Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale (elezioni politiche) - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa. (Nella specie il Presidente della Corte di appello aveva, in ragione di imminenti elezioni politiche, disposto, con provvedimento generale, la sospensione di tutte le udienze già fissate per una determinata data e per i giorni immediatamente successivi; la S.C. - premesso che detto provvedimento era idoneo a determinare una legittima aspettativa al rinvio di tutti i procedimenti non urgenti - afferma che sussisteva l'obbligo dell'ufficio di informare i difensori, non presentatisi alle udienze già fissate e trasformatesi in cosiddette "udienze di distribuzione", sulla nuova udienza, con comunicazione effettuata nelle forme di legge, giacchè trattavasi di rinvio non richiesto dai difensori, nè determinato da un loro comportamento, ma disposto d'ufficio, per ragioni non processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26875 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 28/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 722
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 013745/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO MA RI N. IL 19/05/1954;
2) ER NN N. IL 17/01/1951;
avverso SENTENZA del 03/12/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Salvatore Claudio Aroma;
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 3-12-2002, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di S. RI C.V. il 19-7-2001, concedeva agli imputati ZI RI e RR VA l'attenuante di cui all'articolo 219 ultimo comma l.f. e riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi cinque di reclusione ciascuno, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per aver in concorso fra loro distratto beni della società Mondial Infissi s.r.l. dichiarata fallita. Hanno proposto ricorso i due imputati eccependo la violazione dell'articolo 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per omessa notifica ai difensori dell'avviso di differimento di udienza, nonché per violazione del diritto di difesa ed assistenza per mancanza in capo al difensore nominato d'ufficio dello ius postulandi, perché non scelto nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine forense di S. RI C. V..
Il primo motivo è fondato.
È pacifico in fatto che, il Presidente della Corte d'Appello di Napoli, a causa delle imminenti elezioni politiche aveva con un suo provvedimento a carattere generale, disposto la sospensione di tutte le udienze fissate per il 13-5-2001 e per i giorni immediatamente successivi. L'indicata disposizione, anche se costituiva un provvedimento di indirizzo, rivolto ai giudici titolari delle udienze in quei giorni, non comportava ovviamente l'automatico rinvio di tutte le cause, ma una legittima aspettativa che, i procedimenti non classificabili come urgenti, sarebbero stati rinviati. Infatti, le udienze hanno avuto luogo, trasformandosi in "udienze di distribuzione" con la comunicazione della data di rinvio ai difensori presenti. A coloro, che facendo affidamento sulla decisione del primo presidente, non si erano presentati, la comunicazione della nuova udienza andava effettuata nelle forme di legge. Il rinvio non è stato richiesto dai difensori, ne' determinato da un loro comportamento, ma disposto d'ufficio per motivi estranei alla dinamica processuale. Ne deriva direttamente l'obbligo per l'ufficio di informare i difensori assenti, non sanabile e non convertibile in un inesistente dovere di informarsi per conoscere la data di rinvio. Si è quindi verificata una nullità assoluta tempestivamente dedotta, che determina l'accoglimento del ricorso. L'accoglimento del primo motivo esime il collegio dall'esame degli altri. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004