CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/07/2023, n. 22743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22743 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
CONDIZIONI – IU AL - SANZIONI IC AN - Consigliere - AN EL - Consigliere - Ud. – 23/02/2023 PU AC IA NO - Consigliere - R.G.N. 11637-2019 IA EA SI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11637-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- ricorrente -
contro TO IN, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. DOMENICO IMPERATORE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA E.Q. VISCONTI, n. 11, presso lo studio dell’AVV. ER NE (domenicoimperatore@avvocatinapoli.legalmail.it); Civile Sent. Sez. 5 Num. 22743 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SI IA EA Data pubblicazione: 27/07/2023 2 di 9
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1206/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. IA EA SI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. ALDO CENICCOLA, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad TO IN un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S., oltre sanzioni, nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE S.R.L. (d’ora in avanti, breviter, “CASE PREZIOSE”) relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti alla cessione di immobili operata dalla predetta società. 2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 13783/2017, rigettò il ricorso. 3. TO IN propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1206/2019, depositata il 07/02/2019, accolse il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – non raggiunta la prova (il cui onere gravava sull’Ufficio) che il IN ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE, risultando tale circostanza smentita dall’esito dei molteplici procedimenti penali attivati contro il predetto, senza che l’AGENZIA, pur 3 di 9 potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie (“presunzioni, inversione dell’onere della prova ed altro”, si legge in motivazione), abbia tuttavia addotto “elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate”. 4. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
si è costituito con controricorso TO IN. 5. La causa è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza - in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. anche l’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 del DLgvo 546/1992” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. reso una motivazione illogica e solo apparente, non comprendendosi “l’iter logico seguito dal giudicante né le concrete ragioni della ritenuta insufficienza delle prove indiziarie, che comunque confermavano la partecipazione del Sorrentino alle vicende contestate”. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. È noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di 4 di 9 contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 1.3 In particolare, costituiscono principi consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, ET (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02). 5 di 9 1.4. Alla luce dei principi che precedono, osserva il Collegio come non ricorra, nella specie, il denunziato vizio, avendo la C.T.R. ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria decisione, da individuare nella condivisione degli elementi favorevoli alla tesi del contribuente e già valutati in sede penale e, in specie, “nella esaustiva motivazione resa sul punto dalla Suprema Corte”, trascritta alle pp. 2, ult. cpv. e 3, prime due righe, della sentenza impugnata, chiarendo, altresì, che, pur essendo “vero che le regole che presidiano gli accertamenti tributari sono diverse da quelle in sede penale, dove la colpevolezza presuppone l’accertamento concreto della responsabilità oggettiva e soggettiva oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in materia tributaria possono valere anche le presunzioni, inversioni dell’onere della prova ed altro” (cfr. p. 3, cpv., della motivazione), cionondimeno “non si ravvisano elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate” (cfr. ivi, secondo cpv.). 2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cpp e dell’art. 116 cpc” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al IN, la qualità di amministratore di fatto della società CASE PREZIOSE, sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall’autorità giudiziale in sede penale, benché non possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari. 2.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Va anzitutto chiarito che la censura, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. 6 di 9 – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, dell’assoluzione maturata dal IN in sede penale. Anzi, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quel procedimento (e, in specie, alle valutazioni “assolutorie” svolte da questa Corte, atte a smentire il ruolo di amministratore di fatto predicato in capo al IN) è destinato (solo) ad essere inserito in un più ampio quadro istruttorio (e non già a fondarlo in via esclusiva) in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio, pur potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie (“presunzioni, inversione dell’onere della prova ed altro”, si legge, come detto, in motivazione) rispetto alle emergenze del processo penale, non abbia tuttavia addotto “elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate” (cfr. p. 3, secondo cpv., della sentenza impugnata). 3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche la seconda parte del primo motivo, laddove la difesa dell’AGENZIA lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., sia inammissibile, sotto molteplici profili. 3.3. La censura mira, infatti, ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al IN, la qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo 7 di 9 esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01). 3.4. Il motivo, peraltro, pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), facendosi ivi riferimento a generici elementi presuntivi (cfr. ricorso, p. 16, secondo cpv.: “nell’accertamento analitico-induttivo nell’ambito tributario, hanno efficacia di prova le presunzioni seppure gravi precise e concordati con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”), i quali, tuttavia, (a) non sono specificamente individuati, né (b) localizzati, quanto a tempistica e modalità di allegazione e/o produzione nei precedenti gradi di giudizio;
a ciò aggiungasi che (c) la difesa erariale neppure ha chiarito, in ricorso, quali furono le allegazioni difensive svolte in proposito nei precedenti gradi di giudizio (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, SU ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). 4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione artt. 7, 9 e 11 del D.Lgs. 472/97, dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 e art. 2639 cc” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicazione, nei confronti del IN, delle sanzioni, nonostante la loro debenza anche da parte dell’amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le 8 di 9 imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.1. La censura non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non affronta il tema dell’applicabilità o meno delle sanzioni al IN, quale amministratore di fatto della società, per avere la C.T.R., esclusa già in nuce tale qualità, dichiarato “assorbita ogni altra questione”: orbene, è consolidato il principio per cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato, per averle ritenute assorbite (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 1, 16.6.2022, n. 19442, Rv. 665303-01). D’altronde, versando in ipotesi di assorbimento in senso cd. improprio (in cui la decisione assorbente – sulla insussistenza della qualità di amministratore di fatto - permette di ravvisare, cioè, la decisione implicita - nella specie, di rigetto - anche sulle questioni assorbite – applicabilità o meno delle sanzioni), la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, parte ricorrente avrebbe dovuto censurare, al più, la correttezza della valutazione espressa dalla C.T.R. di assorbimento dei motivi ulteriori di gravame, lamentando (ciò che non è avvenuto nella specie) un vizio di motivazione del tutto omessa sul punto (cfr. Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01). 5. In conclusione il ricorso va rigettato, con la condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di TO IN, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 9 di 9 5.1. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di TO IN, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 13.000,00 (tredicimila/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
- ricorrente -
contro TO IN, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. DOMENICO IMPERATORE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA E.Q. VISCONTI, n. 11, presso lo studio dell’AVV. ER NE (domenicoimperatore@avvocatinapoli.legalmail.it); Civile Sent. Sez. 5 Num. 22743 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SI IA EA Data pubblicazione: 27/07/2023 2 di 9
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1206/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. IA EA SI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. ALDO CENICCOLA, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad TO IN un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S., oltre sanzioni, nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE S.R.L. (d’ora in avanti, breviter, “CASE PREZIOSE”) relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti alla cessione di immobili operata dalla predetta società. 2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 13783/2017, rigettò il ricorso. 3. TO IN propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1206/2019, depositata il 07/02/2019, accolse il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – non raggiunta la prova (il cui onere gravava sull’Ufficio) che il IN ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE, risultando tale circostanza smentita dall’esito dei molteplici procedimenti penali attivati contro il predetto, senza che l’AGENZIA, pur 3 di 9 potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie (“presunzioni, inversione dell’onere della prova ed altro”, si legge in motivazione), abbia tuttavia addotto “elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate”. 4. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
si è costituito con controricorso TO IN. 5. La causa è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza - in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. anche l’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 del DLgvo 546/1992” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. reso una motivazione illogica e solo apparente, non comprendendosi “l’iter logico seguito dal giudicante né le concrete ragioni della ritenuta insufficienza delle prove indiziarie, che comunque confermavano la partecipazione del Sorrentino alle vicende contestate”. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. È noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di 4 di 9 contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 1.3 In particolare, costituiscono principi consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, ET (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02). 5 di 9 1.4. Alla luce dei principi che precedono, osserva il Collegio come non ricorra, nella specie, il denunziato vizio, avendo la C.T.R. ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria decisione, da individuare nella condivisione degli elementi favorevoli alla tesi del contribuente e già valutati in sede penale e, in specie, “nella esaustiva motivazione resa sul punto dalla Suprema Corte”, trascritta alle pp. 2, ult. cpv. e 3, prime due righe, della sentenza impugnata, chiarendo, altresì, che, pur essendo “vero che le regole che presidiano gli accertamenti tributari sono diverse da quelle in sede penale, dove la colpevolezza presuppone l’accertamento concreto della responsabilità oggettiva e soggettiva oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in materia tributaria possono valere anche le presunzioni, inversioni dell’onere della prova ed altro” (cfr. p. 3, cpv., della motivazione), cionondimeno “non si ravvisano elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate” (cfr. ivi, secondo cpv.). 2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cpp e dell’art. 116 cpc” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al IN, la qualità di amministratore di fatto della società CASE PREZIOSE, sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall’autorità giudiziale in sede penale, benché non possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari. 2.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Va anzitutto chiarito che la censura, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. 6 di 9 – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, dell’assoluzione maturata dal IN in sede penale. Anzi, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quel procedimento (e, in specie, alle valutazioni “assolutorie” svolte da questa Corte, atte a smentire il ruolo di amministratore di fatto predicato in capo al IN) è destinato (solo) ad essere inserito in un più ampio quadro istruttorio (e non già a fondarlo in via esclusiva) in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio, pur potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie (“presunzioni, inversione dell’onere della prova ed altro”, si legge, come detto, in motivazione) rispetto alle emergenze del processo penale, non abbia tuttavia addotto “elementi per sconfessare tali conclusioni, appunto ampie ed articolate” (cfr. p. 3, secondo cpv., della sentenza impugnata). 3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche la seconda parte del primo motivo, laddove la difesa dell’AGENZIA lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., sia inammissibile, sotto molteplici profili. 3.3. La censura mira, infatti, ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al IN, la qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo 7 di 9 esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01). 3.4. Il motivo, peraltro, pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), facendosi ivi riferimento a generici elementi presuntivi (cfr. ricorso, p. 16, secondo cpv.: “nell’accertamento analitico-induttivo nell’ambito tributario, hanno efficacia di prova le presunzioni seppure gravi precise e concordati con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”), i quali, tuttavia, (a) non sono specificamente individuati, né (b) localizzati, quanto a tempistica e modalità di allegazione e/o produzione nei precedenti gradi di giudizio;
a ciò aggiungasi che (c) la difesa erariale neppure ha chiarito, in ricorso, quali furono le allegazioni difensive svolte in proposito nei precedenti gradi di giudizio (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, SU ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). 4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione artt. 7, 9 e 11 del D.Lgs. 472/97, dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 e art. 2639 cc” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicazione, nei confronti del IN, delle sanzioni, nonostante la loro debenza anche da parte dell’amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le 8 di 9 imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.1. La censura non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non affronta il tema dell’applicabilità o meno delle sanzioni al IN, quale amministratore di fatto della società, per avere la C.T.R., esclusa già in nuce tale qualità, dichiarato “assorbita ogni altra questione”: orbene, è consolidato il principio per cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato, per averle ritenute assorbite (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 1, 16.6.2022, n. 19442, Rv. 665303-01). D’altronde, versando in ipotesi di assorbimento in senso cd. improprio (in cui la decisione assorbente – sulla insussistenza della qualità di amministratore di fatto - permette di ravvisare, cioè, la decisione implicita - nella specie, di rigetto - anche sulle questioni assorbite – applicabilità o meno delle sanzioni), la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, parte ricorrente avrebbe dovuto censurare, al più, la correttezza della valutazione espressa dalla C.T.R. di assorbimento dei motivi ulteriori di gravame, lamentando (ciò che non è avvenuto nella specie) un vizio di motivazione del tutto omessa sul punto (cfr. Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01). 5. In conclusione il ricorso va rigettato, con la condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di TO IN, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 9 di 9 5.1. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di TO IN, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 13.000,00 (tredicimila/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione