Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12594 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
LIANA ITA BBLICA LO L O B EPU E E R N ) IO E S . Z N C A A 1, R P 9 T 19 I IS LA COR E SU1-2-594703 D 1- G E 1 E R 1- IC 2 A D D . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E IU 9 T 3 N G E E S E 6 E 4 .N , T T Oggetto T (IS R A OPPOSIZIONE A DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO - SENTENZA PRONUNCIATA SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9735/01 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Cron. 26476 CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter Ud. 18/03/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVA DI SORANO S.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato MARIO SCIALLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI MEGLIO, ROBERTO BACCHESCHI, ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LI NT, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso 2003 CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI LA ch 674 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 1 T SETTIMIO CHELLI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1/01 del Giudice di pace di PITIGLIANO, depositata il 10/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angeletti con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Chelli che a chiesto il rigetto del ricorso;
- Ц udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 10.01.2001, il Giudice di Pace del Comune di Pitigliano, pronunciando secondo equità, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da TO IE, socio della Cooperativa a. r.
1. Caseificio Sociale di Sorano, nei confronti del- la stessa Cooperativa ed ha dichiarato non dovute le somme che la deliberazione consiliare del 25.03.1999 aveva posto a carico del IE a titolo di accollo pro- н quota della perdite di esercizio dell'anno 1998. ± 2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la suddetta Società Cooperativa. Resiste con controricorso TO IE. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa Ca- seificio di Sorano denuncia l'inesistenza della motiva- zione della sentenza, deducendo che tale motivazione sia "incomprensibile in quanto costituita da un insie- me di frasi non collegate tra di loro e prive di fonda- mento logico, non espressiva di alcuna ratio decidendi, inficiata da interna contraddittorietà al punto da ren- dersi incomprensibile". - Si richiamano i principi che, circa l'impugnazione per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equi- tà (art. 113 comma 2° c.p.c.), questa Corte, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma secondo ha fissato con la sentenza S.U. n.cod. proc. civ., 716 del 1999: possono essere impugnate per cassazione (per quel che qui interessa in relazione al ricorso in esame) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, 2 e 4, in quest'ultimo caso soltanto con riferimento alle ipotesi di inesi- motivazione. stenza della Il motivo proposto dalla ricorrente è inammissibi- When le. 3 L'inesistenza della motivazione che, quale censura riferita alla sentenza come atto processuale, può esse- re proposta ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. con riferimento alla norma dell'art. 132 n.4 dello stesso codice di rito, ricomprende non soltanto l'ipotesi di mancanza totale bensì anche le altre di motivazione soltanto apparente, perché e di assoluta inconciliabilità logica delle proposizioni argomen- tative che la costituiscono. al di fuori di tali ipotesi, non può for-Tuttavia, al mularsi una censura nei termini suddetti al fine di ot- tenere un riesame della ratio decidendi. Nel caso di specie, la ricorrente soltanto formula la censura nei termini di "incomprensibilità e contrad- dittorietà" della motivazione ma la svolge poi voluta- mente omettendo di prendere in considerazione le argo- mentazioni decisorie del giudice che il decreto in- - giuntivo era stato emesso in virtù della delibera con- siliare del 25.03.1999, presa per penalità relative al- la perdita di bilancio per l'ano 1998" che "le norme ' statutarie non possono essere contrarie alla legge", che "l'art. 2514 c.c. in materia di società cooperative a r.
1. detta espressamente che per le obbligazioni so- ciali (come la perdita di bilancio) risponda la società con il suo patrimonio, mentre il 2° co. dello stesso G 4 articolo aggiunge che ciascun socio risponde solidal- mente e in maniera sussidiaria solo nel caso di liqui- dazione coatta ° di fallimento, secondo un principio regolatore della materia che è appunto quello di esclu- dere la responsabilità personale del socio e rendendo addirittura nulla qualsiasi clausola statutaria che im- pone ai soci un obbligo di illimitata partecipazione alle perdite". La ricorrente individua, peraltro, il "punto centrale del pensiero del giudice" (pag. 3 del ricorso) nella prima delle suddette affermazioni del giudicante e 10 censura come "non comprensibile" sol- tanto perché omette di rapportarlo alle successive af- fermazioni dello stesso giudice, le quali della ritenu- ta "contrarietà alla legge" della deliberazione consi- liare danno la spiegazione. Nemmeno può configurarsi come censura di "motivazione apparente" quella che, in questi termini e soltanto in essi, investe la sentenza impugnata riguar- do alla competenza arbitrale. L'avere il giudice deciso sul punto in maniera difforme da una sua precedente de- cisione emessa tra le stesse parti non configura, inve- ro, quel vizio della sentenza, relativo alla motivazio- ne, denunciabile ex art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 5 RG 9735
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 250,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come do- vute per legge. Così deciso addì 18 marzo 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Presidente IlConsigliere estensore (Walter, Celentano)མི་རྔ ་ (Angelo Grieco) helo e TE SUPREMA DI CASSAZIONE A R E ) LL e E n C o N rr A 28 AGC. 2003, C e I F DI CANCELLERIA D IO a n R IL CANCELLIERE. De A e Perrone) N m IO lo Z N i U F ZIONARIO # F r. ena IL D ( (Dr. Filom IL FUN