentenza 21 giugno 2007

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Non può dichiararsi la prescrizione del reato allorché, nell'incertezza della data della sua commissione, non risulti possibile individuarla per fatto doloso del reo (nella specie, attività diretta ad impedire la lettura di una fustella oggetto di contraffazione).

Ai fini della configurabilità del delitto di contraffazione di pubblici sigilli, in quest'ultima categoria vanno annoverati anche gli strumenti capaci di un'indeterminata ripetizione dell'impronta autenticatrice. (Nella specie, relativa ad utilizzazione di matrice allestita mediante computer, con l'illecito inserimento, nella memoria dell'"hard disk", di codici non corrispondenti a quelli assegnati ai funzionari della Motorizzazione civile, ai fini della certificazione di superamento della prova di revisione di un autoveicolo commerciale, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 468 cod. pen. e non quello previsto dall'articolo successivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2007, n. 32573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32573
    Data del deposito : 21 giugno 2007

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