Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26875
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Sentenza 28 aprile 2004

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In tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale (elezioni politiche) - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa. (Nella specie il Presidente della Corte di appello aveva, in ragione di imminenti elezioni politiche, disposto, con provvedimento generale, la sospensione di tutte le udienze già fissate per una determinata data e per i giorni immediatamente successivi; la S.C. - premesso che detto provvedimento era idoneo a determinare una legittima aspettativa al rinvio di tutti i procedimenti non urgenti - afferma che sussisteva l'obbligo dell'ufficio di informare i difensori, non presentatisi alle udienze già fissate e trasformatesi in cosiddette "udienze di distribuzione", sulla nuova udienza, con comunicazione effettuata nelle forme di legge, giacchè trattavasi di rinvio non richiesto dai difensori, nè determinato da un loro comportamento, ma disposto d'ufficio, per ragioni non processuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26875
    Data del deposito : 28 aprile 2004

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