Sentenza 23 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione evidente:https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
"02 6 6 3 / 0 1 REPUBBLICO ITALIANA MEDEL NOOLO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DIVISIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 6601/98 - Crom. 5513 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 838 Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Ud.04/07/00 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti L 3002 S E NT ENZA 23 FER JERE sul ricorso proposto da: IN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 3000 CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PANARITI BENITO, che lo difende unitamente all'avvocato MALOSSINI SILVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG064480
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA, VIAIN ADA elettivamente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale DEL SAVORELLI 11 presso lo studio dell'Avv. CHIOZZA al Sig. H per diritti t ats difesaA. 1 dall'Avvocato VISONA' LUCIO, per procura 18 MAG 2001 speciale del Dott. Bonfiglio Santo, Notaio in 2000 IL CANCELLIERE Rovereto, Rep. n. 5202, del 9/6/1998; 1315 -1- resistente con procura avverso la sentenza n. 422/97 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 10/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Silvio MALOSSINI e Benito PANARITI, difensore del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Lucio VISONA', difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. DIRITTI DI A Svolgimento del processo Con atto notificato il 14 novembre 1980 AD conveniva AR NI e LE NI davanti al Tribunale di Rovereto, NI chiedendo la divisione di un immobile comune. I convenuti non si opponevano alla divisione. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza non dichiarava definitiva del 14 novembre 1994 comodamente divisibile l'immobile. AR NI e LE NI proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 10 dicembre 1997. In particolare i giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente gli appellanti sostenevano che le spese necessarie per far sì che ognuno dei condividenti avesse una quota in natura dell'immobile da dividere erano eccessive, in considerazione delle risultanze della C.T.U. disposta dal Tribunale di Rovereto, che non poteva non poteva ritenersi inattendibile solo perché effettuata da ormai da 17 anni. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, AR NI, anche quale erede di LE NI. 3 AD NI non ha depositato controricorso, ma ha rilasciato procura speciale per la discussione orale. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando contraddittoria 5 cod. proc. motivazione ai sensi dell'art. 360 n. civ. il ricorrente deduce testualmente: La corte nella sentenza impugnata ha affermato la comoda divisibilità dell'immobile sulla base di una consulenza di parte di diciassette anni prima erroneamente qualificata come C. T. U. Con riferimento all'onere da sostenere per la divisone della casa nella sentenza impugnata si legge che "il Tribunale si è occupato del punto svolgendo accertamenti sul costo che i condividenti avrebbero dovuto incontrare per dividere il bene e di tale proposito espletata dall'ing.la C. T. U. Colorio non può dirsi inattendibile sol perché effettuata ormai da 17 anni". E' evidente la contraddittorietà della Colorio eramotivazione, considerato che l'ing. consulente della parte appellante e non il C. T. U. ! Con il secondo motivo, da esaminare congiuntamente al primo per la stretta connessione esistente tra i due mezzi di impugnazione, il ricorrente, 4 1 Munciando insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deducono testualmente: E' pure evidente l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, considerato che il giudizio di attendibilità della perizia (di parte) è effettuato solo con riferimento all'irrilevanza che era stata espletata 17 anni prima! Per giurisprudenza conso lidata le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, sfornite di autonomo valore probatorio;
il giudice nella libera formazione del suo convincimento, può trarne elementi ai fini della decisione, purchè fornisca adeguata motivazione (v. Cass. 1416/87). L'affermazione che la maggiorazione dei costi per la suddivisione dell'immobile corrisponde alla maggiorazione del valore dell'immobile non è vera e non è minimamente giustificata. Negli ultimi anni il mercato immobiliare ha subito notevoli cambiamenti: in particolare nella zona di Rovereto continua ad essere vivace il mercato delle ville, mentre è totalmente fermo e depresso il mercato degli appartamenti. Nella sentenza impugnata manca quindi qualsiasi 5 motivazione che giustifichi la decisione della comoda divisibilità della casa oggetto di domanda di divisione, non avendo la Corte dedotto alcun elemento che giustifichi la corrispondenza del valore della casa indivisa con la somma delle due parti e dei costi per la divisione. Non è stato quindi sufficientemente motivata nemmeno la reiezione dell'istanza di rinnovazione della C. T. U., formulata dall'appellante. Le doglianze sono infondate. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello è incorsa in errore solo nella indicazione del nome del C.T.U., il quale aveva recepito le indicazioni del consulente tecnico di parte ing. Colorio. conclusioni cui è giunto il C.T.U. Contro le specifica censura viene svolta, ma si nessuna continua a sostenere che tali conclusioni sarebbero inattendibili solo perché, data l'epoca trascorsa ed i mutamenti intervenuti sul mercato immobiliare, i costi per procedere alla divisione in natura sarebbero diventati eccessivi in relazione al valore dell'immobile da dividere. Da quali elementi acquisiti al processo risulti tale discrepanza sopravvenuta non viene neppure indicato. Per quanto riguarda la dedotta insufficiente motivazione in ordine al rigetto della istanza di rinnovazione della C.T.U. è sufficiente osservare che la richiesta in questione non risulta formulata nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, la quale, pertanto, correttamente non l'ha neppure presa in considerazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che nel caso in cui i giudici di merito avessero inteso riferirsi alla consulenza tecnica di ufficio e non alla consulenza di parte, avrebbero comunque omesso di considerare un elemento decisivo e cioè che nella stessa mancava qualsiasi riferimento ai costi per la divisione. La doglianza è fondata. I giudici di secondo grado, infatti, hanno fatto riferimento alla decisione del Tribunale, la quale aveva, invece, taciuto sul punto, e la omessa considerazione del costo degli interventi per rendere divisibile l'immobile era stata espressamente denunciata dagli appellanti. In definitiva, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso, mentre va accolto il terzo motivo, con rinvio della causa, per un nuovo 7 esame, alla Corte di appello di Brescia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia. Roma, 4 luglio 2000 ририн hoooo IL CANCELLIERE C1 290000 LE Neri hom 23 FEB. 2001 IL CANCELLIEME CT 15 APR. 2001 A 2 UFFICIO 18403 DUE F (D.ssa .diziari II Respon (Dr. M. RACCHANI) A M 18 O R PR 00 8