Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9074 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA0 9 0 74 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA VILE STATO PASSIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N. 8608/00 Dott. Antonio PROTO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo 24675 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. Consigliere 1827 ADAMO Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 25/03/2002 SALMEP Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE ZIONE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 455 FALLIMENTO FINEDIL SRL, in persona del Curatore Emilio il 21 GIU 2002 De Giorgis, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANCELLERIA LUIGI GAMBINO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso 2002 la sede legale 676 dell'Is tituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 1 PIGNATARO, giusta procura FRANCO QUARANTA, ADRIANA Federico Tuccari di Roma, speciale per Notaio Carlo Rep. 54285 del 18.5.2000; - controricorrente avverso la sentenza n. 1376/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato Muccio, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 marzo 1996 1'INAIL propose opposizione allo stato passivo del fallimento della FINEDIL s.r.l. contro il provvedimento di esclu- sione del credito di lire 11.274.300, relativo a premi assicurativi per l'anno 1995. Espose che la domanda di insinuazione era stata revocata;
che il curatore era informato del pagamento eseguito dalla societàstato fallita con fondi appartenenti a terzi;
che era perciò infondata la richiesta stragiudiziale di restituzione della somma inviatagli dalla procedura;
ed insistette 2 ("in caso contrario") per l'ammissione al passivo del credito già insinuato. Il fallimento si costituì, chiese il rigetto e in via riconvenzionale chiese la dell'opposizione, dell'INAIL a restituire la somma di lire condanna 11.279.000, trattandosi di pagamento inefficace ex art.44 1. fall. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 1998, il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò l'INAIL а restituire al fallimento la somma di lire 11.279.000 con gli interessi. Su impugnazione dell'INAIL la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 13 ottobre 1999, ri- e di- gettò la domanda riconvenzionale del fallimento chiarò efficace nei confronti dello stesso il pagamento della somma di lire 11.279.000 effettuato in favore dell'INAIL, "eliminando la condanna dell'opponente alla restituzione di essa, con interessi, alla curatela". Avverso questa sentenza, notificata il 13 marzo 2000, il fallimento Finadil ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso 1' INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. La ri- corrente ha depositato memorie. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.8608 00) 3 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, emessa sull'opposizione allo stato passivo proposta dall'INAIL, è stata, infatti, notificata ad istanza dello stesso istituto alla cura- tela fallimentare il 13 marzo 2000 ed il ricorso per cassazione, proposto avversO la pronuncia della Corte d'appello di Torino, stato notificato il 20 aprile 2000, e, quindi, ben oltre il termine perentorio previ- sto dall'art.99, quinto comma, 1. fall. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intervento ablativo sulla norma del giudice delle leggi (sent.27 novembre 1980, n.252), ha inciso soltan- to sulla decorrenza del termine previsto per la impu- gnazione delle sentenze emesse in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento (affrancandola dalla formalità dell'affissione), ma non sul termine in quan- to tale, che continua ad essere quello abbreviato e de- corre dalla notificazione della sentenza (Cass.19 ago- sto 1998 e Cass. 14 novembre 1997, n.10782, ex pluri- mis). In conclusione il ricorso deve, dunque, essere di- chiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.8608 00) 4
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in complessive euro 1015 , di cui euro 1000,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Proto Antonio Saggio Metui 기사 CORTE SUPONTIA CONAZIONE BELLIERE Pas And Dope il C CANCELLIERE 109T12911 456T 20,66 тот. 149,77 2 0 0 .2 C I VA 2 B 2 1 A 54035 (0 ) Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.8608 00) 5